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giovedì 6 aprile 2017

SERVIZIO ENTRATEL - MODULO DI RICHIESTA

Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:
  1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente in questa pagina alla lettera A;
  2. presentare il Modulo di richiesta:
  • attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo che verrà fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione;
  • ad un qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.
Per richiedere eventuali variazioni relative a utenze già attive:
  1. presentare il Modulo di richiesta:
  • attraverso la Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo ottenibile mediante l'apposita funzionalità "Ricerca PEC per istanze di variazione utenza".
  • ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente.

Richiesta di pre-iscrizione
  • persone fisiche;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche;
Modulo di richiesta, dopo aver effettuato la pre-iscrizione, seguendo le seguenti istruzioni - pdf, compilare il Modulo - pdf, che può essere:
  1. trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione; in questo caso, il modulo viene sottoscritto con firma digitale e inviato unitamente all'eventuale documentazione, in formato PDF o Tiff, di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'Allegato per Ufficio. Istruzioni per la trasmissione del Modulo di richiesta via posta elettronica certificata.
  2. stampato, sottoscritto e presentato presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate della Regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente, unitamente all'eventuale documentazione di cui alla lettera C) e, solo in caso di richiesta di abilitazione, all'Allegato per Ufficio.
Allegati al Modulo di richiesta:
  • elenco Gestori Incaricati - pdf : va compilato per consentire l'accesso al servizio alle sole persone fisiche nominate ad agire in nome e per conto dell'utente stesso. In assenza di comunicazione di almeno un Gestore, gli utenti diversi dalle persone fisiche non potranno accedere al servizio Entratel. Tale elenco può essere comunicato anche attraverso l'apposita funzione "Profilo utente" presente nell'area autenticata del sito dei Servizi telematici
  • elenco Sedi - pdf: va compilato quando l'utente richiede operazioni su una o più sedi secondarie; si ricorda che l'abilitazione di sedi secondarie e' consentita esclusivamente a coloro che hanno piu' sedi di esercizio dell'attivita' o un numero rilevante di dichiarazioni da trasmettere
  • elenco dei Soggetti (associazioni sindacali di categoria e/o strutture aderenti) - pdf va compilato indicando i soggetti che possiedono le quote o le azioni delle società di servizi, consorzi o società consortili a mezzo delle quali le associazioni sindacali di categoria trasmettono le dichiarazioni
  • elenco Soggetti Delegati: va compilato da Poste italiane quando non effettuano direttamente la trasmissione telematica ma chiedono comunque l'abilitazione al servizio.
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martedì 4 aprile 2017

Agenzia Entrate: AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ABILITAZIONE ENTRATEL


ANACI ASSOCIAZIONE
NAZIONALE AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI E IMMOBILIARI
VIA COLA DI RIENZO 212

00192 ROMA (RM)

OGGETTO: amministratori condominio - abilitazione Entratel
Consulenza giuridica n. 954-8/2016
Associazione/Ordine ANACI ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E I
Codice Fiscale 04846741009
Istanza presentata il 28/01/2016
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione della L n. 322 del 1998 , è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari (ANACI), in considerazione dei numerosi obblighi fiscali posti a carico dei condominii, chiede di sapere se l'amministratore condominiale può presentare istanza per l'abilitazione al servizio Entratel, barrando il rigo E10 dell'apposito modulo, riservato al "Soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996 n. 631".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
evidenzia che la legge ha attribuito al condominio, e quindi al suo amministratore, il ruolo di sostituto d'imposta, obbligandolo ad operare e versare la ritenuta d'acconto relativa ai lavori commissionati a professionisti e imprese, nonché a predisporre l'apposita dichiarazione dei sostituti (modello 770). Inoltre, l'amministratore deve farsi carico delle ulteriori incombenze tributarie legate alla gestione delle detrazioni fiscali cui hanno diritto i singoli condomini in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati dal condominio. A ciò, si aggiunga l'obbligo di provvedere alla propria formazione periodica imposto dalla legge di riforma (art. 25 Legge n. 220 del 2012), che investe anche le innovazioni in materia fiscale.
Alla luce di quanto sopra, secondo l'istante, l'amministratore condominiale è chiamato a svolgere con abitualità l'attività di consulenza fiscale e, pertanto, ha il diritto di ottenere l'abilitazione al servizio Entratel, dal momento che riveste il ruolo di "Soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996 n. 631", di cui al codice E10 del "modulo di richiesta" per il servizio telematico Entratel.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
In relazione al quesito dell'istante, la scrivente Direzione evidenzia che i soggetti che possono chiedere l'abilitazione al servizio Entratel risultano sostanzialmente definiti per via legislativa. 
La legge n. 322 del 1998, in particolare, al comma 3 dell'articolo 3, precisa che, "Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, compia 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dei commi 2 e 2 bis del medesimo articolo, oltre ai soggetti elencati dalla nonna citata, tra i quali non compare l'amministratore di condominio, possono ricevere l'abilitazione al servizio Entratel le imprese che appartengono a gruppi societari, nonché le imprese e gli enti che rivestono il ruolo di sostituto per un numero di soggetti superiore a venti.
Come precisato al comma 2 ter, invece, "I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis.possono presentare le dichiarazioni per via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet", cioè utilizzando il canale Fisconline.
Tra tali soggetti rientra anche l'amministratore di condominio.
Viceversa, i soggetti che svolgono "abitualmente l'attività di consulenza fiscale", e che possono chiedere l'abilitazione ad Entratel barrando il rigo E10, sono solo coloro che svolgono costantemente e con carattere professionale l'attività di consulenza tributaria che, come è noto, non si esaurisce nel ruolo di sostituto di imposta affidato al condominio e nella conoscenza delle norme che disciplinano la fruizione delle detrazioni fiscali previste in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d) del D.P.R. n. 388 del 2001, posto che le stesse regole sono fissate anche per il privato che effettua in casa propria un intervento di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento.

