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Dal punto di vista normativo, e in particolare sotto il profilo civilistico, in materia di prove documentali, si deve necessariamente far riferimento agli articoli 2703 (sottoscrizione autenticata) e 2704 (data della scrittura privata nei confronti di terzi) del codice civile i quali dispongono sui metodi utilizzabili per l’attribuzione della data certa a documenti quali: atto pubblico, autenticazione di un notaio o di altro pubblico ufficiale, registrazione dell’atto presso un ufficio pubblico o comunque di “ogni altro fatto” che stabilisca, in modo ugualmente certo, l’anteriorità della formazione del documento (comma 1, ultimo periodo, articolo 2704, cod. civ.).
Dottrina e giurisprudenza di legittimità, nel tempo, avevano ritenuto idoneo per rendere certa la data l’utilizzazione del servizio presso i servizi postali con l’apposizione di un apposito timbro direttamente sul documento.
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