Cassazione, Sez. VI, 2.9.2013, n. 20099
"Nella comunione i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione"
Questo il principio giuridico con il quale la Sesta Sezione della Suprema Corte ha accolto il ricorso di un condominio che si era sentito condannare a rimborsare ad un condomino le spese da questo sostenute per aver conferito ad un tecnico di sua fiducia l'incarico di redigere una perizia tecnica volta a confermare un presunto stato di pericolosità della facciata condominiale.
Nel Corso dei due gradi di merito le rispettive curie, avevano accolto la domanda di rimborso evidenziando l'inerzia del condominio stesso a provvedere a ciò.
Dal punto di vista della disciplina applicabile, la domanda attorea aveva trovato fondamento in virtù della nozione prevista, in tema di comunione, dall'art. 1110 c.c. che, rammentiamo, prevede il diritto al rimborso delle spese necessarie per la conservazione della cosa comune sostenute dal partecipante rivelandosi sufficiente la trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, e non ricorrendo rilievo che detta spesa sia altresì connotata da urgenza o indifferibilità.
Diversamente la Cassazione ha chiarito che i Giudici di merito hanno errato nell'inquadrare la vicenda nell'ambito della disciplina della comunione ordinaria, una volta posta preminenza che nella fattispecie si verte in materia di condominio, e per l'effetto ritenendo applicabile il principio di cui all'art. 1134 c.c. che espressamente condiziona il diritto al rimborso delle spese anticipate dal partecipante al condominio, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, nella esclusiva e più stringente ipotesi che si "tratti di spesa urgente".
Nel caso in questione la Suprema Corte ha sottolineato che il condomino non aveva provveduto ad effettuare alcuna opera urgente ed indifferibile riguardo il bene comune, e come tale, quindi, non meritevole di alcun rimborso da parte della comunità condominiale.
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