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lunedì 3 aprile 2017

Ecobonus fino al 2021 per i condomini

Ecobonus 2017 per i condomìni fino al 75%, stabilizzato fino al 2021 e detraibile in 10 anni. Proroga di 1 anno della detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie e per il bonus mobili ed elettrodomestici, sempre al 50%.

Gli incentivi fiscali sulla casa saranno estesi ai condomini: maggiore efficienza energetica o adeguamento antisismico e più elevata sarà la riduzione Irpef.
Da dati CRESME-ENEA è emerso che nel corso del 2014 sono stati oltre 11 milioni gli italiani che hanno usufruito del fondamentale strumento delle detrazioni fiscali sulla casa, con una spesa complessiva di 5,8 miliardi di euro. All’interno di questa cifra vanno segnalate le 455.800 persone che hanno effettuato una spesa totale di 3,3 miliardi di euro utilizzando l’Ecobonus 65% per interventi di riqualificazione energetica. I dati affiorano da una analisi delle dichiarazioni dei redditi 2015. Inoltre, secondo le ultime elaborazioni del centro studi CRESME, su dati del ministero delle Finanze, ad aprile scorso gli italiani hanno avviato interventi per oltre 1,9 miliardi di euro, pari al 5% in più rispetto al valore registrato nello stesso mese del 2015.
Per le ristrutturazioni la proroga è solo per i 2017, per l’agevolazione del 65% sulla riqualificazione energetica la stabilizzazione è di 5 anni fino al 2021 se le spese sostenute riguardano le parti comuni dei condomini. Per i condomini che non hanno immediata disponibilità di risorse per sostenere i lavori ci sarà la possibilità di cedere i crediti anche a soggetti terzi e non solo alle ditte che eseguono i lavori. A queste agevolazioni va ad aggiungersi il nuovo sismabonus, una detrazione Irpef per le spese sostenute per adeguare gli immobili che ricadono in zone ad alta pericolosità sismica.
Queste alcune delle novità contenute nella nuova legge di bilancio approvata a ottobre dal Governo.
  • Ecobonus 2017-2021
La detrazione del 65% è prorogata a fine 2017 e per 5 anni, fino al 2021, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali (e degli Istituti autonomi per le case popolari), consiste in una detrazione dovuta per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, ovvero la detrazione Irpef del 65% dei costi sostenuti ripartita in 10 quote annuali di pari importo, sino a un limite massimo di:
• 30.000 euro, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
• 60.000 euro, per le opere di riqualificazione dell’involucro di edifici esistenti, e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico);
• 100.000 euro, per gli interventi di riqualificazione energetica globale.

Dal 2017, se l’intervento interesserà l’intero involucro dell’edificio, il contribuente potrà ottenere delle detrazioni più alte, pari:
• al 70% dei costi, se gli interventi avranno un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio;
• al 75% dei costi, se il lavoro sarà finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Per accedere all’eco bonus è necessario presentare i seguenti documenti:
• fattura relativa alle spese sostenute;
• bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario.

Per gli interventi consistenti, come la riqualificazione globale e l’isolamento dell’edificio, deve essere trasmessa la seguente ulteriore documentazione all’Enea:
• APE (attestato di prestazione energetica) redatto da un professionista abilitato e indipendente dalla ditta che esegue i lavori;
• Asseverazione, ovvero la certificazione dei produttori necessaria per caldaie, finestre e infissi;
• scheda informativa, ossia un documento che contiene i dati identificativi del soggetto, dell’immobile e la quantificazione del risparmio energetico conseguente all’intervento.

  • Incentivi per ristrutturazioni
Gli incentivi che riguardano la ristrutturazione consistono in una detrazione dall’Irpef dei costi sostenuti per gli interventi, le spese sono detraibili al 50% dalle imposte, in 10 quote annuali dello stesso importo, fino a un massimo di 96.000 euro. La detrazione scadrà il 31 dicembre 2017, dopo tale scadenza, se non prorogata, tornerà al 36%. Possono fruire del bonus ristrutturazione:
• i proprietari dell’immobile su cui sono effettuati gli interventi;
• i conduttori dell’immobile (inquilini);
• i nudi proprietari; • gli usufruttuari;
• i comodatari;
• i familiari conviventi (purché siano loro a sostenere le spese e risultino intestatari di bonifici e fatture).

Gli interventi agevolabili consistono in lavori interni effettuati su immobili esistenti e oltre alle spese per la realizzazione, è possibile detrarre anche i costi di progettazione, le prestazioni professionali inerenti, le perizie e i sopralluoghi. Nel dettaglio, come anche precisato dalla Circolare n. 35/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, gli interventi incentivabili sono per opere di:
• manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dell’edificio);
• manutenzione straordinaria;
• ristrutturazione edilizia;
• recupero e risanamento conservativo.

