Al fine di migliorare la sicurezza degli utenti in relazione all’utilizzo dei cancelli automatici motorizzati , l’amministratore è tenuto a prendere dei provvedimenti in materia di sicurezza.
Tra le responsabilità di gestione di un immobile da parte dell’amministratore rientrano anche i cancelli, impianti entrati ormai ampiamente nella realtà quotidiana. Quello che non è noto, tuttavia, è il livello di pericolosità associato a questa tipologia di impianti. Nel corso degli anni sono state effettuate delle indagini in merito agli incidenti legati al mondo dei cancelli, tra cui quella effettuata dall’Osservatorio Permanente Cancelli in collaborazione con UNAC ed ANIMA, dalla quale è emerso che:
- gli incidenti coinvolgono prevalentemente i bambini (tra i vari sinistri occorsi nel 2014 menzioniamo due casi in cui il ribaltamento dell’anta ha provocato la morte di un bambino di 7 anni e il ricovero d’urgenza per una bambina di 13);
- le principali problematiche presentate dai cancelli sono di natura meccanica;
- il fenomeno tocca luoghi di lavoro, edifici aperti al pubblico come stazioni, aeroporti, centri commerciali e direzionali e settore residenziale;
- i cancelli sottoposti a manutenzione preventiva presentano un tasso di guasti decisamente inferiore.
Dalle analisi effettuate, risulta che, in alcuni casi, la sicurezza dell’utente non è tenuta opportunamente in conto come punto importante della gestione degli impianti. Al fine di scongiurare questi pericoli, la Commissione europea e gli enti di standardizzazione si sono mossi emanando norme tecniche volte a ridurre al minimo l’esposizione al rischio delle persone durante l’utilizzo dei cancelli, tra le quali citiamo:
- Norma UNI EN 12341-1: norma “di prodotto”, definisce i requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dal costruttore di cancelli in fase di progettazione.
- Norme UNI EN 12453 e UNI EN 12445: definiscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova da osservare in fase di installazione dell’impianto.
- Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD): emanata nel 2005, e sostituita nel 2013 dal Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR): obbliga il fabbricante di chiusure automatiche ad apporre la marcatura CE a seguito della costruzione dell’impianto.
In fase di installazione, l’amministratore ha il diritto e l’obbligo di richiedere l’applicazione delle disposizioni di cui sopra. In modo particolare, una volta terminati posa in opera e collaudo, deve ricevere il fascicolo tecnico dell’impianto contenente:
- dichiarazione CE di conformità dell’impianto completo e della componentistica;
- disegno dell’impianto automatizzato;
- elenco dei componenti;
- schema elettrico;
- libretto di installazione;
- targa con marcatura CE del cancello e della struttura meccanica;
- registro e istruzioni per la manutenzione ordinaria.
Il registro per la manutenzione è uno dei documenti più importanti del fascicolo. Al suo interno, infatti, sono indicate le regole da rispettare per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza del cancello. In alcuni casi viene indicato anche il tempo di vita di ciascun componente, terminato il quale è necessario operarne la sostituzione. Attraverso questo registro, l’installatore informa l’amministratore dei provvedimenti da intraprendere per una gestione corretta e sicura dell’impianto. Nel caso in cui si verificassero malfunzionamenti, guasti, o, soprattutto, incidenti, dovuti a mancata esecuzione delle operazioni indicate dal costruttore, la responsabilità passerebbe dalla persona che ha effettuato l’installazione dell’impianto al proprietario oppure al gestore dello stesso. La responsabilità dell’amministratore in merito alla sicurezza degli impianti elettrici condominiali (in particolare dei cancelli, che vengono considerati delle “macchine”) viene menzionata in diversi decreti, come di seguito riportato:
- la Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE mette in evidenza che ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni d’uso e manutenzione che deve essere effettuata da personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal mandatario (esempio: amministratore di condominio o responsabile della manutenzione della struttura); inoltre, nel caso di macchine con marcatura CE, l’assenza di un contratto di manutenzione lascia decadere parzialmente la responsabilità dell’installatore/produttore della macchina stessa nel momento in cui si dovesse verificare un sinistro;
- Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, recita testualmente: “… Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza... ” (all’interno di una struttura condominiale la figura del datore di lavoro si traduce in quella dell’amministratore).