Tanto premesso, come già precisato al paragrafo 7.8 della circolare n. 55/E del 2001, e ribadito nella guida per il condominio n.6 predisposta dall'Agenzia nel 2007, solo se
"...l'amministratore è un soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, egli può ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel in qualità di intermediario... e pertanto, potrà effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni riguardanti i condomini amministrati.".

IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
(firmato digitalmente)

Articolo collegato:
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sabato 1 aprile 2017

MODULO DI RICHIESTA servizio ENTRATEL















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mercoledì 29 marzo 2017

Niente visti e garanzie per gli importi fino a 30mila euro - L’erogazione dei rimborsi Iva diventa ancora più semplice

COMUNICATO STAMPA

L’erogazione dei rimborsi Iva diventa ancora più semplice
Niente visti e garanzie per gli importi fino a 30mila euro

I contribuenti Iva possono chiedere i rimborsi fiscali fino a 30mila euro senza essere sottoposti a particolari adempimenti. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti, aggiorna le istruzioni di compilazione del modello Iva Tr e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per tenere conto delle semplificazioni introdotte dal Dl n. 193/2016. La nuova soglia, entro cui i contribuenti possono chiedere il rimborso senza dover prestare garanzie o chiedere il visto di conformità, permetterà all’Agenzia di concentrare il proprio impegno sui contribuenti maggiormente a rischio.

Nessun adempimento fino a 30mila euro – In base alle norme contenute nel Dl n. 193/2016, per i rimborsi annuali fino a 30mila euro basta presentare la dichiarazione, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso.

Come chiedere i rimborsi over 30mila euro – Scompare l’obbligo di garanzia anche per i rimborsi di importo superiore a 30mila euro. Sarà sufficiente il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. In ogni caso, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

Quando la garanzia è obbligatoria – Nel caso di rimborsi superiori ai 30mila euro, la garanzia resta obbligatoria per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

Roma, 28 marzo 2017
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martedì 21 marzo 2017

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: pensieri e...

