giovedì 10 dicembre 2015

PARCHEGGI IN CONDOMINIO: la barriera é l'uso corretto del bene comune?


La barriera, per le liti condominiali, è, senza dubbio, l'uso corretto del bene comune.
L'uso dell'autorimessa comune, cosi come degli altri spazi esterni finalizzati alla sosta degli autoveicoli e simili, rientra nell'ambito di applicazione del' art. 1102 c.c.: norma concernente la comunione in generale ma pienamente valida, per la sua compatibilità, anche nel pianeta condominio.
Secondo il dettato legislativo ciascuno pubò utilizzare il bene comune secondo le proprie esigenze, ma con il duplice obbligo di rispettare il diritto al pari uso da parte degli altri condomini e di non mutarne la destinazione.
La norma è oggetto di interpretazione giurisprudenziale consolidata nel tempo nel senso che il pari uso non deve essere inteso nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione" (da ultimo Cass. 14 aprile 2015, n. 7466). E, più specificamente, l'uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare" (Cass. 27 febbraio 2007, n.46171).
Tale bilanciamento, tuttavia, può essere modificato per effetto di un "uso più intenso" e cioè quantitativamente maggiore, ma sempre rispettoso del limite previsto dall'art. 1102 c.c., che si considera superato allorché detta intensità sconfini nell'esercizio di una vera e propria servitù. Nella fattispecie in esame tale circostanza si potrebbe realizzare, ad esempio, nel momento in cui un condomino, con regolarità, parcheggiasse nel garage condominiale o negli spazi esterni a tale servizio destinati, non ad una ma a due macchine.
Sempre in relazione al concetto di pari uso è stato chiarito dalla Suprema Corte (sent. 16 gennaio 2014, n. 820) che la misura del godimento di un bene comune non è certamente rapportabile alla quota maggiore o minore di proprietà del singolo condomino, come risultante dalle tabelle millesimali dalle quali è totalmente sganciata per tale profilo. Per intenderci: il condomino che ha più millesimi non può pretendere di utilizzare in misura maggiore l'autorimessa condominiale, mentre sarà chiamato a pagare le spese relative alla gestione del bene stesso secondo la propria quota.

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