Da queste fonti si comprende, dunque, che l’amministratore di condominio ha il diritto e l’obbligo di richiedere l’osservanza delle norme in merito a progettazione ed installazione, ma ha anche il dovere di accertarsi che i requisiti di sicurezza vengano mantenuti nel tempo. Nel caso in cui accadesse un incidente ad un utente dovuto ad assenza di manutenzione, infatti, l’unico responsabile sarebbe l’amministratore, qualora questi non dimostri di aver preso tutte le misure di sicurezza per evitare l’insorgere di tali rischi. Una soluzione che potrebbe aiutare l’amministratore sarebbe quella di fare eseguire operazioni di manutenzione preventiva a personale specializzato, il quale periodicamente controllerebbe lo stato del cancello proponendo interventi necessari al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’impianto oppure un adeguamento normativo completo con l’attestazione della conformità CE dell’impianto. Alcune tra le principali operazioni che possono essere effettuate dal personale tecnico di manutenzione sono:
- analisi delle forze esercitate dal cancello in fase di apertura e chiusura;
- analisi degli spazi di sicurezza, ovvero delle distanze tra parti fisse e parti mobili del cancello;
- controllo delle zone di possibile schiacciamento;
- stato delle guide di scorrimento o delle cerniere.
Un luogo comune da sfatare riguarda il costo di alcuni interventi per il miglioramento della sicurezza.
Spesso gli amministratori propongono in assemblea delle soluzioni migliorative per il cancello, ma vengono frenati dai condomini in quanto l’intervento viene considerato troppo oneroso. Premettendo che la sicurezza non è una scelta, bensì un dovere, si vuole mettere in evidenza come alcuni pericoli possono essere eliminati attraverso l’ausilio di semplici, e non troppo costose, precauzioni. Ad esempio, il problema del ribaltamento dell’anta dei cancelli a battente che, come detto prima, rappresenta la causa principale di incidenti, potrebbe essere evitato adottando un semplice collare anti caduta (figura 1), in grado di sorreggere le ante in caso di cedimento delle cerniere. Esistono anche altre tipologie di interventi semplici, ma decisamente utili; come ad esempio:
- rete metallica: difesa che ha lo scopo di evitare il convogliamento di parti del corpo come le mani durante il movimento dell’anta di un cancello scorrevole;
- sostegni aggiuntivi, installati sulle colonne fisse del cancello scorrevole, che hanno lo stesso scopo del collare anti caduta dei cancelli a battente e svolgono anche funzione di guida;
- costole di sicurezza: sistemi atti a prevenire possibilità di schiacciamento, tipicamente installati sia sulle parti mobili sia su quelle fisse del cancello;
- fine corsa meccanici: dispositivi installati sia sul lato di apertura sia su quello di chiusura del cancello, che si aggiungono ai finecorsa elettrici già presenti e che servono a delimitare il movimento del cancello.
Quanto esposto fino a questo momento può essere sintetizzato come segue, differenziando tra impianti installati prima e dopo il 1° Giugno 2005. Per impianti installati successivamente a tale data l’amministratore:
- deve controllare che il cancello e la struttura meccanica siano marcati CE;
- deve essere in possesso del fascicolo tecnico dell’impianto, fornito dall’installatore dopo la posa in opera e il collaudo, nel quale sono inserite, tra le altre cose, la Dichiarazione CE di Conformità dell’impianto e dei suoi componenti e le istruzioni per la manutenzione ordinaria, necessarie ad assicurare nel tempo il funzionamento sicuro dell’impianto.
Per impianti antecedenti al 1° Giugno 2005, per i quali non era obbligatoria la marcatura CE, l’amministratore di condominio:
- deve far eseguire una valutazione dei rischi ad una ditta di manutenzione specializzata e richiedere alla stessa la messa in sicurezza dell’impianto o l’adeguamento normativo completo.
In entrambi i casi è necessario affidare la manutenzione dell’impianto ad una ditta specializzata dotata di personale esperto in questa tipologia di interventi. A conclusione di quanto detto fino a questo momento, l’aspetto più importante da considerare è che le macchine, durante il loro funzionamento, non devono pregiudicare in alcun modo la sicurezza e la salute delle persone (D.lgs. 17 del 27 gennaio 2010 – decreto di recepimento della direttiva della macchine 2006/42/CE). Pertanto, coloro i quali sono responsabili della fornitura di servizi devono sempre operare con l’obiettivo di salvaguardare e tutelare l’utente finale.
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