Visualizzazione post con etichetta dm. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta dm. Mostra tutti i post

sabato 21 gennaio 2017

ISTANZA CONSULENZA GIUIDICA - Modalità di pagamento spese Recupero Patrimonio Edilizio e Riqualificazione Energetica

Istanza di consulenza giuridica - Modalità di pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti. D.M. 18 febbraio 1998, n. 41; D.M. 26 maggio 1999; D.I. 19 febbraio 2007; art. 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78



QUESITO

L’Associazione ALFA, nella persona del legale rappresentante_______, rappresenta di essere un ente non lucrativo che svolge, tra l’altro, l’attività istituzionale di rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli istituti di pagamento, la cui figura è stata introdotta ad opera del d.Lgs. n. 11 del 2010, recante la disciplina di attuazione della Direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento nel mercato unico.

Premette che gli istituti di pagamento sono imprese finanziarie non bancarie ammesse, sulla base di un procedimento di autorizzazione gestito dalla  Banca d’Italia, ad offrire servizi di pagamento nell’ambito del mercato unico. Richiama la definizione di “istituti di pagamento” contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera h-sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) nonché quella di “servizi di pagamento” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 11 del 2010. Quest’ultima definizione, in base a quanto rappresentato dall’istante, non fa distinzione alcuna basata sul fatto che l’attività sia prestata da istituti di pagamento, banche o Poste Italiane e si riferisce – tra gli altri – a servizi inerenti la gestione di un conto di pagamento (ivi compresi il versamento di contanti e l’apertura di una linea di credito), nonché a servizi concernenti l’esecuzione di pagamenti, tra cui l’esecuzione di bonifici, anche sulla base di ordini permanenti. Con riferimento a quest’ultimo mezzo di pagamento, l’istante evidenzia che in base alla vigente disciplina (innovata con il Regolamento dell’Unione Europea n. 260 del 14 marzo 2012), tutti i prestatori di servizi di pagamento del mercato unico sono tenuti (a partire dal 1° febbraio 2014) ad utilizzare gli strumenti di pagamento europei, tra i quali il c.c. “bonifico SEPA” (il cui acronimo sta per Single Euro Payments Area). Pertanto, ad avviso dell’istante, non esiste più una pluralità di strumenti di pagamento nazionali, ma solo il bonifico disciplinato dal Regolamento n. 260 del 14 marzo 2012.

Il formato SEPA prevede la compilazione, da parte dell’ordinante, di specifici campi per la veicolazione di una serie di informazioni e dati utili alla riconciliazione dei pagamenti ricevuti da parte del beneficiario. Tali campi riguardano:
  • il nominativo dell’ordinante e del beneficiario;
  • il codice identificativo (ossia il codice fiscale, oppure la partita IVA) dell’ordinante e del beneficiario;
  • le informazioni di riconciliazione che l’ordinante intende far pervenire al beneficiario, ossia l’esplicitazione della causale del trasferimento;
  • l’eventuale nominativo e codice identificativo del soggetto per conto (o a favore) del quale il pagamento è stato effettuato, quando diversi dall’ordinante e dal beneficiario.
L’istante precisa che la menzionata normativa tende alla realizzazione di obiettivi di maggiore concorrenzialità nel mercato europeo dei servizi di pagamento, da un lato mediante l’introduzione della figura degli istituti di pagamento – i quali, autorizzati dall’autorità creditizia, possono svolgere attività di prestazione di servizi di pagamento pur senza accedere allo status di impresa bancaria – dall’altro mediante l’adozione di standard di servizio unici a livello europeo, atti a rendere completa ed effettiva la concorrenza tra gli operatori autorizzati.

Ciò premesso, l’istante richiama la disciplina recante le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché quella per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, e la relativa normativa di attuazione. Per ciò che concerne quest’ultima, menziona il D.M. n. 41 del 1998 (cui rinviano le disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici esistenti), il quale condiziona la fruizione del beneficio all’effettuazione del pagamento mediante bonifico bancario ed impone degli obblighi di trasmissione dei relativi bonifici all’agenzia delle entrate (artt. 1, comma 3 e 4).

