Non c’è più compatibilità tra la professione di avvocato e quella di amministratore di condominio: il Consiglio Nazionale Forense ci ripensa e cambia parere sulla possibilità che un legale possa anche
svolgere l’attività di amministratore.
Sul proprio sito, il CNF torna su una questione che era stata spesso affrontata in passato. La posizione, oggi, è opposta rispetto ai pareri forniti in precedenza sullo stesso tema: ossia la compatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e quella di amministratore di condominio.
Per il CNF, quindi, attualmente, l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l’attività di amministratore di condominio in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale. Tale circostanza risulta confermata, altresì, dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. n. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo.
Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare “qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente”, con eccezioni indicate in via tassativa – quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale – ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (art. 18, co. 1 lett. a.).
In passato il CNF aveva espresso più volte un convincimento completamente opposto. Il Consiglio Nazionale Forense aveva sostenuto, in particolare, che l’attività di amministratore di condominio si configurasse come un’attività di gestione di rapporti giuridici in favore dei condomini. Il che avrebbe portato a pensare chiaramente che non sussistesse alcun vincolo di subordinazione tra il mandante (condomini riuniti in assemblea) ed il mandatario (amministratore) e che, pertanto, l’attività inerente all’incarico gestorio potesse essere svolta dall’amministratore in forma completamente indipendente, ossia in modo compatibile con la condizione di avvocato. Il cambiamento radicale di pensiero deve imputarsi anche alla recente riforma del condominio, che ha anche mutato la natura, le caratteristiche e le condizioni per dell’attività di amministratore di condominio.
Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare “qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente”, con eccezioni indicate in via tassativa – quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale – ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (art. 18, co. 1 lett. a.).
In passato il CNF aveva espresso più volte un convincimento completamente opposto. Il Consiglio Nazionale Forense aveva sostenuto, in particolare, che l’attività di amministratore di condominio si configurasse come un’attività di gestione di rapporti giuridici in favore dei condomini. Il che avrebbe portato a pensare chiaramente che non sussistesse alcun vincolo di subordinazione tra il mandante (condomini riuniti in assemblea) ed il mandatario (amministratore) e che, pertanto, l’attività inerente all’incarico gestorio potesse essere svolta dall’amministratore in forma completamente indipendente, ossia in modo compatibile con la condizione di avvocato. Il cambiamento radicale di pensiero deve imputarsi anche alla recente riforma del condominio, che ha anche mutato la natura, le caratteristiche e le condizioni per dell’attività di amministratore di condominio.
fonte:overlex
Buongiorno, il parere espresso dal CNF è Legge? Un Amministratore-Avvocato è oggi costretto alle dimissioni da Amministratore o alla cancellazione dall'Albo? E' subordinata ad una richiesta dei Condomini? Grazie
RispondiEliminaDovresti leggere la seconda posizione del CNF cliccando sul link in calce all'articolo
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