Gli interventi detraibili devono poi riferirsi alle seguenti componenti dell’immobile:
• impianto idraulico ed elettrico;
• inferriate fisse;
• soppalco;
• pareti interne ed esterne;
• scale ed ascensore;
• cablatura;
• porta blindata;
• vetri antisfondamento;
• cassaforte a muro;
• impianto di allarme e sistemi anti-intrusione;
• allargamento porte e finestre;
• pavimentazione esterna;
• facciata ed intonaci esterni;
• canna fumaria;
• citofoni, videocitofoni e telecamere;
• caldaia, caloriferi e condizionatori;
• abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
• balconi e verande;
• box auto;
• contenimento dell’inquinamento acustico (isolamento).

Per accedere al bonus sarà necessario esibire:
• fattura relativa alle spese sostenute;
• bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario;
• dichiarazione di ristrutturazione da cui risulti una data di inizio lavori: può trattarsi di una comunicazione al Comune in cui si trova l’immobile, o di un titolo abilitativo comunale. Nel caso in cui questi documenti non siano obbligatori, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
  • Bonus mobili
Prorogato a tutto il 2017 anche il bonus per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, in attesa di conferma per il 2017, il bonus mobili spettante alle giovani coppie (in cui almeno un componente non abbia superato i 35 anni di età) per l’acquisto della prima casa. L’agevolazione consiste nella detrazione Irpef del 50% dei costi sostenuti per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici, entro un limite massimo di spesa di 10.000 euro, da ripartire in 10 rate di pari importo, il bonus è cumulabile col bonus ristrutturazione. Per ottenere il bonus mobili connesso alla ristrutturazione della casa è necessario, come per il bonus ristrutturazione, il possesso della fattura e del bonifico parlante, oltre alla dichiarazione di ristrutturazione da cui risulti una data di inizio lavori. Sono inclusi nel bonus i seguenti mobili:
• grandi elettrodomestici (frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, lavatrice, asciugatrice, tutti di classe non inferiore alla A+, tranne il forno, per il quale è sufficiente la classe A);
• arredi di uso quotidiano (armadi, letti, sedie, tavoli, mensole, cassettiere, ecc.);
• componenti della cucina (basi, credenze, ecc.) e mobili contenitori per il bagno.
  • Sismabonus anche per condomini
È una detrazione che potrà andare dal 50% all’85% dei costi sostenuti per adeguare alle misure antisismiche gli immobili situati in zone ad alto rischio di terremoto.
Il tetto massimo di spesa sul quale potrà essere applicata la detrazione sarà pari a 96.000 euro. La detrazione potrà salire al 70% o all’80%, a seconda della classe di rischio ottenuta grazie agli interventi e sino all’85% se i lavori riguarderanno un intero condominio.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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venerdì 31 marzo 2017

Bonus videosorveglianza, credito d’imposta agevolabile al 100%

COMUNICATO STAMPA

Bonus videosorveglianza, credito d’imposta agevolabile al 100%

L’agevolazione per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme è pari al 100% dell’importo richiesto. È quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, che individua la quota percentuale del credito d’imposta che spetta per le spese sostenute nel 2016 relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale (o di sistemi di allarme) e ai contratti stipulati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. L’importo agevolabile è quello che risulta dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017.

Come utilizzare il credito d’imposta - Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento . Il codice tributo da utilizzare è “6874”, istituito con la risoluzione n. 42/E pubblicata oggi, che deve essere inserito nella sezione “erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.

I controlli del Fisco - L’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta entro i termini previsti, o se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante, il modello F24 viene scartato. L’esito negativo verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Roma, 30 marzo 2017
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giovedì 23 marzo 2017

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Gli aggiornamenti più recenti:
  • proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • le nuove regole per la detrazione (Irpef e Ires) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche
  • beneficiari del diritto alle detrazioni
  • agevolazioni sull’acquisto del box auto
  • pagamenti con bonifici
  • proroga della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici


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lunedì 13 marzo 2017

BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: disponibile online la nuova guida aggiornata delle Entrate

COMUNICATO STAMPA

Bonus ristrutturazioni edilizie
Disponibile online la nuova guida aggiornata delle Entrate

Tutto sulle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella nuova edizione della guida “L’Agenzia informa”, disponibile da oggi sul sito delle Entrate. Il pratico vademecum illustra regole e modalità da seguire per poter accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie e tiene conto delle novità sul tema contenute nella Legge di bilancio 2017. Trovano spazio nella guida anche le indicazioni fornite dall’Agenzia nei documenti di prassi sugli adempimenti necessari per richiedere l’agevolazione. Tra le principali novità segnalate: la proroga per tutto l’anno 2017 del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni edilizie, nuove istruzioni e tempi più ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure antisismiche.

Bonus mobili e ristrutturazioni prorogati per tutto il 2017 - La Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la maggiore detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. È prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. La detrazione del 50% spetta sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Attenzione, però, per gli acquisti che si effettueranno nel 2017 potrà essere richiesta solo se è stato effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.

Detrazioni per gli interventi antisismici - Tra i contenuti della guida, anche la nuova detrazione d’imposta del 50%, introdotta per il periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, legata alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), con un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se, dalla realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche, deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Le indicazioni dell’Agenzia - La nuova guida riporta, tra le novità, anche le indicazioni fornite dall’Agenzia in alcuni documenti di prassi emanati recentemente. Tra queste, ricordiamo quella sui beneficiari della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016). Un’altra indicazione è quella riguardante il pagamento con bonifico. Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento (risoluzione n.9/E del 20 gennaio 2017).