Si fa rinvio inoltre:
  • all’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto l’obbligo – a decorrere dal 1° luglio 2010 – per le banche e Poste Italiane di operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti;
  • al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010, con il quale è stato precisato che le banche e le Poste Italiane S.p.A. che ricevono i bonifici sono i soggetti tenuti ad operare, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la predetta ritenuta.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Associazione chiede:
  1. se gli istituti di pagamento possono garantire ai propri clienti la fruizione dei richiamati incentivi fiscali laddove gli stessi impieghino i servizi di bonifico connessi ad un conto di pagamento acceso presso un istituto di pagamento;
  2. se, nel caso in cui un istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali predette, lo stesso sia o meno obbligato ed effettuare la ritenuta che la legge impone all’intermediario.
Con memoria prot. 39353/2016 trasmessa in data 15 marzo 2016, ALFA evidenzia la facoltà attribuita agli istituti di pagamento iscritti all’albo di cui all’articolo 114-septies del TUB, di svolgere il servizio di accoglimento e rendicontazione delle deleghe di pagamento F24 (c.d. “servizio F24”) conferite con modalità telematiche, mediante adesione alla convenzione stipulata in data _________tra ALFA e l’Agenzia delle Entrate. Con nota prot. 47059/2016 ricevuta dalla scrivente in data 31 marzo 2016, l’istante, ad integrazione della documentazione prodotta, trasmette copia del modulo di adesione alla Convenzione con Equitalia S.p.A. sottoscritto in data 02.02.2016 per la trasmissione dei flussi di rendicontazione relativi ai versamenti unificati fiscoINPS-regioni con compensazione e rateizzazione.
Tali dati costituirebbero a giudizio dell’associazione una ulteriore conferma della parificazione degli istituti rappresentati agli altri prestatori di servizi di pagamento anche ai fini dell’effettuazione di transazioni relative agli interventi fiscalmente agevolati. Sotto quest’ultimo profilo, l’istante descrive la prassi nel frattempo affermatasi nel concreto operare degli istituti di pagamento, i cui clienti si trovano spesso a ricevere od emettere bonifici con causale recante il riferimento alla normativa agevolativa. In questi casi gli istituti di pagamento si sono già trovati ad adempiere agli obblighi imposti dalla legge all’intermediario che gestisce la transazione, sia per l’effettuazione della ritenuta che per la trasmissione delle informazioni. A supporto di quanto affermato, l’Associazione istante produce: 1) copia dell’Accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (servizio F24), e relativo modulo di adesione; 2) alcune copie di documenti riguardanti uno degli istituti di pagamento rappresentati (Società BETA per i pagamenti); 3) copie di alcune quietanze di versamento F24; 4) ricevuta di trasmissione di un mod. 770/2015 semplificato e copia del relativo modello, contenente le informazioni relative all’effettuazione delle ritenute di cui all’articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010; 5) messaggio di esito positivo, attestante il corretto invio dei flussi informativi tramite la “Procedura TRIF” da parte di BETA.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ALFA ritiene che le agevolazioni fiscali connesse ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’articolo 16-bis del TUIR, ed alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’articolo 1, commi 344-347, della l. n. 296 del 2006, siano applicabili anche a coloro che impiegano quale modalità di pagamento un bonifico tratto da (ovvero, accreditato su) un conto acceso presso un istituto di pagamento. Specularmente, nel caso in cui l’ordine di accredito di un bonifico agevolato perviene ad un istituto di pagamento, lo stesso dovrà assumere l’obbligo, quale sostituto d’imposta, di effettuare la ritenuta.
