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mercoledì 7 marzo 2018

Il voto in conflitto di interessi può generare invalidità della delibera - Cassazione 25/01/2018, N. 1853 - Il testo


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CASSAZIONE 25 GENNAIO 2018, N. 1853

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE 
SOTTOSEZIONE 2

Dott. MANNA  Felice  -  Presidente   
Dott. D'ASCOLA Pasquale  -  Consigliere  
Dott. ORICCHIO Antonio  -  Consigliere  
Dott. GRASSO Giuseppe  -  Consigliere  
Dott. SCARPA Antonio  -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente:  
                                        
ORDINANZA
sul ricorso 2026/2017 proposto da: 
C.G.,  G.F.,  N.M.S., CO.SA.,  A.R.E., elettivamente domiciliati in ROMA,, presso lo studio dell'avvocato A. T., rappresentati e difesi dall'avvocato M. S.; 
- ricorrenti - 

CONTRO
CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA,  presso lo studio dell'avvocato F. D. C., rappresentato e difeso dall'avvocato D. S.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 1666/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/11/2016; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
             
FATTI DI CAUSA

G.F. , Co.Sa., A.R.E., C.G. e N.M.S. hanno proposto ricorso articolato in due motivi (violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2373 c.c.) avverso la sentenza 10 novembre 2016, n. 1666/2016, resa dalla Corte d’Appello di Catania, la quale, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Condominio (omissis), contro la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Catania, ha respinto l’impugnazione della deliberazione assembleare del 19 febbraio 2010.
Il Condominio (omissis), resiste con controricorso.
La Corte d’Appello di Catania ha escluso che fosse ravvisabile, in relazione all’impugnata deliberazione assembleare, un conflitto di interessi (in analogia al disposto di cui all’art. 2373 c.c.) in capo al condomino L.S. , in quanto titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione dell’edificio condominiale, le cui spese erano state approvate appunto con la delibera del 19 febbraio 2010. Ha sostenuto la Corte d’Appello che fosse rimasta indimostrata la circostanza che i lavori condominiali, se affidati in appalto ad altra impresa, avrebbero comportato un risparmio di spesa rispetto al corrispettivo da versare all’impresa del condomino L., sicché mancava in concreto prova dello specifico conflitto di interessi denunciato.
Ora G.F., Co.Sa., A.R.E., C.G. e N.M.S., condomini che avevano proposto due distinte azioni ex art. 1137 c.c., poi riunite, allegano, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 c.c., giacché, a differenza di quanto affermato dalla Corte di Catania, per aversi annullamento del contratto concluso da rappresentante in conflitto di interessi, non occorrerebbe prova specifica di un concreto danno arrecato al rappresentato, avendo peraltro, nella specie, l’assemblea dovuto votare "in blocco" il bilancio consuntivo degli anni 2004-2008, con indicazione dei lavori eseguiti in un’unica voce, senza neppure poter verificare la convenienza di un’eventuale diversa offerta. Col secondo motivo, i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2373 c.c., ribadendo, pure con riferimento a questa norma, come per la rilevanza del conflitto di interessi basti la potenzialità del danno, nonché un potenziale conflitto tra l’interesse del singolo condomino e quello del condominio.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Va al riguardo premesso che, come questa Corte ha già precisato, l’art. 380-bis c.p.c., modificato dall’art. 1-bis del d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), non prevede che la "proposta" del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto (Cass. Sez. 6 - 3, 22/02/2017, n. 4541).
I due motivi di ricorso si rivelano comunque il primo inammissibile ed il secondo infondato.
Il primo motivo rivela carenza di specificità e riferibilità della censura alla decisione impugnata. Si invoca dai ricorrenti, a parametro di legittimità della sentenza della Corte d’Appello di Catania, l’art. 1394 c.c., ma nella fattispecie astratta prevista da questa norma il conflitto di interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo, e verte sul contrasto tra l’interesse personale del rappresentato e quello, pure personale, del rappresentante, laddove, nel caso previsto dall’art. 2373 c.c., sul quale si è incentrata, piuttosto, la presente controversia, il conflitto di interessi si manifesta in sede di assemblea al momento dell’esercizio del potere deliberativo, e verte sul contrasto tra l’interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune della collettività (arg. da Cass. Sez. 1, 10/10/2013, n. 23089).
Il secondo motivo di ricorso è infondato alla stregua dell’orientamento espresso sul punto da questa Corte, che il Collegio intende riaffermare. Si è chiarito come, in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (così Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131; Cass. Sez. 2, 30/01/2002, n. 1201). È noto come tale orientamento discenda dal presupposto dell’ammissibilità, nella disciplina delle assemblee di condominio, di una "interpretazione estensiva" (o meglio, del ricorso ad un’applicazione analogica) dell’art. 2373 c.c., norma riguardante il conflitto di interessi del socio nelle deliberazioni della società per azioni. Nel testo dell’art. 2373 c.c., conseguente alla riformulazione operatane dal d. lgs. n. 6 del 2003, è venuta meno la disposizione che portava a distinguere, in caso di conflitto di interesse, tra quorum costitutivo dell’assemblea e quorum deliberativo della stessa, e si afferma unicamente che la deliberazione approvata con il voto determinante di soci, che abbiano un interesse in conflitto con quello della società, è impugnabile, a norma dell’art. 2377 c.c., qualora possa recarle danno. Nella ricostruzione da ultimo offerta da Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131 (ma si veda anche Cass. Sez. 2, 16/05/2011, n. 10754), dunque, soltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l’"interesse istituzionale del condominio" e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti ed abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la deliberazione approvata sarà invalida. L’invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò, abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione. Il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell’edificio. In ogni modo, il sindacato del giudice sulle delibere condominiali deve pur sempre limitarsi al riscontro della legittimità di esse, e non può estendersi alla valutazione del merito, ovvero dell’opportunità, ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei partecipanti (si veda, ad esempio, Cass. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199). L’impugnazione ex art. 1137 c.c., grazie anche al rinvio all’art. 1109 c.c. consentito dall’art. 1139 c.c., si amplia al più all’ipotesi in cui la delibera ecceda dai poteri dell’organo assembleare, non potendosi consentire alla maggioranza del collegio, distolta dal perseguimento di interessi particolari, di ledere l’interesse collettivo. Allorché la decisione dell’assemblea sia deviata dal suo modo di essere, perché viene formata con il voto determinante di partecipanti ispirati da finalità extracondominiali, al giudice non può quindi chiedersi comunque di controllare l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dal collegio, quanto, piuttosto, di stabilire che essa non costituisca il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante (cfr. Cass. Sez. 6 2, 21/02/2014, n. 4216; Cass. Sez. 2, 14/10/2008, n. 25128). Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Catania ha fatto corretto uso di questi principi, motivatamente escludendo che, nell’approvare con la delibera del 19 febbraio 2010 le spese dell’appalto eseguito dall’impresa del condomino L. , l’assemblea dei condomini, supportata dal voto dello stesso L. , abbia perseguito apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione di interessi incompatibili con l’interesse collettivo alla buona gestione dell’amministrazione.
Il ricorso va perciò rigettato e i ricorrenti vanno condannati a rimborsare al Condominio controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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Il voto in conflitto di interessi può generare invalidità della delibera - Cassazione 25/01/2018, N. 1853 - Il commento


In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (così Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131; Cass. Sez. 2, 30/01/2002, n. 1201).

Soltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l’"interesse istituzionale del condominio" e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti ed abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la deliberazione approvata sarà invalida. L’invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò, abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione. Il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell’edificio. 
Allorché la decisione dell’assemblea sia deviata dal suo modo di essere, perché viene formata con il voto determinante di partecipanti ispirati da finalità extracondominiali, al giudice non può quindi chiedersi comunque di controllare l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dal collegio, quanto, piuttosto, di stabilire che essa non costituisca il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante (cfr. Cass. Sez. 6 2, 21/02/2014, n. 4216; Cass. Sez. 2, 14/10/2008, n. 25128).

