giovedì 18 febbraio 2016

L’amministratore è penalmente responsabile se non segnala il pericolo per l’incolumità delle persone


Cassazione penale Sent. 10-11-2015 n. 46385 (per scaricare l'intera Sentenza clicca QUI)

La funzione di garante svolta dall’amministratore di condominio comporta che questi risponda del reato di lesioni colpose se non si è attivato per prevenire un pericolo anche se non ha il via Libera dell'assemblea e non dispone di fondi.
Partendo da questo principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un amministratore condannato per lesioni colpose (articolo 590 c.p.) a causa delle ferite riportate da un bambino colpito dai calcinacci di un crollo di parte del rivestimento dell’edificio. L'amministratore contestava di non essere mai stato messo al corrente di un concreto pericolo di crollo, le assemblee da lui convocate andavano regolarmente deserte e mancavano i fondi perché la maggior parte dei condomini era morosa.
La Cassazione tuttavia non ha tenuto conto di tali giustificazioni ed ha affermato che l’amministratore ha l’obbligo di rimuovere le situazioni che mettono a rischio l’incolumità di terzi, eventualità che era insita nello stato del rivestimento dell'edificio.
II dovere di controllo sulle parti comuni dell’edificio da parte dell’amministratore esula dal dovere di compimento degli atti conservativi urgenti e non è subordinato al preventivo consenso dell’assemblea o all'esistenza di una segnalazione di pericolo (articolo 1130 n.4 del codice civile). Quanto alle opere di manutenzione straordinaria, che rivestono il carattere d’urgenza, l’amministratore ha Ia facoltà di intervenire informando l’assemblea in un secondo momento (articolo 1135 del codice civile ultimo comma).
Nel caso esaminato l’intervento di manutenzione doveva essere considerato urgente anche a tutela dell’incolumità dei passanti.
La Corte ha sottolineato che non impedire un evento, per chi ha l'obbligo giuridico di farlo, equivale a cagionarlo (articolo 40, comma 2 del codice penale). L’amministratore condannato, titolare dell’obbligo di garanzia attribuito dalle norme civilistiche, ha quindi l’obbligo di compiere atti di manutenzione e gestione sulle cose comuni e gli atti di amministrazione straordinaria anche senza il preventivo deliberate dell’assemblea. La mancanza di denaro in cassa e la morosità dei condomini non possono quindi giustificare l’inerzia. Eliminare il pericolo, precisa il Collegio, non vuol dire necessariamente far eseguire interventi di manutenzione, ma anche semplicemente eseguire intervento di prevenzione adottando delle cautele. L’amministratore avrebbe, infatti, evitato la condanna se avesse provveduto a far transennare la zona o a far rimuovere le mattonelle che rischiavano di cadere.
La pronuncia appare assai severa rispetto all'indirizzo precedente. Sul punto occorre fare infatti riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione – prima sez.penale n. 25221 del 17-2-2012 che in tema di pericoli derivanti dai balconi private ha statuito:
1) non è sufficiente che l’amministratore dimostri di aver diffidato i condomini all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, poiché e necessario anche che l’amministratore si attivi per la rimozione dello stato di pericolo ossia per “l’immediata rimozione degli effetti pericolosi del deterioramento edilizio, consistita [...] nell’eliminazione dell’intonaco esterno sul punto di distaccarsi [...] prevenendo la specifica situazione di pericolo con opere provvisorie ed urgenti oppure interdicendo, ove ciò sia possibile, l’accesso e il transito nelle zone pericolanti”.

2) Non necessita invece che l’amministratore esegua lavori di manutenzione intese alla rimozione strutturale delle cause della rovina dei balconi. L’obbligo dell’amministratore dl rimuovere la situazione di pericolo si arresta solo quando egli non possa procedere a tali opere di messa in sicurezza per mancanza di fondi, non potendo provvedervi di tasca propria.

di Carlo Patti
consulente legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio

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