ALFA ritiene che le agevolazioni fiscali connesse ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’articolo 16-bis del TUIR, ed alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’articolo 1, commi 344-347, della l. n. 296 del 2006, siano applicabili anche a coloro che impiegano quale modalità di pagamento un bonifico tratto da (ovvero, accreditato su) un conto acceso presso un istituto di pagamento. Specularmente, nel caso in cui l’ordine di accredito di un bonifico agevolato perviene ad un istituto di pagamento, lo stesso dovrà assumere l’obbligo, quale sostituto d’imposta, di effettuare la ritenuta.
Con i citati documenti di prassi l’Amministrazione finanziaria avrebbe avallato un’interpretazione rispondente alle finalità della disposizione agevolativa, in modo tale da consentirne l’applicazione ogniqualvolta l’intermediario possa adempiere all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per verificare l’effettivo sostenimento delle spese per cui si chiede la detrazione.
Di seguito all’entrata in vigore dell’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, statuente l’obbligo di operare la ritenuta all’atto dell’accredito dei bonifici, un ruolo centrale (ed una conferma di tale ruolo sarebbe contenuta nella risoluzione n. 55/E del 2012, in cui l’Agenzia ha parzialmente rivisto il proprio orientamento) avrebbe assunto – ferma l’equiparazione tra bonifico bancario e postale - la completezza dei dati dell’ordine di bonifico, poiché funzionale al corretto adempimento degli obblighi facenti capo all’intermediario in qualità di sostituto d’imposta che effettua l’accredito sul conto di destinazione. Attualmente un bonifico SEPA, la cui richiesta sia debitamente compilata in tutti i campi, consentirebbe ad avviso dell’istante di veicolare con assoluto grado di affidabilità tutti i dati e le informazioni dall’intermediario del conto di origine a quello del conto di destinazione. Mediante tale strumento ogni intermediario finanziario abilitato allo svolgimento dei servizi di pagamento (banche, Poste Italiane ed istituti di pagamento) sarebbe posto in condizione di operare la trattenuta a carico del prestatore d’opera.
In tal senso, la nuova normativa in materia di servizi di pagamento imporrebbe di equiparare – ai fini del riconoscimento dei descritti benefici fiscali – banche, Poste Italiane S.p.a. ed istituti di pagamento. Pertanto, i contribuenti che effettuino una spesa per il recupero del patrimonio edilizio o per un intervento di riqualificazione energetica e che sostengono l’onere mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento possono fruire della detrazione d’imposta prevista per legge. Di riflesso l’istituto di pagamento, che riceve un ordine di accredito di un bonifico ‘agevolato’, deve assumere la qualifica di sostituto d’imposta ed effettuare la ritenuta ex art. 25 del d.l. n. 78 del 2010. 
Una diversa lettura delle disposizioni richiamate si porrebbe in conflitto, ad avviso dell’istante, con i principi costituzionali e comunitari in materia di parità di trattamento e tutela della concorrenza; gli istituti di pagamento in tal senso sarebbero irragionevolmente svantaggiati da una lettura restrittiva e non adeguata al sopravvenuto quadro normativo dato che, pur essendo abilitati ad erogare servizi di pagamento qualitativamente identici (poiché rispondenti al medesimo standard europeo) a quelli delle banche e Poste Italiane S.p.A., non potrebbero assicurare alla propria clientela la fruizione dei benefici fiscali. Analogamente, i clienti di tali istituti non potrebbero impiegare il proprio conto di pagamento per effettuare o ricevere pagamenti rientranti nella sfera del beneficio fiscale, ancorché acceso presso un intermediario autorizzato allo svolgimento di servizi di pagamento al pari delle banche o Poste Italiane S.p.A. Laddove volessero fruire dell’incentivo, sarebbero costretti ad aprire un nuovo conto presso uno dei prestatori di pagamento contemplati dal legislatore tributario.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

