lunedì 14 marzo 2016

Corte Suprema di Cassazione 3858/2016 II Sezione Civile


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott.  VINCENZO MAZZACANE - Presidente -
Dott.  LORENZO ORILIA - Consigliere -
Dot.  ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -
Dott.  ELISA PICARONI - Rel.  consigliere -
Dott.  MAURO CRISCUQLO - Consigliere -

ha pronunciato la sequente

SENTENZA

sul ricorso 9544-2011 proposto da:  XXX  elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO DELL'ACQUA;

- ricorrente -

contro

XXX
- intimati -

  • avverso la Sentenza n. 39/2011 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 03/02/2011;
  • udita la relazione della Causa svolta della pubblica udienza  del  09/12/2015  dal  Consigliere Dott.  ELISA PICARONI;
  • udito   l'Avvocato   CILIUTTI   Maria   R.,   con   delega dell'Avvocato    DELL'ACQUA    Carlo,    difensore    del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
  • udito  il  P.M.  in  persona  del  Sostituto  Procuratore Generale  Dott.  ALBERTO  CELESTE  che  ha  concluso  per l'accoglimento del ricorso.



1. - E' impugnata la sentenza del Tribunale di Asti, depositata il 3 febbraio 2011, che ha accolto l'appello proposto da       XXX     e      XXX      avverso la sentenza del Giudice di pace di Asti e nei confronti di  XXX .

1.1. - Il giudizio di primo grado aveva accolto 1a domanda con la quale il sig.   XXX     aveva chiesto che il condomino -   XXX    - nel Cui interesse era stato installato il servo scala - collocasse sul pianerottolo di sua pertinenza il relativo seggiolino, dopo 1'uso, deducendo che la presenza del seggiolino sugli ultimi tre gradini del quarto piano della scala condominiale determinava una riduzione del calpestio (40 centimetri su complessivi 98 centimetri) e un pericoloso ostacolo.

A seguito della morte del convenuto, si erano costituiti in proprio e nella qualità di eredi i sigg. XXX e XXX

1.2. - Il Giudice di pace aveva ritenuto che le denunciate modalità  di  uso  del  servo  scala  alteravano,  in  effetti, l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, e condannava i convenuti a collocare il seggiolino sul pianerottolo di loro pertinenza.

2. - Il Tribunale, investito dal gravame proposto dai sigg.   XXX      e   XXX   , riformava la decisione rilevando che l'ingombro provocato dal seggiolino del servo scala riguardava soltanto  gli  ultimi  tre-quattro  gradini  della  scala,  e  che pertanto doveva ritenersi tollerabile la corrispondente, mode-
sta compressione del diritto del sig.     XXX      al pari uso della casa comune.

3. - Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso      XXX           sulla base di tre motivi.

Sono  rimasti  intimati         XXX             e   XXX    .

Considerato in diritto


1. - Il ricorso é infondato.

1.1. - Con il primo motivo é dedotta nullità della sentenza per mancato rilievo del difetto di legittimazione e di interesse ad agire degli appellanti, i quali non avevano titolo per far valere un diritto strettamente legato alla condizione di portatore di handicap del premorto sig.      XXX

Il ricorrente, che assume la carenza di interesse ad agire in capo ai sigg    XXX   sin dalla costituzione nel giudizio di prime grado, contesta che il Tribunale sia addivenuto alla decisione nel merito della controversia sulla base di    una    inamissibile    generalizzazione    del    diritto all'installazione ed all'uso del servo scala.

1.2. - La doglianza é infondata.

1.2.1. - Nelle controversie in materia di uso di dispositivi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 2, comma 2, della legge n. 13 del 1989, tra i quali dispositivi é compreso il servo scala, la legittimazione a resistere in giudizio ed il correlato interesse deve essere riconosciuta in capo agli eredi del portatore di nel cui interesse il dispositive era state installato. 

La finalità pubblicistica sottesa alla normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, espressione a sua volta del principio di solidarietà, che consente di ritenere irrilevante, ai fini della installazione di dispositivi inamovibili di accesso negli edifici, l'esistenza di condomini disabili (Case., sez. 2*, sentenza n. 18334 del 2012, in materia di ascensore), impedisce di configurare il diritto al mantenimento e all'uso dei dispositivi cosiddetti provvisori, ovagié installati, come diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso.

La normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche   persegue   infatti,   attraverso   la   tutela dell'interesse particolare de1l'invalido, un interesse generale alla accessibilità agli edifici.

