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martedì 16 maggio 2017

Energia - Cessione del credito per i condomini

Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, la legge di bilancio 2017 ha previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici.

Dal 31 gennaio 2016 sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’applicazione gratuita con la quale i condomìni devono trasmettere, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, la cessione del credito dei condòmini ai fornitori, secondo le modalità attuative previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.
La trasmissione della comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo 2017, mediante il canale Entratel o Fisconline. La comunicazione può essere inviata direttamente dal condominio, oppure tramite gli intermediari.
L’Amministratore di condominio deve trasmettere entro il 7 marzo (come da proroga ottenuta da ANACI e UPPI): l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

La possibilità di cessione del credito
di bilancio 2017 ha, invece, previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici. Le modalità attuative e i tempi di trasmissione dei relativi dati saranno indicati in un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione.
Non pochi i dubbi e le perplessità, legate soprattutto al credito restituito in troppi anni (10 per un condomino sono tanti, per un’impresa sono una follia) e al fatto che è vietata la cessione a istituti di credito e agli intermediari finanziari, che potrebbe incrementarne la complessità applicativa nei condomini e alimentare fenomeni speculativi e distorsivi della concorrenza. Il meccanismo della cessione potrebbe finire per porre ai margini del mercato gli operatori specializzati e pregiudicare la qualità degli interventi.
Di sicuro - come anche sottolineato da Renovate Italy che in Italia promuove campagne di informazione per l’efficienza energetica - la facoltà di cessione delle detrazioni fiscali è la caratteristica potenzialmente più rivoluzionaria dei nuovi benefici riservati alla riqualificazione energetica dei condomini, che trasforma un incentivo congenitamente incerto, legato alla mutevole condizione fiscale dei beneficiari, in una risorsa sicuramente disponibile per tutto il periodo di applicazione. Su questa novità, che riguarda anche gli interventi di miglioramento sismico degli edifici condominiali, si gioca l’efficacia del provvedimento ma, senza l’introduzione di alcuni accorgimenti, la potenzialità dell’innovazione rischia di trasformarsi in un boomerang.

Riduzione 50% dell’IVA 
È all’esame dell’Aula del Senato il disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2017 (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, in scadenza il 28 febbraio prossimo), licenziato con modifiche dalla commissione competente di Palazzo Madama.
Tra gli emendamenti approvati dalla commissione Affari costituzionali del Senato, c’è quello che proroga a tutto il 2017 la riduzione al 50% dell’Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica. L’incentivo era scaduto il 31 dicembre 2016, di sicuro uno strumento efficace per stimolare il mercato residenziale e coniugare efficienza energetica e rilancio economico. La riduzione consentirebbe sia di superare il diverso trattamento tra chi compra case a bassa efficienza energetica da privati rispetto a chi si rivolge al nuovo e riqualificato ad alta efficienza. Una chiara posizione per indirizzare la domanda verso un mercato immobiliare di qualità, che favorisca il risparmio sulla bolletta.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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sabato 31 dicembre 2016

MODULO PER DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE e RISPARMIO ENERGETICO

Gentile condomino,

lo scorso 20/12/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 1/12/2016 che istituisce nuovi obblighi in capo all’Amministratore di Condominio relativamente alla modalità di trasmissione dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

L’Amministratore di Condominio deve comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28/2/2017, il costo totale pagato ai fornitori come risultante dai bonifici effettuati, l’elenco delle unità immobiliari con l’indicazione dei codici fiscali dei possessori delle unità immobiliari o dei detentori, beneficiari della detrazione e la relativa quota di spesa attribuita. Inoltre andrà evidenziato se la quota è stata pagata in tutto o in parte.

Per poter compilare correttamente quanto richiesto dalle norme, è però indispensabile che ci venga da Lei comunicato chi tra gli aventi diritto detrae le spese eventualmente sostenute. In questo modo la “precompilata” sarà già completa e le correzioni che Lei potrà comunque sempre apportare davvero minime.

Richiediamo pertanto che per ogni beneficiario venga compilato il modulo allegato e ritornato al ns. studio esclusivamente per posta ordinaria, fax o email entro e non oltre il 20 febbraio 2017; oltre tale data provvederemo alla compilazione sulla base dei dati presenti in archivio.

