Corsi di formazione e aggiornamento per amministratori
In un’intervista pubblicata su “Il Sole 24 ORE” l’on. Cosimo Ferri, Sottosegretario alla Giustizia, in risposta alla domanda se, in relazione ai corsi di formazione e di aggiornamento per amministratori condominiali disciplinati dal d.m. 13 agosto 2014 n. 140, il responsabile scientifico possa svolgere anche l’attività di formatore, si è espresso in senso negativo. Tale risposta ha suscitato meraviglia, in quanto sarebbe in contrasto con la posizione che avrebbe assunto il Ministero in relazione ai corsi di formazione e di aggiornamento per mediatori disciplinati dal d.m. 18 ottobre 2010 n. 180, al quale si è sostanzialmente ispirato il d.m. 13 agosto 2014 n. 140.
Per trovare una soluzione al problema occorre prendere lo spunto dal fatto che il d.m. 18 ottobre 2010:
- all’art. 1 contempla separatamente il responsabile scientifico, definendolo, alla lett. o), come “la persona o le persone che svolgono i compiti di cui all’art. 18, comma 2, lett. I), assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di formazione”e il formatore, definendolo , alla lett.m), come “la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori;
- all’art. 17, terzo comma, prevede elenchi separati per i responsabili scientifici ed i formatori.
- all’art. 18, comma 2, lett. i), prevede che il responsabile della tenuta del registro e degli elenchi verifichi l’individuazione, da parte del richiedente l’iscrizione nell’elenco, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del corso formativo e di aggiornamento.
scientifico e di formatore”. Se tale risposta fosse da interpretare nel senso che in relazione allo stesso corso il responsabile scientifico può svolgere anche l’attività di formatore, si potrebbe facilmente obiettare che le ragioni si identificano in quelle esposte in precedenza, per cui la loro eventuale infondatezza o irrilevanza avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata e non solo apoditticamente affermata. Ma probamente il Ministero intendeva affermare un’altra cosa e cioè che lo stesso soggetto può essere iscritto, oltre che nell’elenco di cui all’art. 3, terzo comma, sezione B, del’art. 17 d.m. 18 ottobre 2010 n. 180, anche nell’elenco di cui alla sezione A, potendo svolgere l’attività di formatore in relazione a corsi per i quali non abbia assunto la qualifica di responsabile scientifico.
In tal caso la risposta del Ministero dovrebbe ritenersi corretta, non essendo prevista, in linea di principio, alcuna incompatibilità.
Alla luce di tali considerazioni, viceversa, dovrebbe ritenersi corretta la risposta data dal Sottosegretario alla Giustizia nell’intervista a “Il Sole 24 ORE” con riferimento all’analogo problema che si può porre in ordine ai corsi di formazione e di aggiornamento per amministratori condominiali, in considerazione anche del fatto che il responsabile scientifico non ha soltanto il compito di attestare l’idoneità dell’attività svolta dalle strutture che organizzano i corsi, ma svolge una attività ben più penetrante. In base all’art. 3 d.m. 13 agosto 2014 n. 140, infatti, i formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso di particolari requisiti di onorabilità e professionalità, e l’art. 4, comma 1, ribadisce che il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro documentale. Ora, appare dubbio che il responsabile scientifico possa essere legittimato, proprio per la funzione di garanzia che deve svolgere e per la sua necessaria posizione di terzietà, a provare a se stesso di essere
in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i formatori. Nulla peraltro impedisce, come per la mediazione, che lo stesso soggetto, in relazione a corsi diversi, possa assumere, di volta in volta, assumere la qualifica di responsabile scientifico o di formatore.
Alla luce di tali considerazioni, viceversa, dovrebbe ritenersi corretta la risposta data dal Sottosegretario alla Giustizia nell’intervista a “Il Sole 24 ORE” con riferimento all’analogo problema che si può porre in ordine ai corsi di formazione e di aggiornamento per amministratori condominiali, in considerazione anche del fatto che il responsabile scientifico non ha soltanto il compito di attestare l’idoneità dell’attività svolta dalle strutture che organizzano i corsi, ma svolge una attività ben più penetrante. In base all’art. 3 d.m. 13 agosto 2014 n. 140, infatti, i formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso di particolari requisiti di onorabilità e professionalità, e l’art. 4, comma 1, ribadisce che il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro documentale. Ora, appare dubbio che il responsabile scientifico possa essere legittimato, proprio per la funzione di garanzia che deve svolgere e per la sua necessaria posizione di terzietà, a provare a se stesso di essere
in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i formatori. Nulla peraltro impedisce, come per la mediazione, che lo stesso soggetto, in relazione a corsi diversi, possa assumere, di volta in volta, assumere la qualifica di responsabile scientifico o di formatore.
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