Dove trovare la guida – La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso: L'Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.

Roma, 10 marzo 2017
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sabato 21 gennaio 2017

ISTANZA CONSULENZA GIUIDICA - Modalità di pagamento spese Recupero Patrimonio Edilizio e Riqualificazione Energetica

Istanza di consulenza giuridica - Modalità di pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti. D.M. 18 febbraio 1998, n. 41; D.M. 26 maggio 1999; D.I. 19 febbraio 2007; art. 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78



QUESITO

L’Associazione ALFA, nella persona del legale rappresentante_______, rappresenta di essere un ente non lucrativo che svolge, tra l’altro, l’attività istituzionale di rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli istituti di pagamento, la cui figura è stata introdotta ad opera del d.Lgs. n. 11 del 2010, recante la disciplina di attuazione della Direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento nel mercato unico.

Premette che gli istituti di pagamento sono imprese finanziarie non bancarie ammesse, sulla base di un procedimento di autorizzazione gestito dalla  Banca d’Italia, ad offrire servizi di pagamento nell’ambito del mercato unico. Richiama la definizione di “istituti di pagamento” contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera h-sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) nonché quella di “servizi di pagamento” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 11 del 2010. Quest’ultima definizione, in base a quanto rappresentato dall’istante, non fa distinzione alcuna basata sul fatto che l’attività sia prestata da istituti di pagamento, banche o Poste Italiane e si riferisce – tra gli altri – a servizi inerenti la gestione di un conto di pagamento (ivi compresi il versamento di contanti e l’apertura di una linea di credito), nonché a servizi concernenti l’esecuzione di pagamenti, tra cui l’esecuzione di bonifici, anche sulla base di ordini permanenti. Con riferimento a quest’ultimo mezzo di pagamento, l’istante evidenzia che in base alla vigente disciplina (innovata con il Regolamento dell’Unione Europea n. 260 del 14 marzo 2012), tutti i prestatori di servizi di pagamento del mercato unico sono tenuti (a partire dal 1° febbraio 2014) ad utilizzare gli strumenti di pagamento europei, tra i quali il c.c. “bonifico SEPA” (il cui acronimo sta per Single Euro Payments Area). Pertanto, ad avviso dell’istante, non esiste più una pluralità di strumenti di pagamento nazionali, ma solo il bonifico disciplinato dal Regolamento n. 260 del 14 marzo 2012.

Il formato SEPA prevede la compilazione, da parte dell’ordinante, di specifici campi per la veicolazione di una serie di informazioni e dati utili alla riconciliazione dei pagamenti ricevuti da parte del beneficiario. Tali campi riguardano:
  • il nominativo dell’ordinante e del beneficiario;
  • il codice identificativo (ossia il codice fiscale, oppure la partita IVA) dell’ordinante e del beneficiario;
  • le informazioni di riconciliazione che l’ordinante intende far pervenire al beneficiario, ossia l’esplicitazione della causale del trasferimento;
  • l’eventuale nominativo e codice identificativo del soggetto per conto (o a favore) del quale il pagamento è stato effettuato, quando diversi dall’ordinante e dal beneficiario.
L’istante precisa che la menzionata normativa tende alla realizzazione di obiettivi di maggiore concorrenzialità nel mercato europeo dei servizi di pagamento, da un lato mediante l’introduzione della figura degli istituti di pagamento – i quali, autorizzati dall’autorità creditizia, possono svolgere attività di prestazione di servizi di pagamento pur senza accedere allo status di impresa bancaria – dall’altro mediante l’adozione di standard di servizio unici a livello europeo, atti a rendere completa ed effettiva la concorrenza tra gli operatori autorizzati.

Ciò premesso, l’istante richiama la disciplina recante le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché quella per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, e la relativa normativa di attuazione. Per ciò che concerne quest’ultima, menziona il D.M. n. 41 del 1998 (cui rinviano le disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici esistenti), il quale condiziona la fruizione del beneficio all’effettuazione del pagamento mediante bonifico bancario ed impone degli obblighi di trasmissione dei relativi bonifici all’agenzia delle entrate (artt. 1, comma 3 e 4).