Valenza sociale dell’amministratore di condominio

Spesso, o meglio, tutti i giorni, la giornata dell'amministratore di condominio non si apre con il pensiero a leggere il codice civile, ma dopo una notte, a volte turbata da tante scadenze, apre l'agenda della propria memoria per raccattare tutti quei problemi che nel corso della giornata devono essere risolti.
Problemi che collimano e coincidono, in modo strettamente connesso a quelli che sono i bisogni dell'uomo.
In una giornata di lavoro, senza tempo e senza pause, l'amministratore deve contemperare le urgenze scaturenti da occorrenze di lavoro, scadenze, pagamenti, a quelle altre necessità che vengono dal trillo di un telefono, dalle richieste più disparate dei propri utenti amministrati. Il condominio, questo microcosmo, questa piccola cellula sociale è uno spaccato della società in cui viviamo dove si mescolano e confliggono situazioni che nascono dalla natura umana. Radici che affondano in quella gamma di stili comportamentali, interpersonali, che agitano i rami di una dottrina quale la "sociologia dell'abitazione". Rami che si agitano al vento dell'approccio al rapporto del gruppo sociale, nella normalità la famiglia, in uno spazio triangolare sui cui cateti sostano l'individuo, il gruppo, lo spazio comune.
Bisogni essenziali, bisogni primari, bisogni secondari. Se i bisogni essenziali sono quelli della vita umana, quali mangiare, bere, dormire, al primo posto dei bisogni primari c'è l'abitare. L'habitat. La casa, la fruibilità di un bene dove tutti i bisogni dell'uomo convergono.
Spicca, in questo miscuglio di situazioni il ruolo sociale dell'amministratore. Il condominio non è soltanto un edificio, una scatola di cemento e mattoni, ma è un insieme di persone che vivono sotto uno stesso tetto, dove, gomito a gomito, ciascuno con i propri problemi, con le diverse aspettative che, in questa comunità, pongono domande all'unica persona che al di fuori delle parti, dovrà dare risposte. Risposte che molto spesso non sono mirate alla valorizzazione del bene, quanto invece alla complessità di comportamenti, diseguali, antitetici, differenti tra l'una e l'altro componente questa comunità.
Persone che assillate dai propri problemi personali si alzano rancorose per sfogare con l'amministratore, persone frustrate da problemi familiari che ritorcono la loro insoddisfazione verso gli altri, persone che legano i propri interessi a scapito degli altri, persone che lamentano l'agire degli altri.
Cesare Pavese, nel suo "il mestiere di vivere" scriveva: Vigono, nei problemi di convivenza, le stesse leggi che regolano il mercato. Essere tanto indifferenti da sapere contrattare. Sinceri con se stessi, falsi con gli altri.
La casa, l'abitazione quale bisogno primario dell'individuo è costituita da uno spazio vitale nel quale l'uomo organizza la propria vita, la propria attività il modo con cui esprime i propri aspetti funzionali.
La funzione dell'abitare inserita in un contesto complesso quale è il condominio comporta uno stile di vita diverso da quello di abitare isolato, coinvolgendo altri individui verso i quali confinano altri aspetti culturali e globali dell'abitare. L'amministratore di condominio attiva la propria professionalità in questo spazio geografico, assimilando i diversi modi e stili di vita per condurli verso orientamenti univoci per quanto riguarda il nodo che unisce le singole case alla globalità dell'edificio.
Uno dei nodi spesso da sciogliere è quello derivante dalle mutazioni degli stili di vita tra vecchie e nuove generazioni. Viene a porsi la necessità di trovare un rapporto equilibrato di socializzazione che non deve, comunque, confliggere con la privacy, distinguendo spazio privato e territorio comune, senza che l'una o l'altro si sovrastino o si scontrino.
Sempre più nel quadro amplissimo delle varie normative, la funzione dell'amministratore entra nel mondo della sociologia, scienza che studia ed analizza le diverse forme del vivere umano ed, in particolare, come nello specifico pianeta condominiale, le relazioni tra le persone ed il loro comportamento.
Processi sociali globali che, entrando dal portone dell'edificio, creano una struttura sociale. In questa comunità il ruolo dell'amministratore non è soltanto di guida, ma, oggi, in particolare, assume sempre più una figura di un gestore sociale. Nel condominio si vive, si dorme, si mangia, si fa l'amore, si cresce, si muore. Ogni vita si muove dentro queste mura, tra le quali si mescolano diversi gradi di cultura, di stati sociali, di abitudini, di modi e stili comportamentali, di diverse possibilità economiche. Persone che avevano iniziato ad abitare da giovani, oggi, anziani o vecchi, hanno mutato nel tempo, dentro quella scatola di cemento, le loro abitudini ed i giovani di oggi che entrano, per mutazione del tempo, a far parte di questa comunità, contrappongono esigenze diverse che, a volte, generano conflittualità.
L'intervento dell'amministratore diventa essenziale perché lui sa bene che non solo devono funzionare gli impianti, ma è prevalente che funzioni la ragione. Opera di persuasione, di mediazione, per conciliare bisogni ed aspettative diverse. Spesso le richieste dei propri amministrati non sono pertinenti al ruolo ed alla descrizione giuridica del mandato. Ma anche a confronto con una richiesta assurda, l'amministratore non chiude il telefono, ma veste il saio della pazienza.
L'arte di amministrare un condominio non la si impara dai libri. L'esperienza sul campo detta i modi e gli atteggiamenti e senza voler dare ragione a tutti, a volte, o spesso, l'amministratore riesce a calmare l'interlocutore offeso ed indignato dal comportamento del vicino.
Lo svolgimento del mandato diuturnamente lo conduce a solcare la soglia del condominio ed è molto diverso dall'osservare questo organismo edilizio dall'esterno, una prospettiva teorica, altro che a vedere con occhi, a sentire con orecchie tutte le questioni che pulsano dentro una rete di evenienze dove sempre si miscelano problemi legati all'uomo, alla società ed al diritto. Dentro questo organismo non vibrano soltanto cavi, condutture, impianti, ma sempre, in primo piano, i bisogni della natura umana.
Nella mia lunga esperienza di amministratore ho avuto modo di comprendere come la gestione di un immobile riesce più facile se, come un confessore,l'amministratore si pone come l'interlocutore a cui, in ogni momento, è possibile confidarsi.
Valenza sociale dell'amministratore anche nei conflitti di tipo personale che spesso insorgono tra più comproprietari, nella proprietà indivisa, nelle diatribe tra coniugi separati o divorziati che, ai tempi, erano uniti dalla comunione del bene.
Rapporti che vanno condotti con la tolleranza, dove sempre più avanza un aspetto sociologico del condominio.
Vale la pena di meditare, più che leggere e studiare, due passi del "nuovo" codice civile, dove l'amministratore veste l'abito del mediatore, allorquando l'amministratore deve interporre i propri uffici nei casi in cui un condomino utilizzi in modo improprio o illecito la proprietà comune (art.1122) e nell'altro caso in cui in una proprietà indivisa (art.67 disp.att. c.c.) non riesca, per conflittualità tra i comproprietari, a nominare un proprio rappresentante a partecipare all'assemblea.
L'amministratore conosce i problemi della gente che vive in questa comunità. Conosce necessità e bisogni, conosce il perché un condomino vota no in una assemblea, anche se vorrebbe aderire, ma è il portafoglio che gli fa dire no.
Conosce le situazioni e fatti reali di chi prima lavorava e poi si trova in pensione con un reddito minore, conosce i drammi di chi ha perso il lavoro.
Così la mattina si apre sfogliando l'agenda per attivare gli interventi ma, anche, per rassicurare la condomina che lamenta di aver trovato il balcone imbrattato dalla pipì del povero cane (oggi ai sensi della legge 220 un CANdomino), che la signora del piano di sopra ancora non si decide a portarlo fuori e quando lo farà, uscendo dall'ascensore, sarà bruciata dallo sguardo feroce da chi la attendeva dal basso ed appena poi a casa, farà suonare il telefono dell'amministratore.

