La legge 13/1989 persegue attraverso la tutela dell’interesse particolare dell’invalido un interesse generale alla accessibilità agli edifici.
È consentita l’installazione del servoscala a spese del portatore di handicap, anche se non tutti i condomini sono favorevoli alla presenza del dispositivo all'interno di uno spazio comune.
Questo quanto stabilito dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n.3858/2016.
Questo quanto stabilito dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n.3858/2016.
La normativa in materia di eliminazione delle barriere architettonica persegue infatti, attraverso la tutela individuale dell'invalido, un interesse generale all'accessibilità degli edifici.
In particolare, con riferimento all'installazione di impianti provvisori del tipo servoscala, la legge consente al portatore di handicap di superare il rifiuto del condominio e di installare a sue spese l'impianto o altre strutture mobili, ovvero di modificare l'ampiezza delle porte di accesso.
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