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giovedì 22 febbraio 2018

L’assemblea: iter procedurale

Come è noto, il legislatore italiano non ha mai definito la natura giuridica del condominio, neppure con la riforma intervenuta con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, del codice civile del 1942.
La giurisprudenza, già da tempo, ha definito il condominio un ente di gestione, confermando che è privo di personalità giuridica e, del resto, la sua disciplina è inserita nel libro terzo “della proprietà” con un privilegio dei diritti di comproprietà sulle parti e sui servizi comuni, rispetto sia ai rapporti di natura obbligatoria, anch’essi previsti, sia a quelli personali sussistenti tra i condomini. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 18 settembre 2014, n. 19663, ha stabilito che, proprio in relazione alla mutata normativa, il condominio sia fornito, quanto meno, di una soggettività giuridica, poiché è dotato di un patrimonio e assume obbligazioni, derivate da contratti o da fatti illeciti. Come gli enti collettivi, è gestito da due “organi”: l’assemblea, che rappresenta il potere decisionale e l’amministratore che ne rappresenta il potere esecutivo.

L’assemblea delibera, con le maggioranze prescritte, in particolare, dagli artt. 1117-ter, 1120 e 1136 cod. civ., nonché dall’art. 67 disp. att. cod. civ., per ogni questione che rilevi per gli interessi e i diritti dei condomini, con esclusione, conseguentemente, degli argomenti che ne esulano, non concernendo beni e servizi comuni. Qualora avvenga ciò, la delibera è nulla (Cass. civ., Sez. VI, 15 marzo 2017, n. 6652). Si rammenta che la delibera è un atto collettivo, anche se parte della dottrina la definisce un atto complesso. Le delibere possono essere nulle e, dunque, impugnabili in ogni tempo, ovvero annullabili e, quindi, impugnabili entro i trenta giorni previsti dall’art. 67 disp. att. cod. civ., dai condomini assenti o da quelli, presenti all’assemblea, che ne siano stati contrari o si siano astenuti; i trenta giorni decorrono dalla data dell’avvenuta effettiva conoscenza della delibera da parte del condomino che intenda impugnarla. Una delibera con cui si decida in modo concreto una spesa o una attività può essere impugnata, non essendo impugnabili quelle che abbiano un mero contenuto generico e programmatico, tale da rinviare a una successiva l’adozione dell’effettiva delibera (Cass. civ., Sez. II, 25 maggio 2016, n. 104865). Si ricorda che le delibere sono nulle quando propongono un oggetto illecito o impossibile, una causa illecita, quando sono contrarie a disposizioni imperative di legge o violino i diritti soggettivi e/o reali anche di un singolo condomino; per contro, sono annullabili tutte le altre delibere che, sostanzialmente, non rispettano le norme procedurali della gestione condominiale, latu sensu intesa. In quest’ultima fattispecie, legittimato a impugnare la delibera è esclusivamente il condomino interessato a tutelare la lesione del suo diritto, per esempio, per non essere stato convocato in assemblea (Cass. civ., Sez. II, 23 novembre 2016, n. 23903), e non un altro condomino, per esempio quello regolarmente convocato. L’assemblea deve essere convocata dall’amministratore in carica ex art. 67 disp. att. cod. civ., ovvero anche da un terzo che operi quale delegato, secondo il meccanismo della rappresentanza volontaria, per esempio, il socio accomodante della società di persone, amministratrice del condominio, soprattutto se la convocazione è stata redatta sulla carta intestata della società (Cass. civ., Sez. II, 10 gennaio 2017, n. 335).

Uniche eccezioni, alla norma sopra citata, consistono: 
  1. nella possibilità che anche un solo condomino convochi l’assemblea, allorché il condominio sia sprovvisto di amministratore ovvero l’amministratore sia decaduto dalla carica per essere venuti meno i requisiti di moralità prescritti dall’art. 71- bis disp. att. cod. civ.; in quest’ultima ipotesi, anche se il testo di legge riporta l’espressione “senza alcuna formalità” ritengo che le prescrizioni, di cui al precitato art. 66, debbano essere rispettate, indicando la frase de qua che non necessita alcuna preventiva dichiarata revoca da parte dell’assemblea o dell’autorità giudiziaria;
  2. nella convocazione diretta dell’assemblea da parte di un condomino, allorché l’amministratore ne sia obbligato, per esempio per la revisione delle tabelle millesimali o per deliberare una innovazione prevista dal secondo comma dell’art. 1120 cod. civ., ovvero da parte di due o più condomini, rappresentanti almeno un sesto del valore millesimale dell’edificio, che richiedano un’assemblea e l’amministratore non vi provveda nei dieci giorni successivi alla ricezione della relativa raccomandata.
Tutti i condomini effettivi devono essere convocati in assemblea pur se presentino situazioni particolari; può darsi il caso che un condomino sia fallito o sia in conflitto di interessi, per esempio, per aver impugnato una precedente delibera o, ancora, sia un minore o un inabilitato o un interdetto, ovvero per un’unità immobiliare si siano stipulati un contratto di leasing, sia stata prevista la cessione della proprietà con un contratto di rent to buy o con un preliminare trascritto ai Registri Immobiliari, ex art. 2932 cod. civ., o sussistano sia il nudo proprietario sia l’usufruttuario. Se poi sia stata comunicata all’amministratore la vendita, anche parziale, per esempio, per frazionamento di appartamento, di una unità immobiliare, deve essere convocata in assemblea l’acquirente o l’acquirente della porzione di appartamento compravenduta (Cass. civ., Sez. II, 16 giugno 2016, n. 12466). Si rammenta che la convocazione dell’assemblea è un atto unilaterale recettizio e, conseguentemente, deve pervenire ai condomini, o ai conduttori allorché ne abbiano diritto, entro i termini prescritti dalla legge o dal regolamento di condominio.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno. L’ordine del giorno incide sulla validità della relativa assemblea, poiché i condomini devono partecipare all’assemblea informati di quanto dovranno decidere. Non è necessaria, però, un’analitica e minuziosa elencazione degli argomenti da trattare, essendo sufficiente che siano indicati con termini essenziali, tali da essere comprensibili per tutti l’importanza e il tenore di quanto si dovrà deliberare.