L’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) riconosce una detrazione dall’imposta lorda in relazione alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, originariamente introdotta dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
Con riferimento alle modalità che devono essere osservate per poter fruire dell’agevolazione, il comma 9 del citato articolo 16-bis del TUIR rinvia alle disposizioni dettate dal DM 18 febbraio 1998, n. 41, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. L’articolo 1, comma 3 del citato decreto interministeriale dispone che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
Il successivo articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di “effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi”.
Il rispetto delle modalità di pagamento definite dal DM 18 febbraio 1998, n. 41 è funzionale pertanto all’accesso alle detrazioni statuite dalla richiamata norma agevolativa.
Specularmente, il controllo dei requisiti di accesso alla detrazione è assicurato da un articolato sistema di trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici, ugualmente stabilito in via legislativa. A tal proposito, l’articolo 3 del medesimo DM n. 41 del 1998 (come sostituito dall’art. 1 del DM n. 153 del 2002) prescrive “ai fini dei controlli concernenti la detrazione”, l’obbligo posto a carico delle banche “presso le quali sono disposti i bonifici” di trasmettere “all’Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalità ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti”.
Con DM 26 maggio 1999 sono state stabilite “modalità e caratteristiche tecniche delle trasmissioni dei dati analitici dei pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che si sono avvalsi della detrazione ai fini IRPEF (…) delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (…) da inoltrare a cura delle banche al sistema informativo”. Il successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 marzo 2005, emanato nell’ambito del potenziamento del patrimonio informativo disposto dalla legge n. 311 del 2004, ha dettato regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni relative ai bonifici, da ultimo modificate dal provvedimento del 30 maggio 2014.
Con circolare 10 giugno 2004 n. 24/E la Scrivente ha ammesso la fruizione della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia anche in relazione a pagamenti eseguiti a mezzo del bonifico postale, malgrado l’espresso riferimento contenuto nel DM n. 41 del 1998 al bonifico bancario. E’ stato precisato in quella sede che “l’integrazione dei due sistemi di pagamento, bancario e postale, disposta dall’articolo 146 del testo unico bancario, è stata attuata a seguito dell’adesione di Poste Italiane S.p.A. alla Rete Nazionale Interbancaria (infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra operatori del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla società interbancaria per l’automazione – S.I.A.) ed alla partecipazione alla procedura interbancaria, gestita dalla S.I.A. per conto della Banca d’Italia prevista dall’‘Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra le banche d’Italia” (par. 1.11). 
Si è chiarito inoltre che, “in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche del bonifico postale, che appare strumento idoneo all’agevole reperimento di tutte le informazioni richieste dalla norma ai fini del riconoscimento della detrazione (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del destinatario del pagamento) e che quindi non costituisce ostacolo all’attività di controllo da parte degli uffici finanziari, si ritiene che lo stesso possa essere assimilato in via interpretativa, e per i fini che qui interessano, al bonifico bancario”.
Per ciò che concerne la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, prevista dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive modifiche e integrazioni), il D.I. 19 febbraio 2007 (e successive modifiche e integrazioni) ha definito le modalità di attuazione dell’agevolazione in discorso, prescrivendo all’articolo 4, comma 1, lett. c), di “effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a)” ovvero le persone fisiche e gli enti e i soggetti non titolari di reddito d’impresa.
Successivamente, il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), ha introdotto l’obbligo di operare una ritenuta all’atto dell’accredito dei pagamenti disposti con bonifici relativi a spese detraibili. In particolare, l’articolo 25 del citato decreto prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta (…) - pari all’ 8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015 – a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
La risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012, ha precisato che si tratta di una disposizione attraverso la quale viene anticipato all’erario una parte del prelievo da operarsi nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto “la non completa compilazione del bonifico bancario o postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento”.