Si fa rinvio inoltre:
  • all’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto l’obbligo – a decorrere dal 1° luglio 2010 – per le banche e Poste Italiane di operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti;
  • al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010, con il quale è stato precisato che le banche e le Poste Italiane S.p.A. che ricevono i bonifici sono i soggetti tenuti ad operare, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la predetta ritenuta.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Associazione chiede:
  1. se gli istituti di pagamento possono garantire ai propri clienti la fruizione dei richiamati incentivi fiscali laddove gli stessi impieghino i servizi di bonifico connessi ad un conto di pagamento acceso presso un istituto di pagamento;
  2. se, nel caso in cui un istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali predette, lo stesso sia o meno obbligato ed effettuare la ritenuta che la legge impone all’intermediario.
Con memoria prot. 39353/2016 trasmessa in data 15 marzo 2016, ALFA evidenzia la facoltà attribuita agli istituti di pagamento iscritti all’albo di cui all’articolo 114-septies del TUB, di svolgere il servizio di accoglimento e rendicontazione delle deleghe di pagamento F24 (c.d. “servizio F24”) conferite con modalità telematiche, mediante adesione alla convenzione stipulata in data _________tra ALFA e l’Agenzia delle Entrate. Con nota prot. 47059/2016 ricevuta dalla scrivente in data 31 marzo 2016, l’istante, ad integrazione della documentazione prodotta, trasmette copia del modulo di adesione alla Convenzione con Equitalia S.p.A. sottoscritto in data 02.02.2016 per la trasmissione dei flussi di rendicontazione relativi ai versamenti unificati fiscoINPS-regioni con compensazione e rateizzazione.
Tali dati costituirebbero a giudizio dell’associazione una ulteriore conferma della parificazione degli istituti rappresentati agli altri prestatori di servizi di pagamento anche ai fini dell’effettuazione di transazioni relative agli interventi fiscalmente agevolati. Sotto quest’ultimo profilo, l’istante descrive la prassi nel frattempo affermatasi nel concreto operare degli istituti di pagamento, i cui clienti si trovano spesso a ricevere od emettere bonifici con causale recante il riferimento alla normativa agevolativa. In questi casi gli istituti di pagamento si sono già trovati ad adempiere agli obblighi imposti dalla legge all’intermediario che gestisce la transazione, sia per l’effettuazione della ritenuta che per la trasmissione delle informazioni. A supporto di quanto affermato, l’Associazione istante produce: 1) copia dell’Accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (servizio F24), e relativo modulo di adesione; 2) alcune copie di documenti riguardanti uno degli istituti di pagamento rappresentati (Società BETA per i pagamenti); 3) copie di alcune quietanze di versamento F24; 4) ricevuta di trasmissione di un mod. 770/2015 semplificato e copia del relativo modello, contenente le informazioni relative all’effettuazione delle ritenute di cui all’articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010; 5) messaggio di esito positivo, attestante il corretto invio dei flussi informativi tramite la “Procedura TRIF” da parte di BETA.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ALFA ritiene che le agevolazioni fiscali connesse ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’articolo 16-bis del TUIR, ed alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’articolo 1, commi 344-347, della l. n. 296 del 2006, siano applicabili anche a coloro che impiegano quale modalità di pagamento un bonifico tratto da (ovvero, accreditato su) un conto acceso presso un istituto di pagamento. Specularmente, nel caso in cui l’ordine di accredito di un bonifico agevolato perviene ad un istituto di pagamento, lo stesso dovrà assumere l’obbligo, quale sostituto d’imposta, di effettuare la ritenuta.
ALFA ritiene che le agevolazioni fiscali connesse ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’articolo 16-bis del TUIR, ed alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’articolo 1, commi 344-347, della l. n. 296 del 2006, siano applicabili anche a coloro che impiegano quale modalità di pagamento un bonifico tratto da (ovvero, accreditato su) un conto acceso presso un istituto di pagamento. Specularmente, nel caso in cui l’ordine di accredito di un bonifico agevolato perviene ad un istituto di pagamento, lo stesso dovrà assumere l’obbligo, quale sostituto d’imposta, di effettuare la ritenuta.
Con i citati documenti di prassi l’Amministrazione finanziaria avrebbe avallato un’interpretazione rispondente alle finalità della disposizione agevolativa, in modo tale da consentirne l’applicazione ogniqualvolta l’intermediario possa adempiere all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per verificare l’effettivo sostenimento delle spese per cui si chiede la detrazione.
Di seguito all’entrata in vigore dell’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, statuente l’obbligo di operare la ritenuta all’atto dell’accredito dei bonifici, un ruolo centrale (ed una conferma di tale ruolo sarebbe contenuta nella risoluzione n. 55/E del 2012, in cui l’Agenzia ha parzialmente rivisto il proprio orientamento) avrebbe assunto – ferma l’equiparazione tra bonifico bancario e postale - la completezza dei dati dell’ordine di bonifico, poiché funzionale al corretto adempimento degli obblighi facenti capo all’intermediario in qualità di sostituto d’imposta che effettua l’accredito sul conto di destinazione. Attualmente un bonifico SEPA, la cui richiesta sia debitamente compilata in tutti i campi, consentirebbe ad avviso dell’istante di veicolare con assoluto grado di affidabilità tutti i dati e le informazioni dall’intermediario del conto di origine a quello del conto di destinazione. Mediante tale strumento ogni intermediario finanziario abilitato allo svolgimento dei servizi di pagamento (banche, Poste Italiane ed istituti di pagamento) sarebbe posto in condizione di operare la trattenuta a carico del prestatore d’opera.
In tal senso, la nuova normativa in materia di servizi di pagamento imporrebbe di equiparare – ai fini del riconoscimento dei descritti benefici fiscali – banche, Poste Italiane S.p.a. ed istituti di pagamento. Pertanto, i contribuenti che effettuino una spesa per il recupero del patrimonio edilizio o per un intervento di riqualificazione energetica e che sostengono l’onere mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento possono fruire della detrazione d’imposta prevista per legge. Di riflesso l’istituto di pagamento, che riceve un ordine di accredito di un bonifico ‘agevolato’, deve assumere la qualifica di sostituto d’imposta ed effettuare la ritenuta ex art. 25 del d.l. n. 78 del 2010. 
Una diversa lettura delle disposizioni richiamate si porrebbe in conflitto, ad avviso dell’istante, con i principi costituzionali e comunitari in materia di parità di trattamento e tutela della concorrenza; gli istituti di pagamento in tal senso sarebbero irragionevolmente svantaggiati da una lettura restrittiva e non adeguata al sopravvenuto quadro normativo dato che, pur essendo abilitati ad erogare servizi di pagamento qualitativamente identici (poiché rispondenti al medesimo standard europeo) a quelli delle banche e Poste Italiane S.p.A., non potrebbero assicurare alla propria clientela la fruizione dei benefici fiscali. Analogamente, i clienti di tali istituti non potrebbero impiegare il proprio conto di pagamento per effettuare o ricevere pagamenti rientranti nella sfera del beneficio fiscale, ancorché acceso presso un intermediario autorizzato allo svolgimento di servizi di pagamento al pari delle banche o Poste Italiane S.p.A. Laddove volessero fruire dell’incentivo, sarebbero costretti ad aprire un nuovo conto presso uno dei prestatori di pagamento contemplati dal legislatore tributario.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

