Il nuovo art. 1117-bis
A partire dal 18 giugno 2013 la riforma ha introdotto un'ulteriore articolo che estende espressamente l'applicazione del regime del condominio, in quanto compatibile, alle ipotesi nelle quali una pluralità di edifici o di condominii condividano taluna delle parti comuni ai Sensi del precedente art. 1117, vale a dire tutte quelle legate dal vincolo di destinazione al servizio delle unità immobiliare in proprietà esclusiva.
L'assetto giurisprudenziale sul c.d. supercondominio è sembrato, quindi, pienamente recepito: tuttavia non è da trascurare che la disciplina sul condominio è pur sempre richiamata nei limiti in cui sia compatibile con la situazione di condivisione tra più edifici e tale limite potrebbe utilmente essere applicato per evitare inutili sovrapposizioni tra adempimenti già posti a carico di ciascun edificio e quelli attinenti a taluni, circoscritti beni in situazione di supercondominio.
E' stato, poi, osservato (Correale, Celeste-Scarpa, Bordolli) che il richiamo al solo regime del condominio dovrebbe indurre a ritenere superata la teoria del c.d. doppio regime, con conseguente esclusione della riserva di comunione ordinaria già riconosciuta per le attrezzatura sportive, i locali commerciali ecc;
ma in senso contrario si può, tuttavia, argomentare che il regime del condominio è stato espressamente esteso solo alle "parti comuni ai sensi dell'articolo 1117" e, quindi, solo a quei beni privi di autonomia funzionale in quanto destinati ex lege al servizio delle singole unite immobiliari, sicché il rinvio operato dall'art. 1117-bis non dovrebbe incidere sulla discipline di quei beni aventi una indubbia propria autonomia in ragione della loro struttura e destinazione.
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