Vi invitiamo a considerare la presente con la dovuta attenzione ed urgenza, visti i tempi ristretti, per la mole di lavoro necessaria ad adempiere a questo ulteriore onere. Peraltro anticipiamo che cercheremo di contenere al massimo i costi per la redazione di tale dichiarazione ma che sicuramente il relativo compenso non è incluso nelle prestazioni già concordate con nostra offerta. Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse occorrere e porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.

L'AMMINISTRATORE
    

Beneficiario della detrazione

Condominio:_____________________________________________________

Indirizzo unità immobiliare:________________________________________

Cognome e nome beneficiario:______________________________________

Codice fiscale e quota beneficiario:__________________________________

Cognome e Nome di altro beneficiario se presente:_____________________

Codice fiscale e quota altro beneficiario:______________________________

Telefonino per contatti urgenti:_____________________________________

Email:__________________________________________________________

Data:_______________________ Firma: _____________________________


Le novità della precompilata 2017

Con un apposito Decreto il Ministero Economia e Finanze ha disposto che entro il prossimo 28.2.2017 gli amministratori di condominio dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 per interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che hanno interessato parti comuni condominiali. Detto invio dovrà essere effettuato tramite Entratel o Fisconline, direttamente dall’amministratore ovvero da un intermediario abilitato. Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate risultano ad oggi pubblicati, in bozza, il Provvedimento e le specifiche tecniche nonché alcune FAQ, che definiscono meglio il nuovo adempimento.

In particolare si evidenzia che l’amministratore di condominio è tenuto ad inviare per ciascun condominio un file contenente i dati relativi a tutti gli interventi che hanno interessato l’immobile, specificando per ciascun intervento l’importo complessivamente sostenuto nonché l’ammontare imputato a ciascun condòmino. Come noto, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il mod. 730 / UNICO PF precompilato ai titolari di redditi di lavoro dipendente / pensione e di taluni redditi assimilati entro il 15.4 di ciascun anno.

La precompilazione della dichiarazione dei redditi è effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati alla stessa inviati dai soggetti “coinvolti”. L’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 demanda al MEF l’individuazione dei termini e delle modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni / detrazioni diverse da quelle già individuate nei commi 1, 2 e 3 del citato art. 1 (interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui, premi di assicurazione sulla vita, contributi previdenziali e assistenziali, spese sanitarie, ecc.). Con il recente DM 1.12.2016, pubblicato sulla G.U. 20.12.2016, n. 296, il MEF ha disposto che: “ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 28.2 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini”. A “completamento” di tale nuova disposizione, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze del Provvedimento e delle specifiche tecniche nonché alcune FAQ, per l’individuazione dettagliata dei dati da inviare.

SOGGETTI OBBLIGATI

Il citato Provvedimento dispone che sono interessati all’adempimento in esame “gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento”. Per l’invio dei dati relativi al 2016, da effettuare entro il prossimo 28.2.2017, quindi, sono tenuti all’invio dei dati gli amministratori che risultano in carica al 31.12.2016. In merito ai soggetti obbligati, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, con una delle FAQ disponibili sul sito Internet, ha chiarito che l’invio dei dati in esame riguarda anche l’amministratore di un c.d. “condominio minimo” (nominato per scelta dei condòmini e non per obbligo di legge). Restano invece esclusi da tale adempimento i condòmini del c.d. “condominio minimo” che non hanno nominato un amministratore, ancorché siano stati effettuati interventi “agevolabili” sulle parti comuni condominiali.

DATI DA COMUNICARE

Come sopra evidenziato in base all’art. 2 del citato Decreto, la comunicazione deve contenere a) l'ammontare complessivo della spesa sostenuta dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di un edificio “ristrutturato” che hanno interessato parti comuni condominiali; b)l’ammontare della spesa imputata a ciascun condòmino. Gli importi vanno esposti all’unità di euro applicando le consuete modalità di arrotondamento. In particolare, dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e dalle specifiche tecniche disponibili sul sito Internet dell’Agenzia (ad oggi ancora in bozza) risulta che l’amministratore deve inviare: a) un file per ogni condominio e in detto file devono essere indicati i dati relativi a tutti gli interventi effettuati sul medesimo condominio per i quali l’amministratore ha provveduto al pagamento nell’anno di riferimento; b) per ciascun intervento l’amministratore deve indicare, oltre alla spesa complessivamente sostenuta, la spesa attribuita a ciascun condòmino, indicando altresì se la stessa è stata pagata o meno entro il 31.12 dell’anno di riferimento. Nell’invio da effettuare entro il prossimo 28.2.2017, quindi, l’amministratore dovrà comunicare le spese relative agli interventi sulle parti comuni che lo stesso ha provveduto a pagare entro il 31.12.2016 e le relative quote di riparto tra i condòmini, indicando se questi ultimi hanno o meno versato detta quota entro il 31.12.2016.

MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AL 2016

La comunicazione relativa alle spese 2016 va presentata entro il 28.2.2017 o direttamente, mediante il servizio Entratel / Fisconline o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.). Nel caso in cui la comunicazione (inviata entro il termine) sia scartata è necessario provvedere ad un nuovo invio ordinario entro il 28.2 oppure entro i 5 giorni successivi la segnalazione (se più favorevole). In caso di trasmissione di una comunicazione (entro il termine ordinario) contenente “codici fiscali non validi” è necessario effettuare un ulteriore invio ordinario esclusivamente dei codici fiscali segnalati, entro il 28.2 oppure i 5 giorni successivi la segnalazione (se più favorevole). Il citato Provvedimento prevede che la correzione dei dati diversi da quelli di cui sopra, trasmessi nei termini ordinari, va eseguita entro i 5 giorni successivi al 28.2. I dati ricevuti saranno conservati fino al 31.12 del sesto anno successivo ad ogni periodo d’imposta e, oltre ad essere utilizzati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno essere utilizzati anche per le attività di controllo delle dichiarazioni ex art. 7, DPR n. 605/73. L’Amministratore di Condominio deve comunicare entro il 28/2 dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento – e quindi per le spese sostenute nell’anno 2016 entro il 28/2/2017 – il costo totale pagato ai fornitori come risultante dai bonifici effettuati, l’elenco delle unità immobiliari con l’indicazione dei codici fiscali dei possessori delle unità immobiliari o dei detentori, beneficiari della detrazione e la relativa quota di spesa attribuita. Inoltre andrà evidenziato se la quota è stata pagata in tutto o in parte. Per poter compilare correttamente quanto richiesto dalle norme, è indispensabile che venga comunicato all’amministratore chi tra gli aventi diritto detrae le spese eventualmente sostenute.

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giovedì 22 dicembre 2016

28 febbraio 2017: scatta l'obbligo di invio documentazione per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico

Pubblichiamo un articolo al fine di fornire subito alcune informazioni utili sul nuovo adempimento fiscale.

Infatti, con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze firmato il 1° dicembre scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 di ieri (v. allegati) è stata previsto un nuovo obbligo comunicativo per gli amministratori di condominio riguardante la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Precisiamo che sul tema vi saranno ulteriori approfondimenti, ma sin da subito si vogliono focalizzare alcuni suggerimenti:
  • per il primo anno (2016 con scad. 28/2/2017) l'adempimento è a carattere sperimentale e non sarà oggetto di sanzioni;
  • per i compensi da richiedere, è bene che l'amministratore formalizzi la richiesta sia in occasione dei rinnovi dei mandati, sia in occasione delle presentazioni di offerte per nuovi stabili da gestire.
In collaborazione con il CAF Lavoro e Fisco, ANACI sta predisponendo un link di informazioni sul sito www.anaci.it, così da avere tempestivamente tutto il necessario supporto informatico operativo, nonchè lo specifico servizio per provvedere all'adempimento attraverso il CAF stesso, così come per i servizi già a disposizione relativi al rispetto degli obblighi previsti per l'invio dei modelli CU e della dichiarazione 770.

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 1 dicembre 2016


DECRETO 1 dicembre 2016

Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata. (16A08717) (GU Serie Generale n.296 del 20-12-2016)
Art. 1

Trasmissione telematica dei dati riguardanti i rimborsi relativi alle spese universitarie.
omissis

Art. 2

Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
 
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici  residenziali, nonche' con riferimento all'acquisto  di  mobili  e  di  grandi  elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni  dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Art. 3

Modalita' di trasmissione telematica

  1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Trasmissione dati delle spese per interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica

E’ di recente pubblicazione, 21 novembre 2016, il provvedimento in bozza che intende dare le linee guida di attuazione per la comunicazione telematica delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell’ottenimento delle detrazioni fiscali, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (ex L. 449/1997 – L. 296/2006 ora art. 16-bis TUIR n. 917/86).