L’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) riconosce una detrazione dall’imposta lorda in relazione alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, originariamente introdotta dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
Con riferimento alle modalità che devono essere osservate per poter fruire dell’agevolazione, il comma 9 del citato articolo 16-bis del TUIR rinvia alle disposizioni dettate dal DM 18 febbraio 1998, n. 41, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. L’articolo 1, comma 3 del citato decreto interministeriale dispone che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
Il successivo articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di “effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi”.
Il rispetto delle modalità di pagamento definite dal DM 18 febbraio 1998, n. 41 è funzionale pertanto all’accesso alle detrazioni statuite dalla richiamata norma agevolativa.
Specularmente, il controllo dei requisiti di accesso alla detrazione è assicurato da un articolato sistema di trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici, ugualmente stabilito in via legislativa. A tal proposito, l’articolo 3 del medesimo DM n. 41 del 1998 (come sostituito dall’art. 1 del DM n. 153 del 2002) prescrive “ai fini dei controlli concernenti la detrazione”, l’obbligo posto a carico delle banche “presso le quali sono disposti i bonifici” di trasmettere “all’Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalità ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti”.
Con DM 26 maggio 1999 sono state stabilite “modalità e caratteristiche tecniche delle trasmissioni dei dati analitici dei pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che si sono avvalsi della detrazione ai fini IRPEF (…) delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (…) da inoltrare a cura delle banche al sistema informativo”. Il successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 marzo 2005, emanato nell’ambito del potenziamento del patrimonio informativo disposto dalla legge n. 311 del 2004, ha dettato regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni relative ai bonifici, da ultimo modificate dal provvedimento del 30 maggio 2014.
Con circolare 10 giugno 2004 n. 24/E la Scrivente ha ammesso la fruizione della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia anche in relazione a pagamenti eseguiti a mezzo del bonifico postale, malgrado l’espresso riferimento contenuto nel DM n. 41 del 1998 al bonifico bancario. E’ stato precisato in quella sede che “l’integrazione dei due sistemi di pagamento, bancario e postale, disposta dall’articolo 146 del testo unico bancario, è stata attuata a seguito dell’adesione di Poste Italiane S.p.A. alla Rete Nazionale Interbancaria (infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra operatori del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla società interbancaria per l’automazione – S.I.A.) ed alla partecipazione alla procedura interbancaria, gestita dalla S.I.A. per conto della Banca d’Italia prevista dall’‘Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra le banche d’Italia” (par. 1.11). 
Si è chiarito inoltre che, “in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche del bonifico postale, che appare strumento idoneo all’agevole reperimento di tutte le informazioni richieste dalla norma ai fini del riconoscimento della detrazione (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del destinatario del pagamento) e che quindi non costituisce ostacolo all’attività di controllo da parte degli uffici finanziari, si ritiene che lo stesso possa essere assimilato in via interpretativa, e per i fini che qui interessano, al bonifico bancario”.
Per ciò che concerne la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, prevista dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive modifiche e integrazioni), il D.I. 19 febbraio 2007 (e successive modifiche e integrazioni) ha definito le modalità di attuazione dell’agevolazione in discorso, prescrivendo all’articolo 4, comma 1, lett. c), di “effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a)” ovvero le persone fisiche e gli enti e i soggetti non titolari di reddito d’impresa.
Successivamente, il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), ha introdotto l’obbligo di operare una ritenuta all’atto dell’accredito dei pagamenti disposti con bonifici relativi a spese detraibili. In particolare, l’articolo 25 del citato decreto prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta (…) - pari all’ 8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015 – a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
La risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012, ha precisato che si tratta di una disposizione attraverso la quale viene anticipato all’erario una parte del prelievo da operarsi nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto “la non completa compilazione del bonifico bancario o postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento”.
