Cancello del condominio chiuso nelle ore notturne: non vi è alcun aggravio della servitù di passaggio
II caso concreto
Il proprietario di un fabbricato, titolare del diritto di servitù di passaggio nel cortile di un edificio condominiale, si doleva avanti l’autorità giudiziaria per gli effetti di una delibera assembleare a mezzo della quale i condomini, per asseriti motivi di sicurezza, avevano deciso la chiusura notturna del cancello di accesso all'area di passaggio. A sostegno della domanda poneva il presunto aggravamento dell’esercizio del diritto di servitù di passaggio, e ciò, nonostante il condominio gli avesse consegnato le chiavi necessarie all’apertura, ma che il medesimo riteneva inadeguate allo scopo in quanto, in mancanza di congegni di aperture automatica (telecomando) Io costringeva, nelle ore notturne, a dover scendere dal proprio veicolo.
Vittorioso il condominio in ambo i gradi, la problematica approdava in Cassazione.
La decisione
Anche la Corte di legittimità respingeva le tesi del proprietario del fondo, confermando che una simile ipotesi non vada a configurare un illecito aggravamento del diritto di passaggio tale da renderlo gravoso o incomodo.
Bensì ricomprendendo la fattispecie in quella determinata categoria di modificazioni non vietate che, ai Sensi dell'art. 1067 c.c., da un lato apportano importanti miglioramenti in funzione delle ragioni di sicurezza, ma nel contempo d’altro verso “consentono sempre l'esercizio identico della servitù per qualità e quantità” (Cass.n. 5385/1996).
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