La ritenuta introdotta dall’articolo 25 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 del 2010 si traduce nell’obbligo imposto a carico dell’operatore intermediario – generalmente le banche o le Poste Italiane S.p.A. – che riceve mediante bonifico l’accredito del compenso a favore del beneficiario, di prelevare una determinata somma a titolo di IRPEF o IRES e versarla, con periodicità stabilita, all’erario. Tale obbligo comporta l’assunzione in capo al predetto operatore della qualifica di sostituto d’imposta.
Con l’entrata in vigore di tale norma il pagamento delle spese detraibili mediante bonifico bancario/postale ha assunto peraltro anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d’acconto.
Il successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 ha stabilito gli adempimenti che “le banche e le Poste Italiane S.p.A. che operano le ritenute” sono tenuti ad effettuare, ovvero:
a) “versare la ritenuta con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando l’apposito codice tributo;
b) certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
c) indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate”.
Oltre ai predetti obblighi di certificazione e dichiarazione, tra gli adempimenti posti a carico di banche e Poste Italiane vi sono quelli già descritti relativi alla trasmissione in via telematica dei dati riguardanti i bonifici.
Con riferimento alla fattispecie oggetto dell’istanza di consulenza, si evidenzia che, in attuazione della Direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento nel mercato unico, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ha previsto l’inserimento nel TUB degli Istituti di pagamento. In particolare, l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) alla lettera h-sexies) ne fornisce la definizione, individuando gli “Istituti di pagamento” nelle “imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4”, e il titolo V-ter ne detta la relativa disciplina. Sulla base dell’articolo 114-sexies del TUB contenuto nel titolo V-ter, “La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento”. Questi ultimi sono autorizzati dalla Banca d’Italia ed iscritti in un apposito albo consultabile pubblicamente (articolo 114-septies del TUB). I servizi di pagamento, a loro volta definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo n. 11 del 2010, comprendono l’“esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento”, e l’“esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti”. 
La possibilità di eseguire bonifici è ammessa pertanto per operatori ulteriori rispetto a banche e Poste Italiane, quali gli Istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia e legittimati a prestare servizi di pagamento.
L’utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l’accesso alle detrazioni oggetto dell’istanza di consulenza deve essere in via di principio riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento. Specularmente, laddove l’Istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, il riconoscimento delle detrazioni è subordinato all’assolvimento da parte di detto operatore degli adempimenti stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, inerenti il versamento delle ritenute, nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d’imposta. Si osserva difatti che l’Istituto che riceve l’ordine di accredito assume tale qualifica per effetto dell’obbligo di effettuare la ritenuta di cui all’articolo 25 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78.
In entrambi i casi – sia di bonifico tratto, che destinato all’accredito su di un conto acceso presso un istituto di pagamento – l’accesso alle detrazioni da parte degli ordinanti i bonifici richiede la previa adesione dell’Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF, poiché funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo posto dall’articolo 3 del D.M. n. 41 del 1998).
Per ciò che concerne quest’ultimo profilo, si fa presente che dalla copia del modulo di adesione alla convenzione con Equitalia di uno degli istituti di pagamento rappresentati dall’istante (prodotta con l’istanza) risulta l’accesso di tale istituto – già sostituto d’imposta per altri fini – alla predetta Rete Nazionale Interbancaria. Da informazioni acquisite da Equitalia, il predetto modulo di adesione ha abilitato l’Istituto di pagamento aderente alla trasmissione dei dati relativi ai bonifici, ed un primo flusso di dati è stato trasmesso (come documentato anche dall’istante nell’allegato nr. 4) in data 12 febbraio 2016 e correttamente acquisito. Lo stesso istituto di pagamento ha documentato l’effettuazione delle ritenute di cui all’articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010 in sede di accredito dei bonifici in favore dei beneficiari, nonché la certificazione di alcune mediante la trasmissione del mod. 770/2015 semplificato (all. 3 e 4 ).
Il rispetto dei richiamati adempimenti da parte dell’Istituto di pagamento consente all’ordinante il bonifico di fruire della detrazione spettante per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica degli edifici.