1.2.2. - Con riferimento alla installazione degli impianti cosiddetti provvisori, del tipo servo scala, l'art. 2, coma 2, della legge n. 13 del 1989, prevede una forma di autotutela, consentendo al portatore di handicap di superare il rifiuto del condominio e di installare a sue spese servo scala o altre strutture mobili, ovvero di modificare l’ampiezza delle porte d'accesso. Ai fini della installazione del dispositivo antibarriera é pertanto necessaria la presenza di un soggetto residente portatore di handicap, anche in funzione della erogazione  di  contributi  pubblici.  Tuttavia,  se  la  genesi dell'innovazione in autotutela é strettamente legata alla persona  affetta  da  minorazione,  non  altrettanto  é  a  dirsi dell'uso del dispositivo, che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio, dovendosi in ogni case ritenere che la funzione antibarriera - realizzata can il contributo pubblico - non venga meno con la persona nel cui interesse il dispositivo é stato installato.

Sulla base di tali considerazioni, che inducono ad escludere la configurabilità di un "diritto personalissimo" all'uso dell'impianto, si deve concludere che nel caso di specie i convenuti     XXX        e    XXX       costituiti nel primo grado di giudizio a seguito del decesso del congiunto e XXX
originario convenuto     XXX     , fossero legittimati a proseguire il processo in quanto eredi del predetto, e al contempo portatori di un interesse proprio alla definizione della controversia in tema di uso del dispositive servo Scala, in quanto condomini e potenziali utilizzatori delle stesso.

2. - Con il secondo motivo é dedotto vizio di motivazione, in assunto contraddittoria ed illogica.
Si contesta l’erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice d'appello, che avrebbe frainteso il contenuto della decisione di primo grado, nella quale si faceva riferimento alla collocazione del seggiolino in stato di quiete, fermo restando le modalità di uso del servo scala.

2.1. - La doglianza é infondata. Il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado sul duplice rilievo della tollerabilita dell'ingombro causato dal seggiolino del servo scala e della richiamata valutazione tecnica espressa  dal  CTU,  secondo  il  quale  lo  spostamento  del seggiolino sul pianerottolo antistante l'abitazione dei sigg. XXX comportava un innalzamento della guida di scorrimento    che    avrebbe    compromesso    la    sicurezza dell'impianto.
La motivazione resa dal giudice d'appello risulta esaustiva ed immune da vizi logici, dovendosi peraltro rilevare che il motivo di ricorso difetta di autosufficienza in quanto non contiene la riproduzione degli atti (sentenza di primo grado, atto di appello) dai quali in tesi sarebbe desumibile il denunciato travisamento.

3. - Con il terzo motivo e dedotta violazione e falsa applicazione  di  norme  di  legge,  che  il  ricorrente  indica, nell'illustrazione del motivo, negli artt. 1102, 1120 e 1121 cod. civ. e nella legge n. 13 del 1989. Si contesta la pertinenza del richiamo effettuato dal Tribunale  alla  disciplina  delle innovazioni  e,  in particolare, della installazione dell’ascensore, evidenziando in ogni caso che la norma contenuta ne11art. 2,.comma 3, della legge n. 13 del 1989 avente ad oggetto il superamento delle barriere architettoniche fa salvo il disposto degli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma cod. civ.

3.1. - La doglianza é infondata.
Il richiamo operato dal Tribunale alla normativa contenuta nella legge n. 13 del 1989 e alla disciplina delle innovazioni é pertinente, vertendosi in tema di dispositivi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche installati in condominio. La domanda dell'odierno ricorrente, attore in primo
grado, aveva infatti ad oggetto 1'uso del dispositive servo scala da parte del condomino   XXX            in assunto lesivo del diritto dell’attore al1'uso delle scale, parti comuni del1'edificio.

Come già rilevato, il Tribunale ha escluso la lesività dell'ingombro  determinato  dal  seggiolino  del  servo  scala  in posizione  di  quiete,  ritenendo  non  compromesso  l'uso  delle scale da parte degli altri condomini, ed ha ritenuto tollerabile il disagio provocato dal restringimento del piano di calpestio, alla stregua del bilanciamento tra esigenze di tutela della proprietà e principio solidaristico, imposto dall'art. 1120, secondo comma, cod. civ.

4. - Il ricorso é pertanto rigettato senza pronuncia sulle spese, in assenza di costituzione degli intimati.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2015.




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