di Francesco Maniscalco
Direttore centro studi ANACI Palermo
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martedì 14 marzo 2017

SOSTITUISCE LA SERRATURA PER 'RIAPPROPRIARSI' DELL'IMMOBILE LOCATO

Il proprietario locatore non può riprendersi l'immobile al termine della locazione sostituendo la serratura della porta, poiché questa condotta costituisce reato

Cassazione penale sent. 44286/2016

La vicenda si origina dal ritardo del conduttore nella restituzione dell'immobile locatogli. Il conduttore di un immobile destinato a civile abitazione può essere soggetto, nel caso di mancata riconsegna nei termini, ad un'azione di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) e al risarcimento dei danni.
Al fine di ottenere la restituzione del bene il proprietario è tenuto ad agire solo giudizialmente, e non può farsi giustizia da sé, impedendo al conduttore l'accesso all'appartamento cambiando le serrature, tale condotta è illegittima e può comportare una condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, reato previsto e punito dall'art. 392 del codice penale.
E' questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione penale con una sentenza resa in un caso avente ad oggetto uno "sfratto di fatto" commesso dal proprietario di un appartamento verso la sua ex convivente (Cass. pen. 13 settembre 2016 - 19 ottobre 2016 n. 44286). Secondo l'art. 392 del codice penale "chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a cinquecentosedici euro". Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Uno dei principi cardine del nostro ordinamento è il divieto di autotutela: non è consentito farsi giustizia da sé. Le ipotesi di autotutela nei rapporti tra privati sono rarissime e specificamente disciplinate della legge. Non vi rientra certamente lo sfratto del conduttore dall'immobile.
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha quindi specificato che "risponde del reato di cui all'art. 392 c.p. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza dell'obbligo di rilascio da parte del conduttore, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fa ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso ed apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005, De Salvo, Rv. 230886, Sez. 6, n. 2888 del 26/11/1985, dep. 1986, Toscano, Rv. 172430)".

Amministrare Immobili
di Carlo Patti
Consulente legale
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lunedì 13 marzo 2017

CROLLATO UN ASCENSORE A ROMA: 4 feriti

Questa mattina nella città di Roma è crollato un ascensore. Alle 9.15 in via delle Mura Portuensi 33, presso la sede di Assicurazioni di Roma. La cabina sembra che si sia improvvisamente sganciata mentre all'interno erano presenti M.P., S. D. L., D.M. e G. F. trasportati in diversi ospedali di Roma; tre dei quali erano dipendenti di Adir, mentre il quarto era una consulente esterna (medico legale praticamente illesa). Quest'ultima viene ascoltato in questo momento dagli inquirenti.

L'ascensore è stato collaudato solo 10 giorni fa nel nuovo palazzo delle Assicurazioni di Roma, aperto al pubblico solo un paio di settimana fa.

L'ascensore si sarebbe bloccato questa mattina tra il piano terra e il primo piano, e sarebbe caduto proprio mentre i tecnici stavano intervenendo per sbloccarlo.

Il fatto che l'ascensore fosse stato al piano terra è il motivo per cui i feriti non destano in gravi condizioni.
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venerdì 3 marzo 2017

TRUFFE IN NOME DEL FISCO!

