martedì 17 novembre 2015

RISTRUTTURAZIONE: la spesa può essere sostenuta da un soggetto diverso





Agevolazioni anche quando l’ordinante del bonifico sia un soggetto differente dal beneficiario della detrazione.

È possibile ottenere i benefici fiscali previsti in caso di ristrutturazione di un immobile anche se a sostenere le spese sia stato un soggetto diverso dal beneficiario delle agevolazioni, a confermarlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 24.04.2015.

Per godere dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra l’altro, che il pagamento debba essere effettuato con un bonifico, bancario o postale che sia, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA oppure il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

Qualora ricorrano queste e le altre condizioni previste dalla norma, è possibile godere dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione a patto, naturalmente, che il codice fiscale di quest’ultimo risulti correttamente riportato nella disposizione di pagamento.

La legge, articolo 16-bis, comma 1, del TUR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Secondo l’amministrazione finanziaria si ritiene, infatti, che in questo modo venga soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa; pertanto quando l’ordinante è un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, è quest’ultimo che può godere della detrazione, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni di legge.

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