mercoledì 30 marzo 2016

LE OPERE SU PARTI PRIVATE NON DEVONO RECARE DANNO ALLA COSA COMUNE - CASSAZIONE CIVILE SEZIONE SECONDA 05/02/2015, N. 2109

Le opere effettuate su parti private ai sensi dell'art. 1122 codice civile, non devono essere oggetto di modifiche che rechino danno alla cosa comune. 

Per comprendere in cosa consista il danno (ex art. 1122 c.c.) Che preclude la possibilità di eseguire l'opera sulla porzione esclusiva, è doveroso far ricorso all'art. 1120 c.c. , norma che ha individuato gli interessi condominiali che non possono essere lesi neppure con le innovazioni deliberate a maggioranza dall'assemblea condominiale. 

Essa ha vietato "le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico...". 

E' questo il percorso logico che giustifica l'applicabilità dell'art. 1120, alle attività del singolo su cosa propria comunque finalizzate all'uso più intenso della cosa comune. 

Ne è stato consapevole anche il legislatore della riforma del condominio (l. 11 dicembre 2012, n. 220), il quale ha completato l'art. 1122 c.c., recependo nel testo novellato l'insegnamento che aveva già interpretato la norma nel senso suddetto.

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