COMUNICATO STAMPA

Attenzione alle truffe in nome del Fisco
Finte email per conto dell’Agenzia delle Entrate

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. Stanno pervenendo in questi giorni segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno ricevuto email di phishing nella propria casella di posta elettronica apparentemente inviate da alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate e contenenti riferimenti a numeri telefonici reali.

Nelle lettere viene segnalato un debito con il dipartimento finanziario per il quarto trimestre 2016 e viene annunciato che, in caso di mancata estinzione dell’indebitamento, si provvederà al prelievo su conto corrente, allegando dei file.

L’Agenzia delle Entrate, nel precisare che non si tratta di comunicazioni ufficiali e di essere totalmente estranea alle stesse, invita a non tenere conto delle richieste, a non aprire gli allegati ed a cestinare l’email ricevuta. Non è la prima volta che questo tentativo di truffa viene segnalato visto che già nel mese di giugno 2016 era circolata una email molto simile.

Roma, 2 marzo 2017
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giovedì 16 febbraio 2017

Studi di settore, pronte le specifiche tecniche - NO a Comuni colpiti dal sisma


Studi di settore, pronte le specifiche tecniche
Indispensabili per agevolare il lavoro di imprese e professionisti

E’ stato firmato il Provvedimento di approvazione e sono in corso di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e dei parametri relativi al 2016. Dopo l’approvazione dei nuovi modelli 2017, si tratta quindi di un ulteriore tassello indispensabile per completare la marcia di avvicinamento al varo definitivo di Gerico.

Studi di settore al rush finale - In pratica, con il Provvedimento di oggi, le Entrate approvano le specifiche tecniche (allegato 1) cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, da dichiarare con il modello Redditi 2017. In veste definitiva trovano spazio nel Provvedimento anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti per l’applicazione dei parametri (allegato 2 per gli esercenti arti e professioni; allegato 3 per gli esercenti attività d’impresa) e dei controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nel modello studi di settore e quelle dichiarate nel modello Redditi 2017 (allegato 4). Dunque, con il Provvedimento firmato oggi, che segue a distanza di appena due settimane quello di approvazione della modulistica definitiva, parte integrante del modello Redditi 2017, è ulteriormente arricchito il kit a disposizione dei contribuenti.

Modalità di trasmissione - La trasmissione dei dati all’Agenzia può essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) o tramite intermediari abilitati.

Niente studi di settore per i Comuni colpiti dal sisma - Adempimenti più snelli e procedure agevolate per i residenti nelle aree colpite dal terremoto. Infatti, tenuto conto delle criticità originate dagli effetti degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, nelle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore viene previsto che, per il periodo d’imposta 2016, i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016, come convertito dalla legge 229/2016, che dichiarano, in ragione della specifica situazione di criticità soggettiva, la causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività (codice “7”), non sono tenuti alla presentazione dei relativi modelli dichiarativi. Tenuto conto della scarsa significatività, in tali casi, dei dati degli studi di settore per le attività di controllo fiscale, gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo aventi le caratteristiche in precedenza evidenziate non saranno interessati, oltre che dall’utilizzo dello strumento presuntivo in fase accertativa, anche dal relativo adempimento dichiarativo.

Roma, 15 febbraio 2017
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giovedì 9 febbraio 2017

MEDIAZIONE: diversi aspetti sulla partecipazione - Tribunale di Vasto

MEDIAZIONE: LA MANCATA PARTECIPAZIONE COMPORTA UNA SANZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESITO DELLA CAUSA
Qualora la parte invitata non abbia partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ricorrono i presupposti per adottare, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10, una pronunciata di condanna della stessa al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. L’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall’esito del giudizio e non è necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia. Pertanto, la sanzione può essere irrogata anche alla prima udienza o, comunque, in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.
NON È ASSOLTO L'OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE INVIANDO UNA COMUNICAZIONE DI MANCATA PRESENZA.
La condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10. Questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
MEDIAZIONE: QUANDO È POSSIBILE NON PRESENZIARE
Il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia: a) innanzitutto, preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l'esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto; b) per altro verso, supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto.
Il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato.

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ORDINANZA RISERVATA TRIBUNALE DI VASTO 6 DICEMBRE 2016: in tema di mediazione





TRIBUNALE DI VASTO 6 DICEMBRE 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
ORDINANZA RISERVATA
               

Il Giudice dott. Fabrizio Pasquale a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. ---- R.G.A.C.;

LETTI gli atti e la documentazione di causa;

LETTE le richieste formulate dalle parti all’udienza del 05.12.2016;

