mercoledì 16 dicembre 2015

Delibera assembleare viziata, quando è nulla e quando annullabile?


Delibera assembleare viziata: annullabilità se ingiustamente aumenta la spesa a chi comunque vi sarebbe tenuto, nullità se la pone in capo a chi ne dovrebbe essere integralmente esonerato

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 22634 del 3.10.2013

"Dev’essere considerata nulla, e come tale impugnabile in ogni momento da chiunque vi abbia interesse, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la deliberazione con la quale l’assemblea chiede il pagamento delle spese per il riscaldamento anche a quei condomini che non sono comproprietari dell’impianto".

Il caso concreto

Un condomino propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo che il condominio aveva ottenuto a suo danno, che si era visto costretto a richiedere a causa dell’omesso pagamento da parte del condomino stesso delle spese conseguenti all’effettuazione di interventi manutentivi all’impianto di riscaldamento. Spesa e relativa ripartizione regolarmente sottoposta al vaglio assembleare e approvata, e mai oggetto di alcuna successiva impugnazione ex art. 1137 c.c.
A fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli, il condomino pone essenzialmente l’invalidità della deliberazione, allorchè lo individua in sede di ripartizione della spesa fra i coobbligati sebbene per espressa previsione del regolamento condominiale, di origine esterna, i sottotetti (e lui era proprietario del sottotetto) erano espressamente esclusi dalla proprietà dell'impianto. 
Il condominio, contrariamente, facendo affidamento sull'omessa impugnazione di tale approvazione assembleare e per l'effetto nella definitiva validità dei principi di ripartizione adottati, una volta considerata mera annullabilità I'eventuale irregolarità, insisteva nel rigetto dell’opposizione. 
Sia in primo grado che in sede di appello, l’opposizione veniva accolta ed il decreto opposto revocato. II condominio soccombente ricorreva avanti la Suprema Corte, ponendo a sostegno gli identici motivi.

La decisione

La Corte di legittimità respingeva il ricorso confermando le motivazioni addotte nei precedenti gradi di giudizio riguardo la nullità (e non annullabilità) della delibera, relativamente alla quale precisava che “non poteva dubitarsi” in quanto “incidente sui diritti individuali dei condomini” posto che vertendosi sulla sussistenza del diritto” (obbligo o meno di dover partecipare alla spesa) e “non sulla mera determinazione quantitativa del riparto spese” per aver il condominio addebitato all’opponente importi che, per espressa previsione del regolamento condominiale, sarebbe dovuto risultare indenne. 
Una volta configurata la nullità del deliberato, ne discendeva la legittima facoltà di contestazione all’irregolarità senza limiti temporali, nè di forme solenni, risultando sufficiente anche sollevarla in sede di opposizione a decreto ingiuntivo del quale il deliberato ne era il presupposto.

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