Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a)
«Comando»:
il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente;
- b)
«Direzione»:
la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile;
- c)
«CTR»:
il Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi di cui
all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- d)
«SCIA»:
la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 49, comma 4-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la
ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai
sensi dell'ar- ticolo 38, comma 3, lettere e)
e f),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, converti- to, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- e)
«SUAP»:
lo sportello unico per le attività produttive che costituisce
l'unico punto di ac- cesso per il richiedente in relazione a tutte
le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e
fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le
pubbli- che amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- f)
«CPI»:
Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell’articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
DPR 151/2011 - Elenco completo degli articoli:
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