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Continua a leggere...

martedì 17 maggio 2016

Invio relazione annuale per le cooperative edilizie e loro consorzi iscritti all’Albo Nazionale di cui all’art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59

Si ricorda che le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all’Albo Nazionale di cui all’art. 13 delle legge in oggetto, devono inviare entro il 30 giugno p.v., la relazione annuale – secondo lo schema allegato - per documentare l’attività svolta nell’anno 2015.


Tale relazione indirizzata al:

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti,
il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali
Divisione IV- Albo Nazionale delle Società Cooperative
Edilizie di Abitazione e dei loro Consorzi
Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

deve essere inviata esclusivamente per via telematica e firmata, ove possibile digitalmente oppure sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun ente con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento, al seguente indirizzo: dgvescgc.alboedilizie@pec.mise.gov.it.

Il mancato invio della relazione annuale, anche se non comporta più l’automatica cancellazione dall’Albo dell’ente inadempiente, ne comporta tuttavia la sospensione, con la conseguenza che non verrà rilasciato il certificato d’iscrizione fino a quando la relazione non sarà stata inviata.

Per evitare la cancellazione dall’Albo, è necessario che dalla relazione trasmessa al Ministero risulti che, alla data del 31 dicembre 2015, il numero dei soci non sia inferiore a 18, così come disposto dall’articolo 13 della legge n. 59/92.

Si ricorda, inoltre, che non sono ammesse trasmissioni contenenti relazioni annuali riferite a più enti.

Per le cooperative che sono state recentemente cancellate dall’Albo, si fa presente che qualora ne abbiano interesse, potranno presentare nuovamente domanda di iscrizione (che si allega alla presente) con le modalità di cui al D.M. 6/10/1997 pubblicato sulla G.U. n. 287 del 10/12/1997.
Continua a leggere...

Rimborsi IMU

Dopo quattro anni di attesa ecco che il D.M. che disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi dell’Imu versata allo Stato è arrivato ma, sorpresa, si dovrà attendere ancora a lungo per ricevere materialmente il rimborso in quanto l’applicativo predisposto dal Ministero è macchinoso, richiedendo l’inserimento manuale di una pluralità di dati, compresa una “certificazione di rimborso” firmata digitalmente.
Insomma, niente trasmissione di dati in forma massiva ma solo caricamenti manuali, con dovizia di dati.
Sarà quindi improbabile che i Comuni riescano a rispettare il termine di 60 giorni concesso dal D.M. 24 febbraio 2016 per il caricamento di tutte le domande di rimborso definitive dal 2012 all’aprile 2016.
Continua a leggere...

