Articolo 2
Finalità ed ambito di applicazione
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del presente regolamento.
3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attivi- tà, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
4. L’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all’Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.
5. La revisione dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
6. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
7. Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’interno.
8. Con il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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