Cassazione, sez. II, 30.5.2013, n. 13627
La Suprema Corte ribadisce il principio secondo il quale eventuali errori relativi alla contabilizzazione e rendicontazione contabile assumono carattere di mera annullabilità e giammai nullità della deliberazione, e pertanto da sollevarsi, pena la tardività e la conseguente inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla decisione ovvero dalla comunicazione del relativo verbale al condomino se assente al consesso assembleare. Codì come originariamente sancito dalle Sezioni Unite con pronuncia n. 4806/2005 e poi sempre confermato dalle successive.
Nel caso preso in esame dai Giudici di Piazza Cavour il condomino lamentando che nell'elaborato contabile approvato dal consesso assembleare non fossero stati ricompresi versamenti per oneri condominiali da questo effettuati nel corso della gestione, provvedeva ad autosospendere i pagamenti delle rate successive per un importo pari al credito asseritamente vantato; somma della quale, in effetti, nel corso del giudizio di merito aveva fornito incontestabile dimostrazione di aver versato nelle casse condominiali.
Sebbene ciò, l'aver fatto spirare il termine utile a sollevare ex art. 1137 c.c. l'impugnativa del deliberato di approvazione del rendiconto consuntivo, per i motivi di diritto sopraesposti non lo legittimava a compensare in via autonoma il presunto credito vantato.
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