mercoledì 9 dicembre 2015

Amministratore di condominio tra Legge 220 e D.M 140/14


L’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia presentata nel marzo scorso dal Senatore Salvatore Torrisi, che è stato il relatore alla Camera dei deputati del disegno di legge sulla riforma del condominio, poi diventata la legge n. 220/2012, ha ulteriormente aumentato i dubbi e le perplessità su alcuni passaggi della riforma che, ogni volta che vengono riletti, fanno sorgere nuovi interrogativi sulla sua legittimità e sul fatto che gli amministratori di condominio, che la riforma adesso chiama professionisti, sono sempre di più considerati dei pseudo professionisti.
Il riferimento non è solo al fatto che la legge prevede per gli amministratori professionisti determinati requisiti come il titolo di studio, la formazione professionale ed il continuo aggiornamento, requisiti questi che non sono richiesti quando l’amministratore di condominio è nominato tra i condomini dello stesso condominio, ma anche e soprattutto per le disparità tra professionisti per quanto riguarda la loro formazione e l’aggiornamento professionale.
Gli amministratori di condominio hanno nel tempo dimostrato che non desiderano tutele particolari e che la formazione e l’aggiornamento sono riusciti, come per altro fanno gli altri professionisti, ad organizzarsela da soli e con estrema serietà, magari facendo ricorso tra le figure che il D.M. 140/2014 menziona come Responsabile scientifico e formatore.
Queste ultime prescrizioni previste dal citato D.M. non solo creano una disparità inaudita tra professionisti organizzati in ordini o collegi professionali, i quali provvedono autonomamente dopo il conseguimento del titolo di studio alla formazione ed all’aggiornamento dei propri iscritti, e quelli riuniti in associazioni professionali come nel caso degli amministratori di condominio, ma sollevano nel contempo più di un dubbio sulla legittimità costituzionale dei due dettati.
La legge n. 4 del 2013 tra l’altro assegna alle associazioni professionali il compito della “formazione permanente dei propri iscritti” ma il D.M. 140/14 le ignora del tutto affidando tale compito solo al responsabile scientifico ed al formatore. La legge è sempre fonte primaria, il decreto invece disciplina alcuni disposti della legge, ma certamente non può andare in contrasto con una ulteriore legge, tra l’altro varata prima dell’entrata in vigore del citato Decreto ministeriale. Questo è il caso di conflitto evidente tra leggi e decreti che più ci interessa con l’entrata in vigore del D.M.140.
Se da un lato il Legislatore con continui interventi ha di fatto professionalizzato questa figura multidisciplinare, ancora purtroppo non inquadrata in nessun percorso di studio definito, dall’altro invece per assurdo crea una vera e propria disparità al punto da ritenere la semplice appartenenza ad un condominio come garanzia di formazione e professionalità, alla stessa stregua dell’amministratore esterno, senza però indicare chi abbia certificato tale conoscenza o professionalità al semplice condomino. E’ a tutti noto il perché e le pressioni che il legislatore ha subito nel varare la riforma del condominio, ma credo che i tempi siano maturi per una inversione di tendenza che faccia definitivamente chiarezza ed elimini le disparità tra professionisti ed anche tra amministratori di serie A e quelli di serie B. Poi c’è un ulteriore dubbio irrisolto ed è quello relativo all’art. 71 delle disposizioni di attuazione del Codice civile ancora in vigore anche se monco ed ad un primo sommario esame, privo di alcuna efficacia.
Il Legislatore nella foga di stabilire i requisiti per l’amministratore di condominio ha lasciato in essere il registro, che però ha cancellato dall’art. 1129 richiamandolo per ben due volte nel corpo del dettato codicistico come adempimento del comma 7 del successivo art. 1130 e lo stesso ha fatto nel dettato dell’art. 1138. Ma l’art. 71 aveva ed ha inoltre un altro compito che non era solo ed esclusivamente un adempimento burocratico, in quanto l’annotazione in quel registro aveva una funzione pubblicistica poiché tenuto unicamente ed unitariamente, per territorio, da una associazione alla quale si potevano chiedere le informazioni.
Questa funzione pubblicistica però non è quella surrogata dal Legislatore con il comma 7 della’art. 1130 in quanto l’attuale registro non è pubblico ed è consultabile solamente dai condomini appartenenti allo stesso stabile e dall’amministratore e non da altri.
Una funzione importante quella pubblicistica, anche se ai cittadini italiani manca da 71 anni, guarda caso anche l’art. è il n. 71, in seguito alla soppressione delle associazioni corporative del periodo fascista con Decreto luogotenenziale del 23 novembre 1944 n. 369, che però ha oggi più di ieri una notevole importanza in quanto l’amministratore con la legge di riforma deve possedere determinati requisiti che solo un pubblico registro può certificare in quanto, altrimenti, l’assemblea di condominio verrebbe gravata dell’accertamento di una serie di notizie non facilmente reperibili o che comunque si dovrebbe basare solo su una dichiarazione autocertificante dello stesso amministratore e che comunque resta non facilmente riscontrabile.
Ma ce di più, il Legislatore giustamente nel definire e puntualizzare i requisiti per svolgere la mansione di amministratore ha però dimenticato di inserire quanto meno l’obbligo della autocertificazione dei requisiti che per legge deve rispondere a determinati adempimenti non per ultima quella di essere accompagnata da una fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante.

Chi adempie adesso a questa funzione pubblicistica?