Qualora l’assemblea stabilisca di dibattere ugualmente un argomento, non ben specificato nell’ordine del giorno, la partecipazione alla discussione e alla susseguente deliberazione preclude al condomino, che non abbia sollevato eccezioni, di poter impugnare la delibera, adducendo l’incompletezza dell’ordine del giorno. Una volta riunitisi i condomini nel giorno, nell’ora e nel luogo dove è convocata l’assemblea, di norma a maggioranza, eleggono il presidente e il segretario. La figura del presidente era prevista nel testo dell’art. 67 disp. att. cod. civ. del 1942; la riforma della normativa del condominio, introdotta con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, ha modificato l’articolo de quo eliminando il riferimento al presidente. Ritengo, tuttavia, che, per analogia con quanto disposto per gli enti collettivi (cfr. art. 2375 (?) cod. civ.), la nomina del presidente sia necessaria per la posizione di direzione della discussione assembleare e di responsabilità che deve assumere in relazione ad alcune decisioni da adottare seduta stante. Ma, considerato che la norma non ne prevede espressamente la nomina, se l’assemblea non vi proceda, questa circostanza non dovrebbe produrre effetti negativi sulla validità delle delibere assunte. Il presidente, constato il quorum costitutivo, per la validità dell’assemblea, per la presenza, di persona o per delega, dei condomini, ne dichiara la validità, riportando a verbale il loro nominativo e il corrispondente valore millesimale.
Il novellato art. 67 disp. att. cod. civ. dispone che, nei condomini il cui numero di condomini sia superiore a venti, nessuno di essi può essere portatore di un numero di deleghe superiore a un quinto dell’intera compagine e dei millesimi del fabbricato.
A prescindere dalle difficoltà operative che in alcune fattispecie si creano, per esempio, qualora un solo condomino sia proprietario di più unità immobiliari, per un valore superiore a duecento millesimi, il legislatore ha desunto la norma dagli arresti degli Ermellini che, confermando la validità di una clausola del regolamento di condominio, intendevano garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, allorché il regolamento stesso limitasse il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee (da ultimo: Cass. civ., Sez. VI, 23 marzo 2017, n. 8015).
Terminata l’assemblea, l’ultimo comma dell’art. 1136 cod. civ. prevede che “si rediga” il processo verbale che ha la funzione di documentare la valida costituzione dell’assemblea, il processo formativo e il contenuto delle delibere e, dopo la novella del 2012, ai sensi dell’art. 1129 cod. civ., le brevi dichiarazioni che i condomini hanno voluto rilasciare. La veridicità di questo può essere impugnata avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di proporre una querela di falso (Cass. civ., Sez. VI, 9 maggio 2017, n. 11375); incombe sul condomino, impugnante una delibera, l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal verbale.
Considerato che l’art. 1137 cod. civ. prescrive che possano impugnare le delibere esclusivamente i condomini che sono rimasti assenti all’assemblea, quelli dissenzienti e quelli astenuti, anche in questo caso mutuando la tesi giurisprudenziale, nel verbale devono essere esattamente riportati i nominativi dei condomini dissenzienti e degli astenuti, nonché il valore delle rispettive quote millesimali, non necessitando, per la validità delle delibere, che siano riportati i nominativi di coloro che hanno votato a favore, potendosi desumere, per differenza, la verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall’art. 1136 cod. civ..
La forma del verbale, deve essere necessariamente scritta dovendo essere riportata nel libro verbale prescritto dall’art. 1129 cod. civ.. È sufficiente la sottoscrizione del presidente e del segretario, che l’ha redatto in seguito alle indicazioni dello stesso presidente, soggetti che non sono, comunque, pubblici ufficiali, ma soggetti privati. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i condomini soltanto qualora costituisca il testo contrattuale di una convenzione stipulata tra loro. Tuttavia se la delibera inerisca a diritti reali dei condomini, il verbale deve essere redatto con forma scritta ad substantiam. Infine si deve rammentare che i verbali, in caso di contestazioni, sono interpretati dall’autorità giudiziaria “secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 cod. civ. e ss., privilegiando, innanzitutto, l’elemento letterale e quindi, soltanto nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, utilizzando gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell’atto.” (Cass. civ., Sez. II, 23 novembre 2016, n. 23903).

di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci
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martedì 14 novembre 2017

Partecipare alle spese: sul venditore l'obbligo risale alla delibera che ha disposto i lavori - Cassazione - 22 Giugno 2017, N. 15547


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CASSAZIONE 22 GIUGNO 2017, N. 15547

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. MANNA  Felice  -  Presidente   
Dott. D’ASCOLA Pasquale  -  Consigliere   
Dott. PICARONI Elisa -  Consigliere  
Dott. ABETE  Luigi  -  Consigliere   
Dott. SCARPA  Antonio  -  rel. Consigliere  
ha pronunciato la seguente:        
                                  
ORDINANZA

sul ricorso 21992-2015 proposto da: 
D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato D. C.; che le rappresenta e difende; 
- ricorrente - 

CONTRO
CONDOMINIO, in persona dell'amministratore M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. P., rappresentato e difeso dall'avvocato G. S.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 284/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 25/02/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.N. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 284/2015 del 25 febbraio 2015. La sentenza impugnata ha rigettato l'appello formulato dallo stesso D.N. avverso la sentenza resa il 18 luglio 2013 dal Tribunale di Avezzano. Il giudizio aveva avuto inizio con ricorso per decreto ingiuntivo presentato dal Condominio (OMISSIS), nei confronti di D.N., relativo al pagamento della somma di Euro 15.174,78 dovuta a titolo di contributo per i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio deliberati nel 2000 ed eseguiti tra il 2000 ed il 2002, avendo poi il D'Incoronato alienato la propria unità immobiliare nel 2003.
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
La Corte d'Appello di L'Aquila nella sentenza impugnata, per quanto qui rilevi, ha dichiarato inammissibile perchè tardiva l'eccezione di prescrizione dell'opponente, poi appellante, D., in quanto avanzata in primo grado non con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ma solo con la comparsa di costituzione del suo nuovo difensore depositata il 30 aprile 2013, ben dopo la maturazione delle preclusioni deduttive. La Corte di L'Aquila ha poi definito infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del D. (ovvero, di suo difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio per cui è causa), essendo lo stesso appellante condomino al momento in cui vennero deliberati i lavori di manutenzione straordinaria, e perciò obbligato alle spese ad essi inerenti, pur non essendo più condomino all'epoca dell'approvazione della delibera di ripartizione dell'aprile 2006.
Il primo motivo di ricorso di D.N. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2937 c.c., in relazione all'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., comma 4. Il ricorrente critica la Corte di L'Aquila per aver erroneamente ritenuto rinunciata tacitamente la prescrizione, avendo eccepito la stessa solo nella comparsa del nuovo difensore. Viene all'uopo citata giurisprudenza concernente la rinuncia implicita o tacita alla prescrizione.
Il secondo motivo di ricorso deduce la contraddittoria motivazione in relazione alla carenza di legittimazione passiva del D. con riguardo alla pretesa creditoria del Condominio (OMISSIS), la quale si basa su una delibera di ripartizione delle spese del 2006, allorchè egli aveva ormai venduto la propria unità immobiliare ai signori R. e V. e non poteva quindi partecipare all'assemblea nè impugnarne la decisione.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Il Condominio (OMISSIS) ha presentato memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Il primo motivo di ricorso denota un evidente difetto dei necessari requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata, in quanto non si confronta con la ratio decidendi di essa.
Dalla lettura del provvedimento, emerge con chiarezza che la Corte d'Appello di L'Aquila non ha ritenuto tacitamente o implicitamente rinunciata la prescrizione (come contesta il ricorrente), ma ha dichiarato inammissibile la relativa eccezione, giacchè formulata non già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ma solo con la comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata il 30 aprile 2013.
La decisione della Corte di L'Aquila è corretta, in quanto la preclusione del convenuto alla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio, ex art. 167 c.c., comma 2, quale appunto è l'eccezione di prescrizione (eccezione in senso stretto: art. 2938 c.c.), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opponente è solo formalmente attore, ma è sostanzialmente parte convenuta, va riferita all'atto di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (arg. da Cass. Sez. L, 28/09/2016, n. 19186; Cass. Sez. L, 14/07/1997, n. 6391).

Il secondo motivo di ricorso è, poi, inammissibile, o comunque infondato.

La doglianza deduce un vizio di contraddittorietà della motivazione e non tiene conto del vigente parametro dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto questo, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che tale vizio va denunciato nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dovendo il ricorrente indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività".
Tale motivo si duole, peraltro, della carenza di legittimazione passiva del D. rispetto alla pretesa creditoria del Condominio, per aver egli già alienato la sua unità immobiliare al momento della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria, fatto esaminato e superato nella sentenza impugnata, la quale ha dato correttamente rilievo alla data della deliberazione di approvazione di tali lavori, allorchè il ricorrente era ancora condomino e perciò era obbligato a contribuire agli esborsi.

Trova qui applicazione ratione temporis, attesa l'epoca di insorgenza dell'obbligo di spesa per cui è causa, l'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, nella formulazione antecedente alla modificazione operata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220. In forza di tale norma, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Dovendosi individuare, ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, quando sia insorto l'obbligo di partecipazione a spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni (ristrutturazione della facciata dell'edificio condominiale)", deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez 6 - 2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654). Tale momento rileva anche per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro.