La ritenuta introdotta dall’articolo 25 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 del 2010 si traduce nell’obbligo imposto a carico dell’operatore intermediario – generalmente le banche o le Poste Italiane S.p.A. – che riceve mediante bonifico l’accredito del compenso a favore del beneficiario, di prelevare una determinata somma a titolo di IRPEF o IRES e versarla, con periodicità stabilita, all’erario. Tale obbligo comporta l’assunzione in capo al predetto operatore della qualifica di sostituto d’imposta.
Con l’entrata in vigore di tale norma il pagamento delle spese detraibili mediante bonifico bancario/postale ha assunto peraltro anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d’acconto.
Il successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 ha stabilito gli adempimenti che “le banche e le Poste Italiane S.p.A. che operano le ritenute” sono tenuti ad effettuare, ovvero:
a) “versare la ritenuta con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando l’apposito codice tributo;
b) certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
c) indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate”.
Oltre ai predetti obblighi di certificazione e dichiarazione, tra gli adempimenti posti a carico di banche e Poste Italiane vi sono quelli già descritti relativi alla trasmissione in via telematica dei dati riguardanti i bonifici.
Con riferimento alla fattispecie oggetto dell’istanza di consulenza, si evidenzia che, in attuazione della Direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento nel mercato unico, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ha previsto l’inserimento nel TUB degli Istituti di pagamento. In particolare, l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) alla lettera h-sexies) ne fornisce la definizione, individuando gli “Istituti di pagamento” nelle “imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4”, e il titolo V-ter ne detta la relativa disciplina. Sulla base dell’articolo 114-sexies del TUB contenuto nel titolo V-ter, “La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento”. Questi ultimi sono autorizzati dalla Banca d’Italia ed iscritti in un apposito albo consultabile pubblicamente (articolo 114-septies del TUB). I servizi di pagamento, a loro volta definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo n. 11 del 2010, comprendono l’“esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento”, e l’“esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti”. 
La possibilità di eseguire bonifici è ammessa pertanto per operatori ulteriori rispetto a banche e Poste Italiane, quali gli Istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia e legittimati a prestare servizi di pagamento.
L’utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l’accesso alle detrazioni oggetto dell’istanza di consulenza deve essere in via di principio riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento. Specularmente, laddove l’Istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, il riconoscimento delle detrazioni è subordinato all’assolvimento da parte di detto operatore degli adempimenti stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, inerenti il versamento delle ritenute, nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d’imposta. Si osserva difatti che l’Istituto che riceve l’ordine di accredito assume tale qualifica per effetto dell’obbligo di effettuare la ritenuta di cui all’articolo 25 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78.
In entrambi i casi – sia di bonifico tratto, che destinato all’accredito su di un conto acceso presso un istituto di pagamento – l’accesso alle detrazioni da parte degli ordinanti i bonifici richiede la previa adesione dell’Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF, poiché funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo posto dall’articolo 3 del D.M. n. 41 del 1998).
Per ciò che concerne quest’ultimo profilo, si fa presente che dalla copia del modulo di adesione alla convenzione con Equitalia di uno degli istituti di pagamento rappresentati dall’istante (prodotta con l’istanza) risulta l’accesso di tale istituto – già sostituto d’imposta per altri fini – alla predetta Rete Nazionale Interbancaria. Da informazioni acquisite da Equitalia, il predetto modulo di adesione ha abilitato l’Istituto di pagamento aderente alla trasmissione dei dati relativi ai bonifici, ed un primo flusso di dati è stato trasmesso (come documentato anche dall’istante nell’allegato nr. 4) in data 12 febbraio 2016 e correttamente acquisito. Lo stesso istituto di pagamento ha documentato l’effettuazione delle ritenute di cui all’articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010 in sede di accredito dei bonifici in favore dei beneficiari, nonché la certificazione di alcune mediante la trasmissione del mod. 770/2015 semplificato (all. 3 e 4 ).
Il rispetto dei richiamati adempimenti da parte dell’Istituto di pagamento consente all’ordinante il bonifico di fruire della detrazione spettante per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica degli edifici.

