sul ricorso proposto da:
DONNANGELO Giuseppe, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Fabrizio falvo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Dimitri Goggiamani in Roma, via Trionfale, n. 7032;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO PALAZZO CAPUTO DI RENDE, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. Carlo Paduano;
- contro ricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.
1092/2010 in data 17 dicembre 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l'Avv. Fabrizio Falvo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. - Con atto di citazione in data 2 novembre 2010, Giuseppe Donnangelo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Cosenza il Condominio Palazzo Caputo di Rende per sentire dichiarare nulla la delibera del 9 ottobre 2000 con la quale
l'assemblea condominiale aveva deliberato la demolizione della
parte finale della canna fumaria e la chiusura della medesima,
con ciò pregiudicando il suo diritto all'utilizzo di tale impianto, consolidatosi sin dal 1993, mediante il collegamento
operato con il camino posto in un locale al piano terra di sua
proprietà.
Costituendosi in giudizio, il Condominio contestava la domanda, deducendo che la demolizione della canna fumaria era
stata decisa per l'accertato pericolo di crollo ed in considerazione del mancato utilizzo della medesima da parte dei condomini sin dal 1985, in conseguenza della trasformazione
dell'impianto di riscaldamento da centralizzato in autonomo;
denunciava, inoltre, l'illegittimità del collegamento realizzato dal Donnangelo tra il camino del locale di sua pertinenza
posto a piano terra e la canna fumaria comune, mai autorizzato
dall'assemblea condominiale, ed anzi eseguito di nascosto nonché limitativo del diritto degli altri condomini.
Nell'ambito delle note di cui all'art. 183, quinto comma,
cod. proc. civ., la parte attrice, a parziale modifica della
domanda, avanzava, altresì, richiesta di declaratoria del suo
diritto ad usare la canna fumaria oggetto della delibera impugnata, con condanna del Condominio al ripristino del manufatto.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 870 del 2005, dichiarava nulla la delibera condominiale, dichiarava
l'esistenza del diritto del Donnangelo all'uso della canna fumaria condominiale, dichiarava inammissibile per novità la domanda di condanna al ripristino e condannava il Condominio al
pagamento delle spese del giudizio.
2. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 dicembre 2010, la Corte d'appello di Catanzaro,
in accoglimento del gravame principale proposto dal Condominio
ed in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la
domanda proposta dal Donnangelo, ha rigettato l'appello incidentale di quest'ultimo e ha condannato l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi.
2.1. - La Corte d'appello ha rilevato che i proprietari
delle unità Immobiliari che per ragioni di conformazione
dell'edificio non sono mai stati servizi dall'impianto termico
centralizzato, di cui faceva parte la canna fumaria oggetto di
causa, non sono titolari del diritto di comproprietà
sull'impianto medesimo, perché esso non è legato alle unità
immobiliari dalla relazione di accessorietà, ovvero dal collegamento strumentale, materiale e funzionale, consistente nella
destinazione all'uso o al servizio.
Nel caso di specie - ha proseguito la Corte territoriale -
non è contestato il fatto che il locale di cui il Donnangelo è
proprietario e a tutela del quale ha agito per vedersi riconosciuto il diritto all'utilizzo della canna fumaria, non fosse
servito dall'Impianto termico centralizzato. Il locale in oggetto era infatti adibito a magazzino e dopo l'acquisto il
Donnangelo lo ha ristrutturato, realizzandovi un caminetto che
ha provveduto a collegare alla canna fumaria.
L'appellato - ha concluso la Corte di Catanzaro - al momento della demolizione del tratto della canna fumaria condominiale non era titolare di un diritto di comproprietà condominiale sulla stessa, posto che nessun rapporto di accessorietà esisteva tra la canna fumaria medesima ed il locale del
Donnangelo.
In mancanza di un diritto da far valere, la Corte
d'appello ha conseguentemente rigettato la domanda del Donnangelo volta anche alla declaratoria di nullità della delibera
condominiale che aveva disposto la demolizione di tale bene.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte
d'appello il Donnangelo ha proposto ricorso, con atto notificato il 1 0 febbraio 2011, sulla base di tre motivi.
L'intimato Condominio ha resistito con controricorso.
In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una
memoria illustrativa.
Considerato in diritto
1. - Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1117 cod. civ. per non
avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente il rapporto
di accessorietà tra la canna fumaria e la proprietà del Donnangelo. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe considerato che il Donnangelo è proprietario anche
dell'appartamento sito al quinto piano dello stabile fabbricato "B", stessa ala, del Condominio Caputo, con conseguente pregresso diritto di utilizzo della canna, bene comune secondo
la presunzione di contitolarità di cui all'art. 1117 cod. civ.
A tale unità immobiliare sita al quinto piano sarebbe stato
accorpato come pertinenza il magazzino successivamente acquistato. Il giudice del gravame non avrebbe neppure tenuto conto
che gli impianti relativi all'adduzione dei fumi di scarico,
sia che attraversino proprietà esclusive del singolo sia che
attraversino parti condominiali, costituiscono parti comuni, giacché il criterio distintivo tra impianti comuni e impianti
particolari è determinato non già dalla localizzazione di spazi di comproprietà condominiale, bensì dalla loro destinazione. Sostiene il ricorrente che anche qualora l'unità immobiliare esclusiva fosse sprovvista di radiatori e pertanto non
fruente del servizio di riscaldamento centralizzato, ma attraversata da conduttura dell'impianto, questo sarebbe destinato
al servizio dell'intero edificio e rientrerebbe, comunque,
nella presunzione di contitolarità ex art. 1117 cod. civ., con
conseguente diritto del proprietario della singola unità Immobiliare di usare il bene comune condominiale.
Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1136 cod. civ.) si denuncia che l'impugnata
delibera esorbiterebbe dalle attribuzioni dell'assemblea condominiale. La censura è svolta sul presupposto che
l'appartamento ed il locale magazzino apparterrebbero al medesimo stabile e che il Donnangelo risulterebbe proprietario a pieno titolo di entrambe le unità, allineate verticalmente
sulla stessa ala del fabbricato; e sul rilievo che il diritto
autonomo del ricorrente di godere dell'uso della canna fumaria
rientrerebbe tra i diritti soggettivi sull'uso delle cose comuni e non potrebbe essere interrotto dagli altri condomini.
1.1. I due motivi da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione sono infondati.
Va in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto
ritenuto dal ricorrente, non ha rilievo la titolarità, in capo
al Donnangelo, anche di un appartamento (al quinto piano)
nell'ambito dello stesso fabbricato condominiale, perché nella
specie la controversia attiene all'utilizzo della canna fumaria per il tramite del collegamento operato con il camino posto nel locale magazzino al piano terra di proprietà del medesimo Donnangelo. E la relazione di accessorietà, che si configura come il fondamento tecnico del diritto di condominio, va
considerata, su base reale, in relazione a ciascun piano o
porzione di piano in proprietà esclusiva, senza che a tal fine
abbia rilievo il vincolo pertinenziale creato dal singolo condomino tra più unità immobiliari di sua esclusiva proprietà
all'interno dello stesso edificio condominiale.
Occorre prendere le mosse dagli accertamenti compiuti dalla Corte d'appello: (a) il locale magazzino di cui il ricorrente è proprietario e a tutela del quale ha agito per vedersi
riconosciuto il diritto all'utilizzo della canna fumaria non
era servito dall'impianto termico centralizzato quando questo
era in esercizio; (b) il Donnangelo ha realizzato all'interno
del locale un caminetto che ha provveduto a collegare alla
canna fumaria.
Ritiene il Collegio, in conformità della propria giurisprudenza (Cass., Sez. II, 7 giugno 2000, n. 7730), che il
proprietario dell'unità immobiliare (nella specie, magazzino) che, per ragioni di conformazione dell'edificio, non sia servita dall'impianto di riscaldamento centralizzato, non può legittimamente vantare un diritto di condominio sull'impianto
medesimo, perché questo non è legato alla detta unità immobiliari da una relazione di accessorietà (che si configura come
il fondamento tecnico del diritto di condominio), e cioè da un
collegamento strumentale, materiale e funzionale consistente
nella destinazione all'uso o al servizio della medesima. Il
presupposto per l'attribuzione della proprietà comune in favore di tutti i compartecipi viene meno, difatti, se le cose,
gli impianti, i servizi di uso comune, per oggettivi caratteri
strutturali e funzionali, siano necessari per l'esistenza o
per l'uso (ovvero siano destinati all'uso o al servizio) di
alcuni soltanto dei piani o porzioni di piano dell'edificio.
Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha escluso che
l'utilizzazione della canna fumaria, per lo scarico dei fumi
dal camino realizzato nel magazzino a piano terra, rientrasse
in un'ipotesi di uso frazionato della cosa comune, non essendo
l'impianto termico e la canna fumaria, per oggettivi caratteri
strutturali e funzionali, a servizio di quel locale.
Cade anche la premessa della censura di violazione degli
artt. 1120 e 1136 cod. civ., prospettata sul presupposto di
una condominialità rispetto a quel bene che invece non sussiste.
2. - Il terzo motivo lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Vi si deduce che la Corte d'appello ha riformato la sentenza
di primo grado arrestandosi al secondo motivo di appello, senza esaminare gli altri; e che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante (secondo cui il Tribunale si sarebbe discostato dalle valutazioni del c.t.u.), in realtà il primo giudice ha considerato un possibile intervento di ripristino adeguato e risolutivo del problema sollevato relativamente alla
perdita di fumo proveniente dalla parte terminale della canna
fumaria, e la stessa c.t.u. ha affermato che l'uso della canna
fumaria da parte del Donnangelo non ha determinato alcuna interferenza né sulla sicurezza né sulla stabilità del bene e
del fabbricato.
2.1. - Il motivo è infondato.
Il rigetto dell'appello incidentale del Donnangelo, avente
ad oggetto la statuizione della sentenza di primo grado che
aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripristino dei
luoghi, deriva infatti dall'accoglimento del primo motivo di
gravame del Condominio, comportante, come logica conseguenza,
la reiezione della pretesa azionata in giudizio dal Donnangelo.
Il che, evidentemente, assorbe l'esame dell'ulteriore censura in ordine alle questioni relative alla sicurezza e alla stabilità della canna fumaria pur dopo l'uso fattone dal Donnangelo.
3. - Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.700, di cui euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre
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