mercoledì 9 aprile 2014

Lg. 220/2012 - Art. 22





Legge 220 - 11 dicembre 2012

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici



Art. 22


1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:


"Art. 68. - Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.".


Lg. 220/2012 - Elenco completo degli articoli:


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