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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giovedì 29 dicembre 2016

PENSIONE ANTICIPATA DAL 2017

Per chi andrà in pensione dal 2017 potrà andare prima in quiescenza. O con un prestito bancario (l’Ape), a 63 anni d’età; o, se si è fortunati e si ha un anno di anzianità contributiva prima di 19 anni d’età, con 41 anni di contributi (dunque anche a 60 anni d’età). A stabilirlo è l’accordo siglato ieri tra governo e sindacati per la riforma previdenziale. Tra le altre misure previste nel verbale (che saranno inserite nel D.P.E.),si legge che ci sarà anche:
  • la riduzione Irpef per le pensioni a livello di no tax area;
  • l’aumento della quattordicesima con estensione a tutti i pensionati con 1.000 euro al mese (oggi spetta a chi prende 750 euro);
  • il cumulo gratuito dei contributi;
  • la ridefinizione dei lavori usuranti;
  • l’introduzione dell’anticipo anche per la pensione integrativa (c.d. «Rita»).
Nel corso del 2017, invece, il verbale prevede l’introduzione di una «pensione contributiva di garanzia» a tutti, il rilancio della previ-denza integrativa, il ritorno delle vecchie regole per la rivalutazione delle pensioni. Gli interventi, tutti strutturali, possono contare sullo stanziamento di 6 miliardi di euro nei prossimi 3 anni.
di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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martedì 27 dicembre 2016

31 Marzo 2017 E' IL TERMINE ULTIMO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Caro Lettore, 
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterti a conoscenza che con l’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre viene data la possibilità ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al 2015, affidati agli Agenti della riscossione tra cui Equitalia, di definire gli importi debitori in via agevolata.
PREMESSA 
L’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali pendenti negli anni dal 2000 al 2015 nei confronti di tutti gli agenti della riscossione tra cui in primis Equitalia. Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale di:
  1. somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse, il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
  2. somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - COSA E' POSSIBILE DEFINIRE IN VIA AGEVOLATA

La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:

  • Irpef;
  • Ires;
  • Irap;
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all'ICI o all'IMU rientrano nella rottamazione.

Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi compresa la maggiorazione prevista per il ritardo nei pagamenti, dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - LE SOMME NON OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA


Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate:
  • all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  • alle somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n°659/99;
  • ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - COME ACCEDERE ALLA SANATORIA


Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di richiedere la chiusura delle pretese creditorie, presentando entro il 31 Marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito nei primi giorni di Novembre.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata del decreto introduttivo della sanatoria, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; i contribuenti possono ottenere un piano di dilazione massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi nella misura del 4,5%:

  • la scadenza dell'ultima rata non può superare Settembre 2018.

Nel modulo di richiesta di definizione agevolata il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una rata del piano di dilazione previsto.



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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - I BENEFICI PER IL CONTRIBUENTE AMMESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA


L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche - già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che: 
  • non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero
  • non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero
  • non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - PER CHI HA GIA' IN CORSO UNA DILAZIONE


Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, in questo caso:
  • ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
  • non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;
  • il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
Anche qualora l’ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell’obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - TABELLA RIASSUNTIVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

  • Soggetti interessati =>> Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015.
  • Agevolazione =>> Definizione agevolata delle somme da versare.
  • Per quali tributi =>> Irpef; Ires; Irap; Contributi previdenziali e assistenziali; L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
  • Cosa va versato =>> Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; importi maturati a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
  • Importi non agevolabili =>> L'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n.659/99; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a segulto di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
  • Come richiedere la definizione agevolata =>> Presentazione di un'istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell'agente della riscossione dai primi giorni del mese di novembre.
  • Entro quando =>>  Il termine ultimo è il 31 Marzo 2017.
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martedì 22 novembre 2016

AGENZIA ENTRATE: Detrazione spese per box auto di pertinenza - Ok agli acquisti senza bonifico

COMUNICATO STAMPA

Detrazione spese per box auto di pertinenza
Ok agli acquisti senza bonifico bancario

Via libera alla detrazione delle spese per box auto anche nel caso di acquisto senza bonifico bancario o postale. In questa ipotesi i contribuenti dovranno farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa. Con la circolare n. 43/E di oggi, le Entrate forniscono le indicazioni da seguire per accedere all’agevolazione prevista per l’acquisto di autorimesse e posti auto di pertinenza a immobili residenziali, anche se il pagamento delle spese non è stato disposto mediante bonifico, o se invece il bonifico è stato effettuato in modo non corretto.

Ambito e limiti dell’agevolazione – La detrazione, prevista dall’art. 16-bis del Tuir per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, è ammessa anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati dall’attestazione rilasciata dal costruttore. In base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 giugno 2010, la ritenuta alla fonte dell’8% prevista dal Dl n. 98/2011 va applicata tra le altre alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nella circolare, però, le Entrate chiariscono che non si perde automaticamente il diritto al beneficio nei casi in cui viene soddisfatta la finalità della norma agevolativa, che punta alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Quali documenti richiedere per poter detrarre le spese – Nel documento di prassi pertanto l’Agenzia chiarisce che, nel caso di pagamento che non risulti da un bonifico, il ricevimento delle somme da parte dell’impresa deve risultare attestato dall’atto notarile. Inoltre, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. Anche in caso di bonifico bancario compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%, il contribuente può continuare ad aver diritto all’agevolazione. Basterà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa.

I limiti alla detrazione per il 2016 e a regime – Il meccanismo ordinario dell’agevolazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio consiste nella detrazione del 36% delle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi, per un importo massimo di 48 mila euro per unità immobiliare. Le spese devono essere e rimanere a loro carico. Le Entrate ricordano che anche per le spese effettate nel corso del 2016 la percentuale di detrazione sarà del 50%, su un importo massimo di spesa di 96mila euro.