OSSERVA

1. Il giudizio introdotto da ***** ha ad oggetto una domanda di accertamento della nullità di un contratto di mutuo per applicazione di tassi di interesse usurari e, pertanto, rientra nel novero delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari, per le quali l’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/10 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
2. Dal verbale del primo incontro di mediazione prodotto dall’attore, emerge che la banca odierna convenuta, costituitasi nel presente giudizio e ritualmente invitata a prendere parte alla mediazione, non si è presentata all’incontro all’uopo fissato dal mediatore, limitandosi a far pervenire alla segreteria dell’organismo di mediazione una comunicazione a mezzo p.e.c. con la quale esponeva la propria intenzione di non partecipare all’incontro ed illustrava in una lettera allegata le ragioni della decisione di rimanere assente.
A tale riguardo, è opportuno precisare che la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10. Questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
Posta in questi termini l’obbligatorietà della partecipazione, deve ritenersi che la prassi, talora adottata dalla parte invitata, di anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro, costituisce un atto di mera cortesia, che però non ha alcuna idoneità a giustificare la deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità.
Quanto, poi, alla enunciazione dei motivi della mancata partecipazione, ove essi – come sovente accade – non riguardino le cause che impediscono oggettivamente alla parte (che pure vorrebbe, ma non ha la materiale possibilità) di essere presente al primo incontro, ma invece concernino le ragioni per cui la stessa ritenga di non volere iniziare la procedura di mediazione, occorre chiarire che, nell’attuale sistema normativo, non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul tema della possibilità di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al primo incontro e recepito le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
In altri termini, il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia: a) innanzitutto, preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l'esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto; b) per altro verso, supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto (cfr., sul punto, precedente pronuncia di questo tribunale sulle caratteristiche del rifiuto di proseguire oltre il primo incontro – Trib. Vasto, ord. 23.04.2016).
Parafrasando una terminologia invalsa in ambito medico, il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato.
Orbene, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata.
Ne deriva che l’organismo di mediazione non è tenuto a prendere in considerazione o ad esaminare nel merito detta comunicazione scritta, se non a fini strettamente attinenti a profili organizzativi e logistici per la celebrazione del primo incontro.
3. Sulla scorta delle considerazioni innanzi espresse, va rilevato che, nel caso in esame, la banca non ha partecipato al primo incontro ed ha illustrato i motivi di tale scelta in una lettera allegata alla comunicazione inviata alla segreteria dell’organismo di mediazione, del cui contenuto, però, il mediatore non ha dato conto nel verbale del primo incontro.
Posto che, se si fosse trattato di ragioni oggettivamente impeditive della volontà della parte di essere presente, il mediatore avrebbe avuto il dovere professionale, non solo di darne atto nel verbale, ma anche di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale della stessa, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro (cfr., in tal senso, Trib. Vasto, ord. 23.06.2015, in tema di obblighi di verbalizzazione e di attivazione del mediatore), può ragionevolmente ritenersi, anche in considerazione dell’oggetto della controversia (accertamento della usurarietà dei tassi di interesse praticati nel contratto di mutuo) e della natura della parte invitata (istituto bancario), che le ragioni della mancata partecipazione al primo incontro vertessero sul merito della controversia e, come tali, non potevano – per le ragioni innanzi esposte – essere utilmente addotte dalla banca a giustificazione del proprio rifiuto di partecipare al primo incontro e, tantomeno, di iniziare la mediazione, atteso che il dissenso non solo appare fondato su argomentazioni delle quali non è possibile apprezzare la portata giustificativa, ma - prima ancora - non è stato preceduto dalla necessaria attività di informazione ed interpellanza riservata al mediatore al primo incontro ed, per di più, non è dato sapere se è stato espresso dalla parte personalmente (come la legge impone di fare) ovvero dal suo difensore (nel qual caso, sussisterebbe un ulteriore vizio di validità del dissenso).
4. Per tali motivi, visto che la parte invitata non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ricorrono i presupposti per adottare, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10, una pronunciata di condanna della stessa (che si è ritualmente costituita in giudizio) al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La lettera della citata disposizione, in virtù dell’uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta.
Sulla questione della applicabilità della predetta disposizione anche in corso di causa, questo giudicante ritiene che l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinda del tutto dall’esito del giudizio e non sia necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia. Conformemente a quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Termini Imerese, 09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015), la sanzione pecuniaria in questione può, dunque, ben essere irrogata anche alla prima udienza o, comunque, in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.
5. In disparte della irrogazione della sanzione pecuniaria, questo giudice si riserva di valutare la condotta della banca di ingiustificata renitenza alla mediazione, sia ai fini della ammissione di eventuali mezzi di prova che ai fini della successiva decisione della causa, ai sensi degli artt. 116, secondo comma e 96, terzo comma, c.p.c., tanto più alla luce del successivo comportamento processuale assunto dalla banca convenuta, che in prima udienza ha chiesto, unitamente all’attore, un rinvio per effettuare un tentativo di definizione bonaria della causa, così manifestando un atteggiamento di apertura ad un possibile esito conciliativo della controversia, che avrebbe dovuto trovare la sua sede naturale di sperimentazione non all’interno del processo, bensì nell’ambito della procedura di mediazione, nella quale le parti potevano cogliere l’opportunità di arrivare ad una soluzione concordata del conflitto con possibilità di successo sicuramente maggiori di quelle raggiungibili nel corso del processo.
6. A prescindere dalle questioni relative alla procedura di mediazione obbligatoria, va rilevato che le parti hanno chiesto, alla scorsa udienza, la fissazione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. e che la richiesta deve essere accolta.
Si reputa, in ogni caso, opportuno, anche alla luce della proposta conciliativa formulata a verbale dall’attore all’udienza del 05.12.2016, sollecitare le parti a considerare l’opportunità e a valutare i vantaggi di una definizione transattiva della controversia, dalla quale deriverebbe la possibilità non solo di sottrarsi all’inevitabile alea del giudizio, ma anche di pervenire ad una immediata definizione della lite, evitando il prevedibile prolungamento dei tempi del processo e l’ulteriore aggravio di spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:

