martedì 17 maggio 2016

Invio relazione annuale per le cooperative edilizie e loro consorzi iscritti all’Albo Nazionale di cui all’art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59

Si ricorda che le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all’Albo Nazionale di cui all’art. 13 delle legge in oggetto, devono inviare entro il 30 giugno p.v., la relazione annuale – secondo lo schema allegato - per documentare l’attività svolta nell’anno 2015.


Tale relazione indirizzata al:

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti,
il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali
Divisione IV- Albo Nazionale delle Società Cooperative
Edilizie di Abitazione e dei loro Consorzi
Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

deve essere inviata esclusivamente per via telematica e firmata, ove possibile digitalmente oppure sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun ente con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento, al seguente indirizzo: dgvescgc.alboedilizie@pec.mise.gov.it.

Il mancato invio della relazione annuale, anche se non comporta più l’automatica cancellazione dall’Albo dell’ente inadempiente, ne comporta tuttavia la sospensione, con la conseguenza che non verrà rilasciato il certificato d’iscrizione fino a quando la relazione non sarà stata inviata.

Per evitare la cancellazione dall’Albo, è necessario che dalla relazione trasmessa al Ministero risulti che, alla data del 31 dicembre 2015, il numero dei soci non sia inferiore a 18, così come disposto dall’articolo 13 della legge n. 59/92.

Si ricorda, inoltre, che non sono ammesse trasmissioni contenenti relazioni annuali riferite a più enti.

Per le cooperative che sono state recentemente cancellate dall’Albo, si fa presente che qualora ne abbiano interesse, potranno presentare nuovamente domanda di iscrizione (che si allega alla presente) con le modalità di cui al D.M. 6/10/1997 pubblicato sulla G.U. n. 287 del 10/12/1997.

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