CASSAZIONE
CIVILE, SEZIONE II, 12/02/2016, N. 2859
In una controversia instaurata da una pluralità di condomini dissenzienti e finalizzata a dichiarare l’invalidità di una delibera assembleare, concernente l’esecuzione di opere su parti comuni del condominio, nello specifico adibire a parcheggio un’area condominiale antistante dei garage privati; in caso di impugnazione della statuizione del giudice di prime cure da parte di uno soltanto dei suddetti condomini, è onere del magistrato di secondo grado disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che sono parti di «una causa inscindibile»
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