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che, a decorrere dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata. 

Pertanto, per consentire nelle prossime annualità la predisposizione di una dichiarazione sempre più corretta e completa, si rende necessario acquisire i dati relativi ad ulteriori oneri che danno diritto a detrazioni e deduzioni. 

Il nostro settore, come altri, è stato già interessato da questo decreto nel 2015 con il provvedimento che ha inteso istituire attraverso la procedura telematica il modello CUD che veniva rilasciato in forma cartacea ai dipendenti, oltre che per le certificazioni delle ritenute operate ai lavoratori autonomi ed alle imprese in regime di appalto. 

Il decreto, negli ultimi anni, ha riguardato i settori più disparati, dalle pompe funebri alle associazioni sportive passando per farmacie, medici, presidi riabilitativi e… amministrazioni condominiali.

Bisogna dare atto che in questa fase attuativa sono state contattate le associazioni di categoria e grazie all’intervento di queste, compreso il nostro, si è riusciti ad “alleggerire” la mole dei dati che originariamente l’A.F. aveva pensato di richiedere agli operatori immobiliari.

Il documento in sintesi comprenderà tutti quei dati che abbiamo da sempre fornito all’A.F. in modo cartaceo, attraverso la consegna del documento ai nostri clienti che vanno dall’identificativo catastale (escluso i subalterni - pensate alla originaria notifica a CSIDI di Pescara), al nominativo del soggetto beneficiario (l’Agenzia ritiene che ai sensi dell’art. 1130 comma 1° punto 6 il dato è in nostro possesso o comunque deve esserlo), oltre all’importo spettante.

Il confronto ci ha consentito di produrre la comunicazione con la sola quantità di importo spettante, ma avremo l’onere di indicare la presenza di eventuali “anomalie”, ovvero se il beneficiario della detrazione non ha pagato o pagato in parte. Per fare questo, dovremo mettere un check vicino al dato dichiarato per consentirne l’individuazione, ma senza che questo pregiudichi l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento da parte del contribuente.

Per la prima annualità scadente il 28/02/2017, relativa alle certificazioni 2016, non ci saranno sanzioni in quanto la comunicazione sarà in via sperimentale. Dal 2018, i dati 2017 dovranno essere correttamente comunicati in quanto il non effettuato, incompleto o infedele adempimento comunicativo comporterà le relative sanzioni.

Altro elemento ottenuto è stato quello di individuare nel responsabile della comunicazione l’amministratore in carica al 31/12, con possibilità di presentazione anche del subentrante attraverso uno specifico campo che ne individua la fattispecie.

Per il resto nulla di preoccupante siamo dei professionisti che da tempo sono in grado di confrontarsi con la pubblica amministrazioni ed ottemperare agli obblighi da questa posti a nostro carico.

Per riepilogare i dati saranno:

SET INFORMATIVO

1) Soggetto tenuto alla comunicazione: amministratore di condominio (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica)

2) Elenco degli interventi effettuati sui condomini gestititi dall’amministratore. Per ogni intervento va indicato:
o   codice fiscale del condominio
o   tipo di intervento:
§  Intervento di recupero del patrimonio edilizio
§  Arredo degli immobili ristrutturati
§  Intervento di risparmio energetico
·       tipologia dell’intervento di risparmio energetico:
o   riqualificazione energetica su un edificio esistente
o   intervento sull’involucro di un edificio esistente
o   installazione di pannelli solari
o   sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
o   costo complessivo dell’intervento: andrà indicato l’ammontare del bonifico o dei bonifici effettuati dal condominio nell’anno di riferimento
o   elenco delle unità immobiliari interessate dall'intervento. Per ogni unità immobiliare devono essere indicati i codici fiscali dei possessori o detentori beneficiari della detrazione con la quota di spesa attribuita a ciascuno. Inoltre andrà evidenziato se la quota imputata è stata effettivamente versata.

