Cassazione, Sez. II, 23.7.2013, n. 17875
Il caso trae spunto dall'approvazione in sede assembleare dell'esecuzione di lavori straordinari che, una volta eseguiti, riapproda al vaglio assembleare per l'approvazione del rendiconto finale delle spese e della loro ripartizione in capo alla compagine. L'assemblea sia in sede preventiva che conclusiva applica il criterio previsto dal primo comma dell'art. 1123 c.c. ("in misura proporzionale al valore della proprietà") ovvero in misura della c.d. tabella A. Un condomino, proprietario di unità immobiliare posta in un diverso edificio rispetto a quello oggetto delle opere tecniche impugna sia la prima che la seconda deliberazione a mezzo della quale viene approvato il piano di riparto delle spese, lamentando che, a suo dire, egli sarebbe dovuto risultare estraneo alle contribuzioni ritenendo nel caso de quo applicabile il principio di cui al terzo comma dell'art. 1123 c:.c., e pertanto che le spese conseguenti dovevano essere poste a carico esclusivo "del gruppo di condomini che ne trae utilità".
II Tribunale, riuniti i due procedimenti, rigetta la domanda del condomino che però ricorre in appello. All'esito del giudizio di secondo grado la Corte d'Appello, del tutto diversamente dall'orientamento del Tribunale, riconosce le ragioni dell'appellante sancendo che nel caso in indagine deve considerarsi ricorrente la figura del condominio parziale e per l'effetto egli non deve essere ricompreso nel sostenimento di spese che attengono ad un edificio diverso da quello in cui è ubicata la sua proprietà.
A tale principio però, non estende anche le spese necessitate per quegli elementi decorativi dell'edificio interessato dalle opere (stucchi, fregi ornamentali, targhette citofoniche, lampade a braccio) che, in quanto volti ad includere sul decoro architettonico dell'intero complesso condominiale andranno poste in capo secondo il dettato di cui al primo comma dell'art. 1123 c.c., e quindi all'intera comunità.
Avverso la sentenza d'appello ricorreva in Cassazione il condominio, sostenendo innanzitutto che nel caso di specie non ricorreva la figura del condominio parziale, e che pertanto ogni ulteriore declaratoria in ordine alla ripartizione della spesa in indagine si mostrava errata allorché posta sula base di tale principio.
La S.C., nella pronuncia in esame, respinge il ricorso del condominio confermando l'oramai costante indirizzo secondo il quale si sia in presenza di un condominio parziale "tutte le volte in cui un bene risulti, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio, oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene" ed aggiungendo poi che non è nella facoltà della Suprema Corte poter sindacare in ordine al ricorrere o meno dell'ipotesi di condominio parziale o meno, essendo tale compito devoluto in via esclusiva ai soli giudici di merito, salvo che la motivazione posta dai medesimi a sostegno di tale tesi non si mostri adeguatamente motivata. Aspetto, quest'ultimo, che la Cassazione non ha ritenuto rinvenire, e per l'effetto ratificando in toto il principio affermato dalla Corte di merito.
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.