CONDANNA la convenuta ***** al versamento, in favore dell’Erario, della somma di € 237,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;

ASSEGNA alle parti i seguenti termini perentori, decorrenti dal 12/12/2016:
a) termine di trenta giorni, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
b) termine di ulteriori trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub a), per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali;
c) termine di ulteriori venti giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub b), per le sole indicazioni di prove contrarie;

ASSEGNA alle parti termine di ulteriori dieci giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub c), per depositare in cancelleria note contenenti una specifica proposta di definizione conciliativa della lite, da sottoporre all’esame della controparte;

INVITA le parti, per la prossima udienza, a prendere precisa posizione sulla proposta e ad esplicitare le ragioni di un eventuale rifiuto, di cui il Giudice terrà conto ai fini della condanna alle spese, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 10, legge 18 giugno 2009, n. 69;

RINVIA la causa all’udienza del 22/05/2017, ore 11:00, per la verifica delle condizioni di una possibile conciliazione o, in difetto, per la discussione orale sull’ammissione dei mezzi istruttori e per l’adozione dei provvedimenti per l’ulteriore impulso del processo.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 6 dicembre 2016.
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Pasquale
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IN CASO DI URGENZA NON SERVE LA DELIBERA

Nel caso in cui l’amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio. Laddove invece i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’amministratore non posseggano il requisito dell’urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dell’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni, attesa la rilevanza "esterna" delle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1135 comma 2 c.c.


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CASSAZIONE 2 FEBBRAIO 2017, N. 2807: lavori urgenti ed indifferibili



CASSAZIONE 2 FEBBRAIO 2017, N. 2807

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. MAZZACANE Vincenzo -  Presidente                    
Dott. FEDERICO Guidi -  rel. Consigliere                    


ha pronunciato la seguente:                                          
SENTENZA

sul ricorso 2622-2012 proposto da:
S. F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. N., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F. P.;
- ricorrente –

REGIONALE COSTRUZIONI & IMPIANTI,  elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato A. I., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P. S.;