3) Termine di trasmissione: 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 28 febbraio 2017)

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Bozza della Modalità Invio Dati Spese Parti Comuni di Edifici



1. Soggetti obbligati alla trasmissione

1.1 Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ………….., con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.

2. Modalità di trasmissione

2.1 I soggetti di cui al precedente punto effettuano le comunicazioni previste dall’articolo 2 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ………………., utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

2.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2, degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli “responsabili o incaricati del trattamento dei dati” ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

3. Tipologie di invio

3.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.

3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

3.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

3.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

4. Termini delle trasmissioni

4.1 Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è stabilito, dall’articolo 2 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ……………….., al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.

4.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.

4.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.

4.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 4.2 e 4.3, la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine.

4.5 L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 è effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.

4.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 4 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate.

5. Trattamento dei dati

5.1 I dati e le notizie, trasmessi nell’osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono raccolti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria.

5.2 Essi vengono utilizzati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

5.3 I dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d'imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

6. Sicurezza dei dati

6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.

6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.

7. Ricevute

7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

a) data e ora di recezione del file;

b) identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;

7.2 Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i dati inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

7.2.1 Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la comunicazione degli esiti in via telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione del file:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 3;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;

e) file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.

7.2.2 Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l’ora di ricezione del file;

b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il motivo dello scarto.

7.3 Nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non validi, detti record non vengono acquisiti; la restante parte del file viene accolta. In tal caso la ricevuta contiene i dati esposti al punto 8.1 e reca in allegato l’elenco di tali codici fiscali non acquisiti.

7.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.

8. Correzione alle specifiche tecniche

8.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 3, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Al riguardo, l’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del …………………….. ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.

Il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a tali tipologie di spesa.

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martedì 20 dicembre 2016

Comunicazione dei bonifici per ristrutturazione: pubblicato il software di controllo TRIF (aggiornamento dei valori relativi al -Tipo flusso-)




Versione 1.0.0 del 16/12/2016
È disponibile il software per il controllo della correttezza formale del flusso dei bonifici per detrazioni.
Il software per il controllo formale dei flussi predisposti dalle banche contenenti informazioni fiscali, prima dell’ invio ad Equitalia servizi, è stato realizzato secondo quanto indicato nel documento “ Trasferimento informazioni fiscali SIA-RI-TRIF 001” , release 2.6 di Febbraio 2016. 
L’ utilizzo del pacchetto di controllo è facoltativo e non modifica, in alcun modo, il contenuto del file sottoposto a verifica.
I controlli previsti non sono collegati alle verifiche che saranno effettuate  in sede di accoglienza da Equitalia servizi e tantomeno a quelle effettuate successivamente dall’ Amministrazione finanziaria.   
Compatibilità sistemi operativi:
  • ambiente WIN - Sistemi operativi compatibili: Windows 7; Windows 8, Windows 10
  • ambiente MAC - Sistemi operativi compatibili: OS 10.4 (Tiger), OS 10.5 (Leopard), OS 10.6 (Snow Leopard).
  • ambente Linux
Il software è contenuto nello zip pubblicato: consta di un file TRIF.jar  e di un bat  Lancio_TRIF.bat che è preparato per il lancio sui sistemi Windows. Nello zip è presente anche una guida all’ uso.
Per migliorare il servizio e di conseguenza facilitare il prelievo dei programmi sono stati predisposti due distinti accessi: " Connessione analogica" e " Connessione ADSL" .
Il primo è dedicato a coloro che utilizzano una connessione analogica (accesso via modem su linea tradizionale o ISDN); il secondo accesso invece è riservato esclusivamente agli utenti che utilizzano una connessione ADSL.
Si fa presente che le prestazioni del sistema sono tanto migliori quanto più è corretto l'utilizzo dei due accessi.
Software
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martedì 13 dicembre 2016

RISTRUTTURAZIONE e RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: entro il 28 febbraio 2017 obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate

Le comunicazioni relative ai bonifici inerenti agli interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica degli edifici si dovranno effettuare in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2017.

