giovedì 10 dicembre 2015

Supercondominio: cos'è il decoro supercondominiale?

Il decoro supercondominiale

E' da segnalare da ultimo il rilievo attribuito all'aspetto estetico anche nelle situazioni di condominio complesso o supercondominio, laddove taluni beni come i fregi ornamentali, le targhe dell'impianto citofonico e le lampade a braccio, pur inerenti ad uno solo dei fabbricati sono stati, tuttavia, ritenuti comuni anche ad altre palazzine in virtù del contributo apportato al decoro architettonico dell'intero complesso edilizio, con conseguente ripartizione delle spese di manutenzione tra tutti i partecipanti (Case. 23 luglio 2013 n. 17875).
In tal senso viene ad essere, sia pure marginalmente, ridimensionato il consolidato assunto secondo cui il contesto urbano od ambientale sia irrilevante ai fini della configurazione del valore comune costituito dal decoro architettonico: questo resta bensì un bene rientrante nel patrimonio esclusivo dei privati proprietari di unita immobiliari, come tale di regola non condizionato dalle scelte urbanistico-edilizie di zona rimesse all'autorita del territorio, ma diviene, tuttavia, suscettibile di coinvolgere, nella dimensione supercondominiale, complessi o comprensori edilizi talvolta dl notevoli articolazioni e dimensioni, specie in località a vocazione turistica ove il rispetto della qualità estetica originaria del costruito assume un indubbio rilievo.
E', tuttavia, da ritenere che il profilo estetico proprio del supercondominio sia configurabile solo ove gli edifici abbiano in comune almeno un altro bene od impianto, diverso dalla facciata, non potendosi integrare la situazione supercondominiale su basi esclusivamente estetiche, in tal senso confondendosi un valore del patrimonio privato con gli interessi pubblici attinenti all'equilibrio urbanistlco-ambientale della zona. Del resto la facciata è un valore immateriale bensì comune ma derivato, in quanto risultante della combinazione di una molteplicità di porzioni materiali (muri perimetrali, balconi, finestre ecc.) e, come tale, inidonea a sostenere di per sé la situazione di condominio.



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