Roma, 18 novembre 2106
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Interpello ai sensi art. 11 legge 212/2000 (Agevolazione 36%) - acquisto box pertinenziale senza bonifico

Roma, 18/11/2016

Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Agevolazione del 36% - Acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario (art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR).
Un contribuente rappresenta di aver acquistato da una società di costruzione, un appartamento e un box auto da destinare a pertinenza della propria abitazione; il prezzo per l’acquisto dell’appartamento e del box auto è stato sostenuto mediante assegni bancari.

L’istante chiede se sia possibile poter beneficiare della detraibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per l’acquisto del box auto (agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio) limitatamente alle spese di costruzione con la sola certificazione da parte della società venditrice.

Al riguardo si osserva che l’art. 16-bis del TUIR prevede che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”. La legge di stabilità per il 2016 ha prorogato per tale anno l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36 per cento al 50 per cento nonché dell’ammontare delle spese ammissibili alla detrazione, il cui limite è di euro 96.000 in luogo di euro 48.000.

La detrazione è riconosciuta, ai sensi della lettera d), comma 1, del citato art. 16-bis del TUIR anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune”, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore, come chiarito con documenti di prassi.

Poiché il presupposto della agevolazione per la realizzazione o l’acquisto del box auto è ravvisabile nel carattere pertinenziale di tali immobili, in precedenti documenti di prassi è stato chiarito che la detrazione può essere riconosciuta solo per i pagamenti effettuati a partire dalla data di stipula di un preliminare di vendita registrato o del rogito dai quali risulti il vincolo pertinenziale.

Ulteriori considerazioni portano, tuttavia, a ritenere che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Più in generale, può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale o di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR, o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

Per quanto concerne gli adempimenti che devono essere seguiti per avvalersi della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR, il comma 9 del medesimo articolo 16-bis rinvia alle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, n. 41 del 18 febbraio 1998, il quale all’articolo 1, comma 3, prevede che “...il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. L’art. 4 del medesimo decreto prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’art. 1, comma 3.

Il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale ha assunto, peraltro, una funzione strumentale all’applicazione della ritenuta d’acconto, che le banche e poste Italiane devono operare nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il citato articolo 25, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 22 del DL n. 98 del 2011, dispone che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell’8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2010 ha individuato quali tipologie di spesa per le quali si rende applicabile la ritenuta alla fonte quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (attualmente previste dall’art. 16-bis del TUIR) e quelle sostenute da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa per gli interventi di risparmio energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006.

E’ stato quindi precisato, con risoluzione n. 55/E del 2012, che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.

Tale preclusione alla fruizione del beneficio fiscale, può però ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

In particolare si può ritenere che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, come nel caso in esame, il contribuente possa fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. 

Può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta previsto dall’art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito. 

Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
(firmato digitalmente
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mercoledì 13 luglio 2016

Vuoi inviare la tua precompilata da solo? C’è tempo fino al 22 luglio


COMUNICATO STAMPA

Vuoi inviare la tua precompilata da solo? C’è tempo fino al 22 luglio Gli uffici delle Entrate sono pronti a fornire assistenza a chi non ha dimestichezza con il Pc

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un nuovo servizio di assistenza dedicato alla precompilata, in vista della scadenza del 22 luglio, ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi. Sono state attivate, infatti, diverse postazioni web self service in molti uffici territoriali per fornire ai cittadini assistenza per l’invio della dichiarazione. La mappa degli uffici dove sono presenti le postazioni, insieme agli orari degli sportelli, è disponibile all’indirizzo: http://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/postazioni-di-assistenza. Il servizio è rivolto ai cittadini che non hanno confidenza con gli strumenti informatici che potranno così accedere ai servizi telematici, alla propria dichiarazione e ricevere allo stesso tempo, in caso di difficoltà, supporto da parte dei funzionari del Fisco.

Le postazioni self service - Tramite le postazioni self service, il contribuente, in possesso delle credenziali di accesso (codice Pin o Spid o credenziali Inps), in autonomia o con l’aiuto di un funzionario, potrà accedere alla dichiarazione precompilata, visualizzare i dati, modificarla o accettarla e inviarla. Attraverso la postazione self service il contribuente potrà accedere anche al proprio cassetto fiscale, controllare i dati della propria dichiarazione e verificare le anomalie segnalate dall’Agenzia.

L’assistenza online – È sempre attivo il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato all’assistenza sulla precompilata, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it. All’interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione e, nella sezione delle Faq, le risposte alle domande più frequentemente poste dai contribuenti. Sul canale Youtube dell’Agenzia è disponibile anche un video tutorial all’indirizzo https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo, tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (ENS), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione.

Roma, 13 luglio 2016

fonte: agenziaentrate.gov
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mercoledì 29 giugno 2016

REDDITOMETRO: l'acquisto fa scattare l'accertamento

L’acquisto di un’abitazione di lusso fa scattare l’accertamento tramite redditometro qualora il reddito del contribuente e gli apporti economici del coniuge non siano sufficienti a giustificare la spesa rispetto a quanto dichiarato.

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