Infatti dal 23 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate comunica le novità sulla trasmissione di dati relativi ai bonifici per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione, oltre che ai contratti e ai premi assicurativi. Il termine per l'inoltro delle comunicazioni edilizie è in una sola soluzione e tassativamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

A partire dal 2016, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2014 sono effettuate, in unica soluzione, entro il 28 febbraio con riferimento ai dati dell’anno solare precedente. Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio, non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al predetto termine. La motivazione di questo è al fine di razionalizzare i flussi informativi, con il presente provvedimento si individua un unico termine per la trasmissione dei dati relativi ai bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
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martedì 29 novembre 2016

ECOBONUS e SISMABONUS

Nuovi incentivi, per ora solo per il 2017, per riqualificazioni energetiche e adeguamenti antisismici del patrimonio esistente. Novità per i condomini.

Toccherà alla Legge di stabilità 2017 confermare gli ecobonus sulle riqualificazioni energetiche, estendendoli anche agli adeguamenti antisismici. Si vocifera un’estensione anche agli incapienti e a chi abita nei condomini.
Come spiegato dal Ministro alle Infrastrutture Graziano Delrio nell’audizione in commissione Ambiente alla Camera, il Governo sta studiando l’abbinamento della detrazione fiscale per le riqualificazioni energetiche degli edifici con gli interventi di adeguamento antisismico, con il rafforzamento dello sconto fiscale che potrebbe superare il 65%, anche grazie alla leva pubblica cioè attraverso risorse statali ad hoc.
L’ecobonus così potenziato verrebbe esteso anche agli incapienti - recuperando il vantaggio sul versante degli oneri da riscaldamento - e a chi abita nei condomini.
“La previsione dell’estensione ai condomini degli ecobonus richiede e richiederà un protagonismo diverso delle Esco e di altri strumenti perché ovviamente la ristrutturazione e la riqualificazione di un intero edificio è tanto più appetibile quanto meno il condomino deve sborsare inizialmente una cifra, è evidente - ha dichiarato Delrio – È chiaro il meccanismo del ritorno economico per l’efficientamento energetico, nel senso che per i calcoli dell’Enea, appunto si può risparmiare il 40-50% sulla bolletta energetica. Sulla riqualificazione e la ristrutturazione sismica è evidente che ci deve essere anche una parte importante di leva pubblica, su questo non c’è dubbio, cioè se noi vogliamo fare un vero piano abbiamo bisogno di mettere risorse, non c’è dubbio. La Legge di Stabilità dovrà prevedere anche questo aspetto. Il meccanismo degli incentivi ha bisogno anche di una leva pubblica oltre a quella di incentivare i privati, e gli strumenti finanziari a disposizione ci sono, il protagonismo di enti tipo l’Inail è sicuramente importante, e condivido molto questi ultimi suggerimenti così come condivido il fatto che questo tipo di provvedimenti, proprio perché pluriennali, proprio perché il provvedimento è così importante, così rilevante, fa parte non più di una politica estemporanea per un momento di crisi ma può diventare una strategia di rinnovo e di qualificazione del patrimonio immobiliare pubblico italiano, e privato italiano, è evidente che il provvedimento andrebbe concertato e discusso in termini molto approfonditi”.
Matteo Renzi conferma quanto detto da Delrio annunciando nella conferenza stampa del 23 settembre, una proroga degli incentivi fiscali del 65% per tutto il 2017, estesi anche agli adeguamenti sismici oltre che per la riqualificazione energetica degli edifici.
Nei mesi scorsi si vociferava di un’estensione (richiesta a gran voce) degli ecoincentivi a 3 anni, ma anche per quest’anno, pare non ci sia niente da fare.