Questa Corte ha in passato affermato che, poichè, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee (potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato), non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 1, per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio (cfr. Cass. Sez. 2, 09/09/2008, n. 23345; Cass. Sez. 2, 09/11/2009, n. 23686).
Tuttavia, per quanto dapprima detto, obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell'edificio è chi era condomino, giacchè proprietario dell'unità immobiliare poi alienata, al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbligazione. La circostanza della vendita dell'unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori, o comunque prima che il condomino che aveva approvato gli stessi abbia adempiuto ai propri oneri verso il condominio, può impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività ex art. 63 disp. att. c.c., comma 1, ma di certo non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento.

Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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Partecipare alle spese: sul venditore l'obbligo risale alla delibera che ha disposto i lavori - Cassazione - 22 Giugno 2017, N. 15547



Obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell'edificio è chi era condomino, giacchè proprietario dell'unità immobiliare poi alienata, al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbligazione.
La circostanza della vendita dell'unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori, o comunque prima che il condomino che aveva approvato gli stessi abbia adempiuto ai propri oneri verso il condominio, può impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività ex art. 63 disp. att. c.c., comma 1, ma di certo non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento.

Precisa la corte che “tale momento rileva anche per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro”. 
Trova qui applicazione ratione temporis, attesa l'epoca di insorgenza dell'obbligo di spesa per cui è causa, l'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, nella formulazione antecedente alla modificazione operata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220

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martedì 10 ottobre 2017

Balconi in condominio

Si ritiene nulla la delibera condominiale che approvi interventi di manutenzione e/o ricostruzione sui balconi aggettanti. Se si accede a tale soluzione, laddove una delibera di tale portata fosse comunque assunta dall’assemblea di condominio, essa risulterebbe comunque inefficace ed, ineseguibile da parte dell’amministratore.
Relativamente alla trattazione dell’argomento in epigrafe, sembra opportuno citare innanzitutto una nota pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione risalente al 2005 (n. 4806); quest’ultima, sebbene emessa al fine precipuo di comporre il contrasto giurisprudenziale insorto con riferimento ai vizi della delibera in caso di omessa convocazione di un condomino, contiene un’importante elencazione dei criteri di classificazione delle delibere nulle/ annullabili, nonché dei più importanti esempi di delibere che appartengano all’una o all’altra delle predette categoria di invalidità. A tal riguardo, si fa notare la seguente affermazione: “debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale che incidono sui diritti individuali, sulle cose o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini”.

Per quanto qui di interesse, la predetta enunciazione assume la veste di principio generale al quale ricorrere allorquando si discuta di lavori di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto i balconi cosiddetti “aggettanti”. Infatti, tali beni sono ritenuti – da giurisprudenza ormai celebre e consolidata – di esclusiva pertinenza dell’unità immobiliare alla quale accedono e, di conseguenza, nella piena disponibilità del proprietario di questa. In coerenza con tale definizione la stessa Cassazione ha espressamente qualificato i suddetti balconi quali “elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato”, non costituenti “parti comuni dell’edificio” e, pertanto, di appartenenza dei “proprietari delle unità immobiliari corrispondenti” da considerarsi, quindi, “gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta dei frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati” (cfr. Cass. n. 8159 del 7 settembre 1996). Ad ulteriore supporto di quanto or ora riportato, nonché a conferma del fatto che si è configurato un vero e proprio orientamento di legittimità, può servire il richiamo ad una più recente pronuncia nella quale si legge che “i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio” (cfr. Cass. n. 6624 del 30 aprile 2012).
Alla luce di quanto precisato in merito alla natura privata dei balconi “aggettanti” va da sé che le spese per la loro manutenzione e ricostruzione gravino interamente sul proprietario dell’unità immobiliare della quale costituiscono il prolungamento; in proposito la Cassazione ha asserito, nello specifico, che non sussiste per tali tipi di balcone alcuna possibilità di interpretazione estensiva dell’art. 1125 c.c., che disciplina la ripartizione delle spese dei soffitti, delle volte e dei solai, norma che invece si applica in via estensiva ai cosiddetti “balconi incassati” (cfr. Cass. n. 11155 del 24 dicembre 1994), vista la loro funzione di sostegno e copertura del piano sovrastante.
Come già rilevato innanzi, sembra evidente che dalla stessa distinzione tra parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune consegue anche l’individuazione del soggetto responsabile di eventuali danni originatisi dal distacco di porzioni di balcone o da infiltrazioni dallo stesso provenienti.
Secondo quanto finora asserito ed argomentato, in piena conformità alle pronunce della giurisprudenza di legittimità, non si può che ritenere radicalmente nulla la delibera condominiale che approvi interventi di manutenzione e/o ricostruzione sui balconi aggettanti. Se si accede a tale soluzione, laddove una delibera di tale portata fosse comunque assunta dall’assemblea di condominio, essa risulterebbe comunque inefficace (quod nullum est nullum producit effectum) e, pertanto, ineseguibile da parte dell’amministratore. La diligenza professionale dell’amministratore di condominio impone, infatti, la non esecuzione delle delibere nulle, come tali improduttive di effetti giuridicamente rilevanti. Più in chiaro, sul piano pratico, le ulteriori conseguenze della nullità giuridica di una delibera condominiale sono:
  1. la totale inefficacia degli atti esecutivi posti in essere dall’amministratore in ossequio ad essa; egli, infatti, “agendo” su parti di proprietà esclusiva, risulterebbe se non altro sfornito dei poteri rappresentativi e delle attribuzioni legali di cui all’art. 1131 c.c.;
  2. la impugnabilità della stessa senza limiti temporali da parte di chiunque vi abbia interesse;
  3. l’impossibilità di una qualsiasi “sanatoria” o convalida della stessa, costituendo questi rimedio rispettivamente eccezionale e riservato solo agli atti annullabili.
Oltre agli aspetti che concernono l’invalidità della delibera assunta, sembra opportuno affrontare anche altri profili di estrema rilevanza per l’attività dell’amministratore; si pensi alle implicazioni che si possono verificare, in primis, rispetto al compenso straordinario dell’amministratore medesimo, ed in secundis, rispetto al recupero crediti ed alla gestione del conto corrente condominiale. Sul piano generale, occorre tener presente che la giurisprudenza si orienta nel senso di tener distinti i lavori su parti comuni da quelli sui beni comuni.
Nello specifico, con riferimento al primo profilo sopra posto in rilievo, si ricorda che la Suprema Corte, in una vicenda in cui i singoli condomini avevano sottoscritto un unico contratto di appalto, commissionando opere concernenti sia parti di loro esclusiva proprietà sia parti comuni, per un unico prezzo unico da dividere, poi, nei rapporti interni, ha negato il diritto dell’amministratore a percepire una provvigione per la mediazione prestata in relazione alla conclusione dell’operazione limitatamente alle parti di proprietà esclusiva dei condomini asserendo che per queste ultime egli risultava sprovvisto del potere di rappresentanza (cfr. Cass. n. 10419 del 23 ottobre 1997).

Con riferimento invece al potere/dovere dell’amministratore di agire per il recupero delle quote condominiali eventualmente emesse a seguito di interventi manutentivi su parti di proprietà esclusiva (quali risultano essere i balconi “aggettanti”), deve essere segnalata la recente pronuncia della Corte di Cassazione del 12 gennaio 2016 n. 305. La Suprema Corte, in questa occasione, ha statuito che deve essere revocata l’ingiunzione di pagamento per il recupero delle spese dei lavori, se l’assemblea ha deliberato la manutenzione straordinaria anche sui balconi di proprietà esclusiva, senza chiedere l’autorizzazione al proprietario. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, il giudice può sempre rilevare d’ufficio la nullità della delibera a fondamento del provvedimento monitorio, laddove la validità della stessa rappresenti comunque un elemento costitutivo della domanda. Più in chiaro, come si legge nella medesima pronuncia, il divieto di eccepire l’invalidità delle delibere condominiali in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, vale solo nei casi di annullabilità delle stesse, ben potendo invece essere rilevata la nullità quando si controverta in ordine all’applicazione di atti (delibera condominiale) posti a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo reso, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda.



