quando la raccomandata contiene 2 comunicazioni ne vale solo 1
Raccomandate private e cartelle di Equitalia: se il mittente inserisce nella stessa busta due diversi documenti non opera più la presunzione di conoscenza per entrambi gli atti.
Se una raccomandata contiene più comunicazioni e il destinatario ammette di averne ricevuta solo una, spetta al mittente dimostrare il contrario, questo il principio, stabilito dalla Cassazione con sentenza nr. 20027/2011 e nr. 12137/2003.
In generale, tutte le volte in cui si notifichi un atto a mezzo della posta, sia che si tratti di una raccomandata come di una richiesta del Fisco o della Pubblica Amministrazione o da parte di Equitalia, le norme relative alle raccomandate con avviso di ricevimento (ivi compreso nel caso di cartelle di pagamento di Equitalia) stabiliscono che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si ritiene automaticamente consegnato a quest’ultimo, salvo che egli dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne visione (Cassazione nr. 9111/2012).
Tuttavia, tale presunzione di conoscenza non opera più se il mittente sostiene che nella busta vi erano più comunicazioni; in questi casi l’autore della raccomandata, che ha scelto volontariamente di inviare due comunicazioni assieme, deve fornire la prova che l’involucro le conteneva entrambe e questo in quanto, secondo i principi del nostro ordinamento, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.
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