Un nuovo meccanismo proposto da ENEA
Arriva da ENEA la proposta di un nuovo meccanismo di incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica profonda degli edifici condominiali.
Non ne ha parlato la stampa, ma il meccanismo proposto si applicherebbe agli interi edifici condominiali; l’ambito sarebbe quello dell’efficientamento profondo (è stata usata la locuzione “deep renovation”, ipotizzando riduzioni dei consumi dal 40 all’80%) e il beneficio sarebbe esteso a tutte le unità del condominio.
L’incentivo funzionerebbe con l’istituzione di un fondo ad hoc della Cassa Depositi e Prestiti, che finanzierebbe il 90% del costo degli interventi, mentre il rimanente 10% resterebbe a carico dei proprietari.
Il fondo recupererebbe l’investimento in dieci anni incassando il 65% dallo Stato (in analogia con l’ecobonus), consentendo in tal modo alla finanza pubblica di sostenere il processo diluendo l’impegno in un periodo compatibile con le esigenze di equilibrio di bilancio.
La differenza sarebbe recuperata, in un periodo che si può ipotizzare pari a dieci anni, attraverso il risparmio energetico generato, che sarebbe addebitato agli utenti degli appartamenti nella bolletta energetica, con un meccanismo analogo a quello adottato nel Green Deal britannico. Questo sistema presenterebbe il vantaggio di rendere più agevole il recupero delle morosità ed escluderebbe il passaggio attraverso le spese condominiali che, spesso, è uno dei motivi che impediscono alle assemblee di condominio di deliberare le costose attività di manutenzione straordinaria delle parti comuni, a causa del timore di dover sostenere le quote dei condomini morosi.
Si è anche ipotizzata una condivisione al 50% del risparmio con i proprietari, per rendere maggiormente allettanti le proposte e aumentare il tasso di adesione.
Da dati ENEA, solo lo 0,14 per mille delle superfici non finestrate dell’involucro degli edifici italiani è stato riqualificato nel 2013 grazie all’ecobonus. È necessaria una revisione del meccanismo di incentivazione, con l’obiettivo di renderlo più efficiente ed efficace. Il sistema proposto, grazie alla trasformazione da detrazione a incentivo, rivoluzionerebbe il contesto attuale, soprattutto perché gli investitori che potrebbero contare su una rendita finanziaria pluriennale certa e non come lo strumento “a singhiozzo” che stiamo usando attualmente (l’ecobonus) e che ogni autunno ci tiene con il fiato sospeso per l’incertezza della conferma per l’anno successivo.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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mercoledì 13 aprile 2016

INVIO ONLINE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA

Da pochi giorni è possibile inviare all'ENEA la documentazione per usufruire delle detrazioni del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nel 2016. 

È online il portale finanziaria2016.enea.it per l’invio telematico della documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, che permettono di accedere alle detrazioni fiscali del 65%.

E’ possibile pertanto inviare la documentazione relativa a interventi di riqualificazione dell’intero edificio, coibentazioni dell'involucro edilizio, sostituzione infissi, installazione di schermature e pannelli solari e di impianti di climatizzazione invernale.

Per quanto riguarda invece le nuove tipologie ammesse ai benefici dell’ecobonus dalla legge di stabilità 2015, come l’acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda, la documentazione potrà essere inviata non appena saranno state adottate le necessarie disposizioni attuative.

Per informazioni e chiarimenti sugli interventi ammessi a detrazione e sulla presentazione delle pratiche, è disponibile il portale acs.enea.it con le linee guida, le schede tecniche, norme, news, risposte degli esperti alle domande più frequenti (FAQ) e contatti degli esperti ENEA.

Dal 2007, anno di introduzione degli ecobonus, al 2014, l’ENEA ha ricevuto oltre 2,5 milioni di pratiche relative a interventi per circa 25 miliardi di euro che hanno consentito un risparmio totale di circa 50mila GWh, pari al consumo di energia di Roma in un anno.
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lunedì 11 aprile 2016

BONUS 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: Regole dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del Credito

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. 43434 del 22 marzo 2016 ha emanato le modalità attuative della cessione del credito relativo al bonus fiscale 65% che, come stabilito dalla Legge di Stabilità, consente ad alcune categorie di contribuenti, “contribuenti incapienti” (esenti cioè dal versamento IRPEF), di cedere alle ditte che hanno realizzato gli interventi di riqualificazione energetica nel condominio il credito pari alla detrazione fiscale spettante.

La Legge di Stabilità ha infatti previsto che “ per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti contribuenti della “no tax area”, cioè esenti dal versamento dell’IRPEF (sulla base delle indicazioni previste dal D.P.R. 917/1986, in particolare all’art. 11, co. 2 e all’art. 13, co. 1, lett. a) e co. 5, lett. a), possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Il singolo contribuente che si trova sotto la soglia di reddito minimo ai fini IRPEF può quindi cedere il credito corrispondente al 65% della quota lavori a proprio carico, calcolata sulla tabella millesimale, alla ditta che ha realizzato i lavori nel condominio. In questa maniera il contribuente “incapiente”, che non può quindi usufruire del bonus fiscale ai fini IRPEF, avrà il vantaggio di recuperare direttamente l’importo corrispondente alla detrazione fiscale pari al 65% della spesa dei lavori a proprio carico.