Infine, per quanto concerne gli obblighi dell’amministratore, fissati dall’art. 1129 c.c., in relazione all’utilizzazione del conto corrente condominiale, assume particolare rilevanza l’affermazione che gestione del conto stesso non debba eseguirsi “secondo modalità che possono generare possibilità di confusione fra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini”. Orbene, a ben riflettere, il pagamento di somme afferenti beni di proprietà esclusiva come parti di “quote” confluenti sul conto corrente condominiale provocherebbe un duplice effetto negativo per l’amministratore: da un lato, la deplorata confusione dei patrimoni dei condomini con la gestione condominiale, dall’altro il rischio di utilizzare indebitamente somme esorbitanti la gestione dei beni comuni con conseguente possibilità che si configuri l’illecito di appropriazione indebita di somme di denaro.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi, si condivide il monito espresso da autorevole dottrina in ordine alla necessità di tenere sempre distinte le opere relative a beni comuni e beni esclusivi dei singoli condomini. In particolare, si afferma che “sarebbe sempre auspicabile la stipula di separati contratti di appalto, uno per le parti comuni e tanti altri quante siano le proprietà esclusive interessate dall’intervento di manutenzione”; coerentemente, quindi, “l’amministratore nell’effettuare pagamenti all’appaltatore nella qualità di rappresentante del codominio per i beni comuni dovrà indicare, di volta in volta, il debito al quale riferire l’adempimento, in modo da evitare che a ciascun versamento non segua l’effetto solutorio di una delle distinte obbligazioni, spettando diversamente al condominio o al singolo condomino, convenuto per il pagamento del saldo residuo del rispettivo rapporto di appalto, provare, a norma dell’art. 2697 c.c., il fatto o parzialmente estintivo dedotto.

di Gianni Masullo
Componente CSN ANACI

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martedì 5 settembre 2017

Il revisore ex articolo 1130 bis codice civile

L’articolo 1130 bis, codice civile, in punto “revisore” cita testualmente: “L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà” Emerge immediatamente che il legislatore, nella scelta della terminologia, ha fatto ricorso ad una parola che identifica una figura professionale: il revisore.

Viene richiesto lo stesso quorum (maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio) previsto per delibere di una certa rilevanza quali, ad esempio:
  • la nomina e la revoca dell’amministratore;
  • liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo;
  • deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio;
  • deliberazioni che concernono riparazioni straordinarie di notevole entità;
  • le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater codice civile in materia di tutela delle destinazioni d’uso;
  • innovazioni di cui all’articolo 1120, secondo comma codice civile;
  • deliberazioni concernenti l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni;
  • deliberazioni che autorizzano l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Lo stesso articolo 1130 bis precisa che “la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà”. Tale ultima disposizione non fa altro che sottolineare il fatto che il soggetto incaricato debba necessariamente essere un professionista. A conforto di tale interpretazione si ricordi che l’articolo 1135 comma I n. 1), ancora fa riferimento all’eventualità della retribuzione in riferimento all’amministratore che, a tutti gli effetti, oggi è un professionista.
Il legislatore ha poi precisato che il revisore deve controllare la contabilità. Tale attività rientra nella competenza della professione dei revisori contabili iscritti in appositi registri o, almeno, di altri professionisti iscritti in ordini professionali abilitati a tali attività ai sensi di legge.
Lo scopo, infatti, è quello di controllare l’operato di altro professionista, cioè l’amministratore. Che questi possa essere annoverato tra i professionisti non vi è dubbio. Basti infatti ricordare l’articolo 71 bis disp. Att. Cod. Civ. il quale, di fatto, pone una soglia all’accesso alla professione e requisiti specifici per la conservazione dei requisiti rinviando al DM 140/2014. Anche la Legge 4/2013 va nella stessa direzione. Recentemente il D.L. 14/2017 (convertito in Legge 48/2017) all’articolo 7 comma 1bis, assegna all’amministratore competenze in iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico. Non apparirebbe logico, infatti, che per controllare un professionista possa essere nominato un soggetto non professionista esperto nella materia.
La locuzione “per più annualità specificamente identificate”. La frase potrebbe essere intesa anche per esercizi futuri. In riferimento alle annualità già approvate, invece, valga quanto più avanti indicato.
Al fine di capire se sia legittima o meno la delibera che affida incarico ad un revisore dei conti per le annualità pregresse, occorre capire quale sia la materia sulla quale si è già formata la volontà assembleare e quali effetti abbia prodotto.
Per le spese di manutenzione ordinaria, la nascita dell’obbligazione al pagamento coincide con il compimento effettivo dell’attività gestionale mirante alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune.
Infatti, l’obbligo insorge, ex lege, non appena si compia l’intervento nel nome di un’esigenza collettiva individuata dall’amministratore nelle cui attribuzioni rientra “erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni”
(art. 1130 c.c., n. 3). Tenuto al pagamento è colui che è condomino nel momento in cui la spesa viene erogata (Cassazione Civile, Sez. II, 03.12.2010 n. 24654). Il rendiconto e la relativa ripartizione hanno l’effetto di cristallizzare il debito di ciascun condomino.
Per le innovazione e per le opere aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria. Il pagamento di queste ultime spetta al condomino che è tale nel momento storico in cui la delibera è stata assunta (Cassazione Civile, Sez. II, 03.12.2010 n. 24654). La delibera che ha approvato un criterio di ripartizione delle spese difforme dalla legge è annullabile e, pertanto, deve essere impugnata entro trenta giorni ai sensi dell’articolo 1137 codice civile (cfr Cassazione Civile, Sez. VI 15.12.2011, n. 27016).
Decorso il termine per l’impugnazione, quel determinato ammontare (sia esso generato da manutenzione ordinaria, straordinaria o innovazione) in capo a ciascun condomino, diviene definitivo in ossequio al principio di certezza nei rapporti condominiali.
La delibera può avere l’effetto anche di convalidare attività effettuate dall’amministratore prive di delibera autorizzativa. Infatti, ai sensi dell’articolo 1711 comma I codice civile, qualora il mandatario (qual è l’amministratore) abbia compiuto atti senza autorizzazione, questi producono effetti nei confronti del mandante (quali sono i condomini) nel momento in cui avviene la ratifica. Quest’ultima si verifica espressamente oppure quando l’assemblea ha approvato il rendiconto nel quale viene fatta menzione della spesa sostenuta. In tal caso, la delibera (che è un atto interno ai condomini) ha però effetti giuridici anche verso il terzo (amministratore).
Le delibere non impugnate, pertanto, consolidano i rapporti tra i condomini e tra essi e l’amministratore.
Appare non condivisibile la tesi secondo la quale possano essere modificati con delibera successiva i rendiconti degli anni precedenti. Infatti, la modifica di una delibera legittimamente assunta porta a modificare necessariamente i rapporti di debito dei condomini nei confronti del condominio, rapporti che si sono consolidati definitivamente. Inoltre, se la delibera di modifica dovesse essere assunta a distanza di anni, vi potrebbe essere un collegio deliberante composto da soggetti diversi a seguito delle alienazioni delle unità immobiliari. La decisione assunta da questi produrrebbe effetti nei confronti di soggetti che non sono più condomini e che, da tempo, facevano affidamento sulla certezza delle delibere assunte. Nemmeno potrebbe esservi tenuto il nuovo condomino in quanto non obbligato al pagamento per le motivazioni sopra esposte.
Vi sono, poi, le delibere nulle, quelle, cioè, assunte per eccesso di potere da parte dell’assemblea. Per queste, però, occorrerebbe un incarico ad un legale piuttosto che ad un revisore in quanto è necessario individuare la natura della deliberazione e non la ripartizione della spesa che, conseguentemente, è essa stessa nulla. In caso di mancata revoca della delibera, ciascun condomino potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria.