- controricorrenti incidentali –

NONCHÈ CONTRO
CONDOMINIO;
- intimato -

avverso la sentenza n. 556/2010 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l'Avvocato B. S., con delega depositata in udienza dell'Avvocato N. M., difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato T. F. con delega depositata in udienza dell'Avvocato I. A., difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il condominio di via (omissis) oppose il decreto ingiuntivo emesso a suo carico, su ricorso della Regionale Costruzioni Impianti di S.M. e S.M. snc, per il pagamento di 15.148,36 Euro, a titolo di saldo di lavori eseguiti sulla facciata dell’edificio condominiale, deducendo che essi erano stati commissionati al di fuori del preesistente contratto, dal solo amministratore dell’epoca, geometra S.F. , ed in assenza di apposita delibera dell’assemblea del condominio.
La Regionale Costruzioni Impianti nel costituirsi chiese, in via principale, la conferma del decreto opposto; chiamò altresì in causa il S. , chiedendo, in via subordinata, ove ne fosse stata accertata la responsabilità personale, la condanna di quest’ultimo al pagamento dell’importo di 15.148,36 Euro.
Il geometra S. , costituitosi, affermò di aver autorizzato l’esecuzione dei lavori, conseguenti ad una transazione conclusa tra il condominio e l’Impresa esecutrice, in quanto essi si erano resi necessari ed urgenti a seguito di una situazione di fatto manifestatasi all’esito di controlli successivi.
Il Tribunale di Trieste respinse l’opposizione e rigettò la domanda di manleva nei confronti del geometra S. .
La Corte d’Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermò il rigetto dell’opposizione, ma condannò il S. al pagamento dell’importo che il condominio (omissis) avrebbe dovuto pagare alla Regionale Costruzione Impianti.
A fondamento della pronunzia, la Corte rilevò che non poteva ritenersi provata l’urgenza dei lavori, ai sensi dell’art. 1135 c.c., precisando che la carenza di tale presupposto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, era stata specificamente contestata dall’opponente.
La Corte rilevava inoltre che non risultava che l’amministratore avesse provveduto a riferire su tali lavori all’assemblea condominiale, né che gli stessi fossero stati autorizzati dalla delibera che aveva ratificato la transazione con l’impresa.
Il giudice di appello affermò, in conclusione, che la domanda di condanna proposta dall’impresa nei confronti del condominio era fondata in quanto l’ordine di eseguire i lavori era stato impartito dall’amministratore, e quindi da persona che appariva legittimata verso il terzo, e che altrettanto fondata era la domanda di rivalsa, dato che l’assemblea condominiale non aveva autorizzato, né ratificato i lavori. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.F. , sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 cpc. La Regionale Costruzioni ha resistito con controricorso, ed ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, mentre il condominio di via (omissis) non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Conviene premettere che in conseguenza della mancata impugnazione da parte del condominio di via (omissis) , risulta passata in giudicato la statuizione della sentenza impugnata che ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a suo carico su ricorso della Regionale Costruzioni e Impianti snc.
Con il primo, articolato, motivo di ricorso, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1131,1135, 1387 e 1398 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) codice di rito, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n.5) cpc, censurando il capo della sentenza che ha confermato la condanna del condominio, fondandola sulla c.d. rappresentanza apparente dell’amministratore, che non era stata peraltro dedotta dalla creditrice.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1130, 1131, 1133, 1135, 1704, 1711, 1719 e 1720 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3) cpc, censurando la statuizione con la quale la Corte ha accolto la domanda di rivalsa del condominio nei confronti dell’amministratore.
Per ragioni di priorità logica, conviene preliminarmente esaminare il secondo motivo di ricorso, che concerne la stessa sussistenza del diritto di rivalsa fatto valere dal condominio nei confronti del ricorrente.
Il motivo è fondato.
In materia di lavori di straordinaria amministrazione disposti dall’amministratore di condominio in assenza di previa delibera assembleare non è infatti configurabile alcun diritto di rivalsa o di regresso del condominio, atteso che i rispettivi poteri dell’amministratore e dell’assemblea sono delineati con precisione dalle disposizioni del codice civile (artt. 1130 e 1135), che limitano le attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria amministrazione e riservano all’assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria, con la sola eccezione dei lavori di carattere urgente.(Cass. n. 4332/1987)
Di conseguenza, nel caso in cui l’amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio. Laddove invece i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’amministratore non posseggano il requisito dell’urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dell’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni, attesa la rilevanza "esterna" delle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1135 comma 2 c.c. (Cass. 6557/2010).
Non sono dunque, nel caso di specie, neppure astrattamente configurabili gli elementi costitutivi dell’azione di rivalsa, esperibile nei confronti dell’amministratore ex art. 1218 c.c., per il recupero di somme che il condominio abbia dovuto pagare a terzi danneggiati (Cass.17983/2014). L’accoglimento del secondo motivo, e la conseguente esclusione del rapporto di garanzia (impropria) tra condominio e geometra S. , assorbe l’esame del primo motivo di ricorso, che concerne l’obbligazione principale del condominio, posto che il terzo chiamato in giudizio può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell’ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso (Cass. 2557/2010).
Va invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’impresa costruttrice, per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza della mancata impugnazione da parte del condominio, e conseguente passaggio in giudicato, del capo della sentenza impugnata che ne ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo, confermando la statuizione di condanna del condominio medesimo al pagamento del corrispettivo dei lavori in favore della Regionale Costruzioni e Impianti snc.
In conclusione, fermo il passaggio in giudicato del capo che ha respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dal condominio di via (omissis) , la sentenza impugnata va cassata sul capo che ha condannato il geometra S. al rimborso al condominio dell’importo che quest’ultimo è tenuto a corrispondere alla Regionale Costruzione Impianti snc e, rilevato che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione della domanda di condanna proposta dal condominio nei confronti del geometra S. .
Considerate le ragioni della decisione ed il complessivo comportamento delle parti, sussistono giusti motivi, ex art. 92 cpc nella formulazione applicabile ratione temporis alla presente controversia, instaurata in data anteriore al 4 luglio 2009, per disporre l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo.
Dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale condizionato della Regionale Costruzione Impianti snc. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge l’opposizione proposta dal condominio di via (omissis) avverso il decreto ingiuntivo, per l’importo di 15.148,36 Euro, emesso nei suoi confronti su ricorso della Regionale Costruzione Impianti snc.
Respinge la domanda di condanna spiegata dal condominio di via (omissis) nei confronti del geometra S.F. .
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2016
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