Il supercondominio over 60
La Riforma ha introdotto, nel contempo, una disciplina particolare, all'art.67, III e IV c. disp. att., quando i partecipanti sono più di sessanta, con l'intento evidente di semplificare il meccanismo di convocazione e deliberazione dell'assemblea, limitatamente all'ambito della gestione ordinaria : ciascun edificio o (sub condominio) deve, infatti, designare il proprio rappresentante all'assemblea, il quale è il solo legittimato a partecipare e ad esprimere il voto nella riunione, per conto del rispettivo edificio (o sub condominio).
Nel supercondominio over 60, quindi, si profila un'assemblea non già di tutti i partecipanti ma dei soli rappresentanti dei (sub) condominii, per quanto riguarda la gestione ordinaria (e la nomina dell'amministratore), in forza di una disciplina legale che non è derogabile dal regolamento di condominio, neppure se contrattuale (art. 72 disp. att., ove il precedente art. 67 è specificamente ed integralmente richiamato).
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