IN CONCLUSIONE
L’attività del Revisore è diretta alla verifica della rispondenza delle poste, mentre deve considerarsi esclusa ogni altra valutazione di merito rimessa all’assemblea.

L’incarico al revisore per la verifica della contabilità:
  • può avere ad oggetto:
  1. verifica della contabilità effettuata periodicamente nel corso dell’esercizio come da incarico assembleare;
  2. verifica del rendiconto prima della presentazione all’assemblea;
  3. verifica del rendiconto in caso di sua mancata approvazione;
  • parrebbe viziato da nullità (quindi insanabile e, pertanto, impugnabile in ogni tempo anche ben oltre i 30 giorni) in quanto delibera viziata da eccesso di potere da parte dell’assemblea qualora abbia ad oggetto la verifica delle ripartizioni delle spese (ordinarie e straordinarie) ormai già consolidate; la delibera avrebbe infatti ad oggetto un incarico, comportante una spesa, per una verifica che non potrebbe portare ad alcuna modifica dei rendiconti, stante l’immutabilità degli stessi successivamente all’approvazione;
  • può avere ad oggetto la verifica della contabilità degli anni precedenti esclusivamente per accertare la sussistenza (o meno) di dolo o colpa grave del mandatario (Trib. Milano Sez. VIII, 27- 06-2005) oppure in caso di caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite (art. 266 c.p.c.).
Non sembrerebbe idoneo l’incarico al revisore in caso di delibere nulle aventi ad oggetto l’approvazione di spese eccedenti il potere dell’assemblea (ad esempio per opere effettuate nelle unità immobiliari private). In tal caso, infatti, occorrere accertare la nullità della delibera con conseguente restituzione degli importi indebitamente versati i cui importi, però, risultano dallo stato di ripartizione.

di Edoardo Riccio
Presidente ANACI VCO Verbano Cusio Ossola 
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martedì 16 maggio 2017

Ripartizione delle spese della scala e dell’ascensore

L’approvazione delle spese e del relativo riparto, sia per quanto attiene a quelle preventivate, sia per quanto attiene a quelle a consuntivo, deve avvenire in assemblea con una delibera assunta dalla maggioranza degli intervenuti, rappresentanti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio condominiale.