Il Legislatore non ha dato nessuna risposta o forse non l’ha voluta dare, sempre per quelle pressioni di cui si diceva sopra, ma il compianto Gino Terzago da sempre sosteneva che il registro esisteva e che bastava indicare chi doveva tenerlo e questo lo diceva, prima della riforma, avrebbe comportato il riconoscimento di una attività professionale oltre che assolvere alla sua funzione pubblicistica. Oggi invece, se pur tra tutte le perplessità riportate sopra, il riconoscimento lo abbiamo ma manca l’aspetto pubblicistico di quell’art. 71 ancora oggi esistente ma comunque privo di efficacia alcuna. Che sia stato tenuto lì per un futuro provvedimento è molto probabile, altrimenti nel modificare l’art. 1129 ed il successivo art. 1138, il Legislatore avrebbe provveduto ad eliminare quelle poche righe sostituendolo con quello che oggi è l’art. 71 bis.

E’ così difficile adesso prevederlo?

Credo di no, basta un po’ di buona volontà oppure rileggersi i lavori della commissione parlamentare quando tra i vari disegni di legge in materia di riforma del condominio, si prevedeva di far tenere il registro alle Camere di commercio oppure agli Uffici del territorio. Tramontata l’idea delle Camere di commercio che il Governo sembra orientato ad accorpare o ad eliminare, resta l’ipotesi dell’Ufficio del territorio senza, tra l’altro, alcun costo per lo Stato in quanto per il suo mantenimento, i singoli iscritti, dovranno ogni anno pagare una quota.
Credo comunque, non vorrei sbagliarmi, che una volta fissati per legge nazionale, i requisiti per svolgere l’attività professionale di amministratore di condominio, il principio pubblicistico possa essere regolamentato tranquillamente dalle Regioni le quali lo possono farlo attraverso i loro uffici territoriali oppure avvalendosi degli uffici periferici dello Stato, sempre a costo zero per lo Stato o le Regioni.
Non solo, ma come è avvenuto per le targhette condominiali una volta non obbligatorie su tutto il territorio nazionale ma istituite da diversi comuni con regolamenti o con ordinanze, lo stesso potrebbe accadere nei comuni o nelle città metropolitane o nelle rinate province o infine per volontà del Legislatore regionale che potrebbe prevedere, senza cozzare in un conflitto di interessi con lo Stato, l’istituzione di elenchi pubblici degli amministratori di condominio in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 bis. Su questi temi penso che occorra veramente una mobilitazione della nostra associazione di categoria che ha come compito principale quello di tutelare i propri iscritti e di incrementarne la professionalità.


Fonte: Amministrare Immobili
di Carmelo Santonocito
Presidente Regionale ANACI Sicilia
Continua a leggere...

lunedì 5 maggio 2014

DM 140/2014 - legge e articoli - Gazzetta Ufficiale




IL MNISTRO DELLA GIUSTIZIA


Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220; Visto l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, per come modificato dall'articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"; Visto l'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni


1. Il presente decreto disciplina:
a) i criteri, le modalita' e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.



Art. 2
Finalita' della formazione e dell'aggiornamento

1. Le attivita' di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;

b) promuovere il piu' possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualita'.

Art. 3
Requisiti dei formatori

1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilita' e professionalita':
a) il godimento dei diritti civili;

b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) di non essere interdetti o inabilitati;
e) di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso universita', istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attivita' di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno gia' svolto attivita' di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 4
Responsabile Scientifico

1. La funzione di responsabile scientifico puo' essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell'area tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei formatori tramite riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, del presente regolamento, le modalita' di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica. Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.


Art. 5
Svolgimento e contenuti dell'attivita' di formazione e di aggiornamento

1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.

2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.


3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell'amministratore, quali:

a) l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell'amministratore;
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticita' e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprieta' edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l'utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilita'.

4. L'inizio di ciascun corso, le modalita' di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica che verra' tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia.

5. Il corso di formazione e di aggiornamento puo' essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 agosto 2014 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2489
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...