Il Bonus fiscale, oggetto di cessione, deve essere relativo a spese inerenti ad interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dell’edificio sostenute nell’anno 2016 anche se riferite ad interventi iniziati precedentemente all’anno 2016.

Il Contribuente, secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, per accedere a tale agevolazione, deve trovarsi nelle condizioni di “incapienza” nel periodo di imposta anno 2015 cioè nell’anno precedente a quello in cui si sono sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione.

Le modalità operative stabilite dall’Agenzia delle Entrate prevedono tre passaggi:

- la comunicazione da parte del soggetto che intende cedere il credito che può avvenire:
  • in sede di assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica;
  • a mezzo comunicazione al condominio;
- la comunicazione della volontà della cessione del credito da parte dei Condomini alla ditta esecutrice degli interventi di riqualificazione;

- la comunicazione della ditta al condominio, in forma scritta, dell’accettazione della cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati: la ditta, cioè, deve dichiarare di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento, credito che potrà utilizzare nell’arco di dieci anni.

Per garantire la possibile cessione del credito da parte di ciascun Condomino il condominio dovrà preoccuparsi quindi di richiedere alle ditte la disponibilità ad accettare una eventuale cessione di credito e quindi valutare l’opportunità di inserire, tra i criteri della gara di appalto per l’aggiudicazione degli interventi di riqualificazione energetica, la disponibilità da parte della ditta ad accettare l’eventuale cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
Nella delibera di approvazione dei lavori dovrà risultare la volontà dei soggetti che intendono cedere il credito e poiché tale volontà può essere comunicata anche direttamente all’Amministratore, sarà opportuno fissare una data entro cui far pervenire tali comunicazioni, in modo che, una volta accettate dalla ditta, possano essere inserite nel contratto d’appalto come parte del corrispettivo alla ditta.
L’Amministratore dovrà poi realizzare una serie di adempimenti:
- comunicare la volontà di cessione del credito da parte dei Condomini alla ditta esecutrice dei lavori, e richiedere la relativa accettazione da parte della stessa;
- provvedere alla comunicazione telematica, entro il 31 marzo 2017, all’Agenzia delle Entrate del totale della spesa anno 2016, dell’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, del codice fiscale dei Condomini che hanno ceduto il credito con il relativo importo, del codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo del credito ceduto. Pena la inefficacia della cessione del credito.
- comunicare ai fornitori l’avvenuta trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Ecco, dunque, che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate introduce un ulteriore adempimento in capo all’Amministratore di Condominio, adempimento che risulterà a mero titolo gratuito qualora il professionista non ne dovesse specificare il relativo compenso all’atto della nomina e dell’accettazione dell’incarico ovvero precisarlo in sede di delibera di approvazione dei lavori.

Centro Studi Nazionale ANACI
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martedì 17 novembre 2015

RISTRUTTURAZIONE: la spesa può essere sostenuta da un soggetto diverso





Agevolazioni anche quando l’ordinante del bonifico sia un soggetto differente dal beneficiario della detrazione.

È possibile ottenere i benefici fiscali previsti in caso di ristrutturazione di un immobile anche se a sostenere le spese sia stato un soggetto diverso dal beneficiario delle agevolazioni, a confermarlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 24.04.2015.

Per godere dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra l’altro, che il pagamento debba essere effettuato con un bonifico, bancario o postale che sia, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA oppure il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

Qualora ricorrano queste e le altre condizioni previste dalla norma, è possibile godere dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione a patto, naturalmente, che il codice fiscale di quest’ultimo risulti correttamente riportato nella disposizione di pagamento.

La legge, articolo 16-bis, comma 1, del TUR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Secondo l’amministrazione finanziaria si ritiene, infatti, che in questo modo venga soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa; pertanto quando l’ordinante è un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, è quest’ultimo che può godere della detrazione, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni di legge.

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