Il legislatore del 1942, introducendo, con l’art. 1117 codice civile, la materia del condominio, non ne specifica la natura, né vi ha provveduto il legislatore del 2012 con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, mentre la giurisprudenza lo ha ritenuto un mero ente di gestione delle cose comuni, sprovvisto di personalità giuridica. Il precitato articolo 1117 indica soltanto i beni condominiali che, si presumono, comuni a tutti i partecipanti al condominio, ben potendo una parte, però, essere di proprietà esclusiva di un singolo (per esempio, l’ultima rampa di scale). In ogni caso si tratta di una rilevante specificazione che costituisce la base di valutazione dei beni, strutturali e tecnologici, e dei servizi condominiali sia da parte degli stessi condomini sia da parte dell’amministratore del condominio.
  • LE SPESE CONDOMINIALI
Considerato che tutti i beni comuni sono collegati strutturalmente e funzionalmente alle unità di proprietà esclusiva e sono a queste strumentali (Cass. civ., Sez. II, 5 marzo 2015, n. 4501), ne consegue che tutti i condomini devono provvedere alla loro conservazione e, se del caso, al loro miglioramento, con particolare riferimento all’uso e al godimento dei medesimi.
La relativa contribuzione è fondata sulla contitolarità della proprietà dei beni condominiali e l’obbligazione che ne deriva è una obbligatio proter rem, alla quale nessuno può sottrarsi ai sensi dell’art. 1118 codice civile.
Le spese, e il correlato riparto tra i condomini in forza del valore della quota millesimale di ciascuno, sono disciplinate dall’art. 1123 codice civile. Va, innanzitutto, ribadito che quest’ultimo articolo è un articolo derogabile e pertanto il criterio, ivi indicato, può essere sostituito con un altro, purché deliberato e accettato dall’intera compagine condominiale, nessun condomino escluso.
Se, viceversa, una clausola contrattuale del regolamento allegato ai contratti di compravendita o approvato in assemblea da tutti i condomini indistintamente, e dagli stessi sottoscritto, non prospetta un criterio derogativo di quello stabilito dall’art. 1123 codice civile, i condomini e l’amministratore devono attenersi a questo.
L’approvazione delle spese e del relativo riparto, sia per quanto attiene a quelle preventivate, sia per quanto attiene a quelle a consuntivo, deve avvenire in assemblea con una delibera assunta dalla maggioranza degli intervenuti, rappresentanti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio condominiale, seppure per le sole spese concernenti la manutenzione ordinaria dei beni comuni e l’esercizio dei servizi condominiali; per le spese inerenti alla manutenzione straordinaria di notevole entità delle cose comuni, la delibera deve essere adottata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea rappresentante almeno la metà del valore millesimale dello stabile condominiale, eccettuate specifiche fattispecie inerenti, tra l’altro, alla normativa concernente il risparmio energetico. Tuttavia, in caso di vendita di una unità immobiliare, se nel condominio siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento dell’assunzione della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2013, n. 8782).
Si rammenta che, per quanto attiene alle spese di manutenzione ordinaria, queste hanno il loro momento costitutivo nell’esecuzione degli interventi programmati o resisi necessari nelle more della gestione.
La manutenzione straordinaria inerisce, tra l’altro, alle opere necessarie per rinnovare, sostituire e integrare parti degli impianti tecnologici (Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1510).
Come è noto, l’art. 63 disp. att. codice civile, inerisce alla responsabilità solidale tra acquirente e alienante sino a che non sia inviata copia autentica del contratto di compravendita all’amministratore.
Si deve, altresì, osservare come la suddetta solidarietà inerisca, esclusivamente, alla gestione in corso al momento dell’atto di compravendita e a quella immediatamente precedente; nulla rileva la circostanza che l’amministratore abbia indicato nel riparto consuntivo anche il debito delle annualità precedenti, che rimane ad esclusivo carico dell’alienante. Inoltre tale norma vale solo per la successione di proprietà inter vivos, in quanto la successione mortis causa determina l’addebito dell’intera somma dovuta dal de cuius a tutti i suoi eredi poiché questi subentrano, a titolo universale, nella identica posizione giuridica ed economica del loro dante causa, sempre che non abbiano rinunciato all’eredità o l’abbiano accettata con beneficio d’inventario.
I soggetti obbligati al pagamento sono gli effettivi titolari dei diritti reali delle singole unità immobiliari, costituenti il condominio; i nudi proprietari devono pagare le spese per la manutenzione straordinaria delle parti e degli impianti comuni, mentre gli usufruttuari, così come i titolari dei diritti di uso e di abitazione, ai quali si applica la normativa inerente all’usufrutto ex art. 1026 codice civile, devono pagare le spese della gestione amministrativa ordinaria; la ripartizione tra costoro deve essere specificata nel riparto preventivo e consuntivo allegati al rendiconto annuale.
Il nudo proprietario è solidamente responsabile con l’usufruttuario per l’eventuale morosità di questi e viceversa in forza dell’ultimo comma del novellato art. 67 disp. att. codice civile.
Il secondo e il terzo comma dell’art. 1123 codice civile, apparentemente sembrano stabilire il medesimo principio. Viceversa, il legislatore ha voluto individuare due differenti fattispecie.
Con il secondo comma il legislatore ha disciplinato il godimento, da parte di ciascun condomino, dei beni comuni, affinché la spesa relativa, addebitabile a questi, sia proporzionata al loro uso che il singolo effettua, dovuto da un loro maggior logorio. Le ipotesi più frequenti sono rappresentate dall’uso dell’ascensore per chi abita i piani alti dello stabile o dall’uso dell’impianto di riscaldamento dovuto all’inserimento negli appartamenti, per esempio, dell’ultimo piano dello stabile di un maggior numero di elementi radianti.
Il concetto di uso del bene si riferisce a un suo uso potenziale e astratto e non al suo godimento effettivo, che il singolo può trarne (App. Ancona 29 marzo 2016, in Leggi d’Italia), anche per suo proprio soggettivo stile di vita.
Il terzo comma dell’art. 1123 codice civile, introduce il concetto del così detto condominio parziale basato sulla delimitazione dell’appartenenza di un determinato bene soltanto a un gruppo di condomini con esclusione degli altri; si pensi, ad esempio, a una chiostra che fornisca aria e luce soltanto ad alcuni appartamenti, ma non a tutti quelli che costituiscono l’edificio condominiale.
Indipendentemente dalla qualificazione “comune” di un bene, fornita dal regolamento condominiale, è necessario verificarne la concreta destinazione d’uso, in quanto se finalizzata all’utilità esclusiva di una porzione dello stabile, soltanto i proprietari di questa devono sopportarne le spese manutentive (Cass. civ., Sez. II, 2 marzo 2016, n. 4127).
L’obbligazione non è più propter rem, ma propter utilitatem, come afferma Antonio Scarpa (Immobili e proprietà n. 7/2016, pag. 439).
L’art. 1123 codice civile costituisce il principio generale inerente ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali; tuttavia, lo stesso legislatore ha voluto disciplinare, direttamente, alcune fattispecie, quali le scale e gli ascensori (art. 1124 codice civile), i solai (art. 1125 codice civile), i lastrici solari e le terrazze a livello (art. 1126 codice civile). Questi articoli non sono altro che i corollari dei principi previsti nell’art. 1123 codice civile e si rammenta che sono tutti derogabili, per cui una convenzione, assunta da tutti, indistintamente, i partecipanti al condominio, può stabilire un criterio ad hoc.
Infine, si rammenta che tutti i condomini sono obbligati a corrispondere le spese che l’amministratore ha sostenuto ai sensi del secondo comma dell’art. 1135 codice civile, limitatamente, però, a quelli inerenti all’eliminazione dei pericoli che abbia potuto causare e non anche alla sua manutenzione e/o al suo risanamento, per esempio, devono essere pagate le spese di rimozione delle parti pericolanti di un cornicione ammalorato, ma non il suo ripristino.
  • LE SCALE
L’art. 1117 del codice civile annovera, tra le parti comuni dell’edificio, anche le scale, indicandole come necessarie all’uso comune. Queste, quando il contrario non risulti dal titolo, sono sempre comuni a tutti i condomini, sia che vengano, o meno, utilizzate da tutti: occorre, infatti, avere riguardo al servizio generale che dette strutture prestano all’insieme dell’edificio (Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2015, n. 4372).
Proprio per tale motivo il diritto sulla scala viene esercitato anche dal proprietario di una unità immobiliare sita al piano terreno, e che abbia, altresì, accesso diretto dalla pubblica strada. Del resto la scala è un bene accessorio del condominio e non un bene pertinenziale.
Considerato che le scale presentano una qualche peculiarità, il legislatore ha voluto specificare, con maggiore precisione, il criterio di ripartizione delle spese per la loro manutenzione considerato che sono utilizzate in modo differente da coloro che abitano ai diversi piani dell’edificio.
Il legislatore ha fissato, dunque, il criterio in base al quale la spesa va ripartita per metà in ragione dell’altezza del piano e per metà in ragione del valore millesimale di ogni unità immobiliare (Cass. civ., Sez. II, 14 luglio 2015, n. 14697).
La giurisprudenza aveva utilizzato, per analogia, tale criterio di suddivisione anche per le spese che ineriscono alla funzionalità dell’impianto dell’ascensore.
Infatti, questo era ed è indicato tra i beni comuni nell’art. 1117 codice civile, ma poi non era più citato in altri articoli; considerato che la funzione dell’ascensore è identica a quella delle scale, quale mezzo di salita ai piani superiori, il criterio della suddivisione delle spese deve essere lo stesso. Il legislatore del 2012 ha posto rimedio a tale “svista”. Per scala si devono intendere i muri perimetrali, i pianerottoli, i gradini, la ringhiera, le finestre e via discorrendo.
  • L’ASCENSORE
L’impianto dell’ascensore è uno dei mezzi di risalita più diffusi in tutto il mondo, sviluppatosi anche sotto il profilo tecnologico; il legislatore, dunque, è dovuto intervenire, sempre di più, per garantire al massimo la sicurezza dell’installazione e della sua gestione nonché per consentirne il maggior uso, soprattutto, ai fini sociali.
Ha, dunque, disposto una serie di norme tecniche, in particolare per la manutenzione periodica e straordinaria dell’impianto, prescrivendo altresì sanzioni, anche di natura penale, per coloro che le trasgrediscono, allo scopo di assicurare agli utenti una sicura praticabilità. Non solo, ha derubricato l’innovazione a miglioria per la sua installazione ex novo per agevolarne l’applicazione a favore dei condomini diversamente abili, tra i quali, a ben diritto, possono collocarsi le persone molto anziane. L’impianto deve garantire e tutelare la vita e, comunque, l’incolumità fisica di coloro che lo utilizzano, ai sensi dell’art. 32 Costituzione, considerato che la proprietà privata deve avere anche una funzione sociale, ex art. 42 Costituzione. Per questo motivo è stato oggetto di specifiche normative, in particolare, il d. m. 22 gennaio 2008, n. 37 e il d. P. R. 19 gennaio 2015, n. 8.
Il d. m. n. 37/2008, citato, all’art. 1, n. 2f, recita: […] impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; […].
L’art. 8, n. 2, espone: Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia […].
  • LA NOVELLA DEL 2012
Se correttamente il legislatore ha inserito gli ascensori nella normativa di cui all’art. 1124 codice civile, alcune altre sue modifiche appaiono, per lo meno, discutibili.
Innanzi tutto, il termine “esclusivamente”, introdotto nel comma I, appare superfluo, considerata la ratio della norma, che costituisce, ut supra dedotto, una peculiarità del disposto dell’art. 1123 codice civile.
Inoltre, il termine “ricostruzione” è stato sostituito da “sostituzione”; orbene, se questo è idoneo per quanto inerisce all’impianto dell’ascensore, dalla cabina al quadro elettrico, non è consono per le scale, che possono essere ricostruite, come disposto dal legislatore del 1942.
In ogni caso la sostituzione del vecchio ascensore, o di parti di esso, per esempio, del motore, della puleggia di trazione, del limitatore di velocità o del dispositivo di caduta, non costituisce una innovazione, considerato che non viene mutata né la funzione originaria dell’ascensore, né la sua consistenza materiale.
Nel comma II, il legislatore avrebbe dovuto inserire espressamente anche i garage privati, realizzati, sempre più frequentemente, nel sottosuolo dello stabile; considerata la eadem ratio, si può applicare, per analogia con le cantine, anche a questi manufatti il comma de quo.
Nulla è riferito in relazione all’installazione ex novo dell’ascensore in stabili già esistenti. Il legislatore, esattamente, non ha provveduto, considerata l’equivalenza dell’opera con le fattispecie previste dall’art. 1120, comma II, codice civile in tema di innovazioni.
Neppure è citata la particolare installazione ex novo, a favore dei differentemente abili, in quanto prevista dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13.
La succitata legge n. 13/1989, integrata dalla successiva legge 27 febbraio 1989, n. 62, concerne l’abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei diversamente abili, favorita anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18. La legge n. 13/1989 non ha tra l’altro considerato l’ascensore in modo isolato, bensì quale oggetto inserito in un edificio e, di conseguenza, ha previsto che anche l’accesso allo stesso non deve avere barriere ad ostacoli che ne impediscano o ne rendano gravoso l’uso ai disabili (ad esempio l’installazione di nuove rampe prive di gradini).
La spesa per l’installazione di un nuovo ascensore, o comunque per l’esecuzione di opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche, deve essere ripartita tra tutti i condomini, compresi quelli le cui proprietà sono site a piano terreno, acquisendo l’intero stabile per tale intervento un maggior valore.
La legge di cui trattasi si preoccupa, quindi, da una parte di imporre l’installazione di ascensori negli stabili condominiali nuovi e dall’altra di abolire “le barriere architettoniche” negli edifici già esistenti consentendo, all’art. 2, che le relative delibere assembleari siano adottate con la maggioranza di cui all’art. 1136 del codice civile, comma secondo, essendo uno strumento diretto a favorire l’accesso ed il transito dei disabili attraverso l’edificio.
Ad ogni condomino è inoltre permesso di godere successivamente dell’ascensore, partecipando alle spese di esecuzione e manutenzione, ex art. 1121, comma III, codice civile.
  • I CASI PRATICI
A) Beni comuni
Le scale e l’ascensore sono certamente beni comuni; le prime perché sono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato (Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2015, n. 4372, citata) e il secondo poiché espressamente richiamato come tale dal n. 3 dell’art. 1117 codice civile, salva una diversa previsione contrattuale (Cass. n. 14697/2015, citata). Tra l’altro, la semplice circostanza che uno stabile sia dotato di più scale, non fa ritenere la piena autonomia e l’indipendenza strutturale e funzionale delle singole porzioni del fabbricato (Cass. civ., Sez. II, 21 maggio 2015, n. 10483).
La comproprietà di questi beni è di tutti i condomini, anche di coloro che hanno l’appartamento al piano terreno, in quanto servono anche per accedere al tetto, per esempio, per la sua manutenzione o per la riparazione dell’antenna tv centralizzata, considerato che l’uso che se ne fa non è quello effettivo, ma quello potenziale, come già dedotto (Cass. civ., Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8277); ne discende che pagano le spese per la loro manutenzione anche i condomini che abbiano mantenuto vuoto e non locato il loro alloggio (Lino Salis, Condominio, in NN. DI, III, 1959, 1139). Il concorso alle spese è, d’altronde, rapportato alla loro quota millesimale, calcolata solo sul valore dell’appartamento senza alcun riferimento all’altezza del piano.
Considerato che la scala è un bene comune, è illegittimo realizzare una chiusura d’accesso all’ultima rampa, anche se l’unità immobiliare servita è di proprietà esclusiva (Cass. civ., Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 4664).

