Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.25371 del 12.11.2013
Il caso concreto
Una amministratrice di condominio emette un assegno, levato a nome proprio, dal conto Corrente condominiale in favore di un fornitore, ma allorché messo all'incasso da quest’ultimo l’assegno risultava impagato per mancanza di provvista e per I'effetto elevato il relativo protesto. Aspetto però inaspettato della vicenda e che il protesto veniva elevato nel confronti della stessa persona fisica dell’amministratrice e non del condominio, in definitiva effettivo titolare del conto Corrente. Avverso tale provvedimento l'amministratrice, ritenuta l’illegittimità del provvedimento a suo carico, sollevava opposizione per la sua cancellazione.
Rigettate in prima istanza le ragioni dell'amministratrice, la stessa sollevava appello avanti il Tribunale.
Ma anche in questa seconda sede le sorti non mutavano. A tal proposito il giudice di secondo grado, rilevando che l'assegno era stato levato e sottoscritto dall'amministratrice esclusivamente a suo nome e non “nella qualità di...”, affermava che essendo "l'amministratore di condominio qualificabile come mandatario con rappresentanza” tale aspetto determina che al fine di provocarne gli effetti in Capo al mandante è necessario che ne venga speso il nome. Nel caso in esame ciò non era avvenuto e quindi le conseguenze non potevano che ricadere personalmente nel medesimo firmatario.
Avverso tale ulteriore pronuncia, l’amministratrice proponeva ricorso per cassazione, sostenendo a sua difesa che il titolare del conto corrente di riferimento dell'assegno era il condominio e non intestato alla stessa, e che pertanto allorchè correttamente cosi identificato l’effettivo debitore ella sarebbe dovuta essere integralmente esclusa da ogni provvedimento a suo carico che però rigettava i motivi di doglianza in quanto “manifestamente infondati”.
Le considerazioni della Cassazione
I giudici della S.C. rigettavano i motivi di doglianza dell’amministratrice in quanto “manifestamente infondati”.
A sostegno di tale rigetto, i giudici di Piazza Cavour affermano che affinchè un’obbligazione cartolare in nome altrui possa legittimamente essere posta in capo al rappresentato non è sufficiente solo che ricorra la preesistente presenza di una procura o di un potere ex lege ma, aggiungono, anche che all’atto della sottoscrizione, sia pur senza formule sacramentali, sia idoneamente evidente ai terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione in nome altrui. Diversamente, nel caso in indagine, ricorre l’assoluta mancanza di una pur minima precisazione che renda edotto il terzo della riferibilità della sottoscrizione al patrimonio condominiale, e pertanto in mancanza di tale specificazione, le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risenta averlo sottoscritto”.
L’insegnamento che se ne ricava
In conclusione, si rende utile riassumere in senso pratico il principio che discende dalla pronuncia in argomento.
Allorchè congiuntamente alla sottoscrizione del titolo si ravvisino chiara elementi del rapporto intercorrente per poterla ricondurre alla sfera del rappresentato, il conseguente protesto andrà elevato nei confronti di quest’ultimo.
Se diversamente, il rapporto di rappresentanza non si mostri richiamato, esclusivo responsabile figurerà solo colui che Io ha sottoscritto.
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