B) Manutenzione e adeguamento
La manutenzione dei beni, e degli impianti comuni, consiste nel complesso delle opere che servono a garantire le loro costanti efficienza e funzionalità; si distingue in manutenzione ordinaria, inerente agli interventi che sono finalizzati a impedirne il deterioramento, e in manutenzione straordinaria che ha lo scopo di restituirne loro l’originaria funzionalità.
La ripartizione delle spese sono correlate al maggiore logorio che subiscono per opera dell’uso che i condomini dei piani superiori ne fanno.
Per quanto attiene all’ascensore, la manutenzione concerne, non solo, la cabina, le porte di piano o le funi, ma anche il volume tecnico contenente gli ingranaggi.
Per quanto attiene alle spese relative, la dottrina e la giurisprudenza non sono sempre concordi nell’applicare il criterio previsto dall’art. 1124 codice civile, prevedendo, alcuni autori, una ripartizione ai sensi del secondo comma dell’art. 1123 codice civile, in particolare per quanto attiene alle spese di illuminazione delle scale (Branca - Terzago).
L’adeguamento dell’impianto, alle nuove disposizioni di legge, serve per garantire la sicurezza della vita umana e l’incolumità delle persone e, trattandosi di norme di interesse pubblico, non sono derogabili dall’assemblea, neppure con una delibera all’unanimità della compagine condominiale.
Riguarda l’aspetto funzionale dell’impianto, poiché sono relative all’esecuzione di opere nuove e di nuovi dispositivi e all’introduzione di nuovi elementi strutturali; devono, pertanto, essere inserite tra le spese di manutenzione straordinaria. Roberto Triola osserva che, se l’art. 1124 codice civile si applichi alla sostituzione dell’impianto, a maggior ragione si applica per interventi di minore portata.
Se, per contro, sia conseguente a gravi vizi, per i quali opera la garanzia di cui all’art. 1669 codice civile, la stessa grava sull’appaltatore, anche quale risarcimento per equivalente, senza che abbia rilievo l’esiguità della spesa occorrente per il relativo ripristino.

C) La responsabilità extracontrattuale
Il custode dei beni comuni è il condominio e, per questo, il suo amministratore, che ne è il legale rappresentante, ai sensi dell’art. 2051 codice civile.
L’amministratore deve costantemente vigilare che i beni comuni siano conservati in modo da risultare sempre efficienti e, in particolare l’impianto dell’ascensore, che deve conservare costantemente un sicuro funzionamento, adeguandolo alle norme di sicurezza, di volta in volta emanate, e deve essere sottoposto ai controlli periodici di legge.
Innanzi tutto si deve ricordare che custode è colui che usa, anche indirettamente, la cosa in custodia e che ha il dovere giuridico di controllare le eventuali conseguenze dannose che da questa possano derivare (Cass. civ., Sez. III, 24 aprile 2014, n. 4277); una fattispecie concernente l’amministratore è la vigilanza a che l’ascensore si fermi al piano correttamente, senza dislivello alcuno.
È necessario, però, che il danneggiato provi: a) il danno concretamente subito ed economicamente valutabile; b) il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
Infatti, affinché sia risarcibile un danno ex art. 2051 codice civile, devono sussistere tre elementi: il fatto, il nesso causale e la colpa o il dolo.
Pertanto, l’azione o l’omissione del custode devono essere rapportate al danno verificatosi da un nesso di causalità, che deve essere rigorosamente provato dal danneggiato (Cass. civ., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18865).
Il nesso causale può essere escluso da un caso fortuito intervenuto e dal fatto di un terzo, ricompreso lo stesso danneggiato.
Deve trattarsi di un evento anomalo o straordinario, tale da considerarsi quale causa esclusiva del danno provocato, per esempio, una forte pioggia intensa (Cass. civ., Sez. III, 24 marzo 2016, n. 5877).
Questo principio si applica nell’ipotesi di comportamento negligente dello stesso danneggiato, per esempio, un infortunio accaduto a una condomina, che, disattenta, sia inciampata non accorgendosi del dislivello tra il piano della cabina dell’ascensore e quello del pianerottolo (Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2016, n. 12895), ovvero ad altra che sia scivolata sulle scale, incidente causato, però, dalla scivolosità delle sue scarpe (Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2016, n. 12744).
L’illecito omissivo discende dall’obbligo giuridico di impedire un evento dannoso o da un dovere negoziale che imponga di attivarsi per il medesimo scopo (Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2016, n. 3506), fattispecie queste che si applicano all’amministratore di condominio.
Si deve osservare che il risarcimento dei danni, dovuti al terzo, costituisce un debito solidale ex art. 1292 codice civile, non derivando da un contratto, per il quale è prevista la parziarietà tra i condomini (Cass. civ., Sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1674). Per tali spese sussiste, quindi, la solidarietà prevista dall’art. 2055 codice civile (Cass. civ., n. 1674/2015, citata).

di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci  
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