La S.C. di cassazione in data 19 settembre 2016, con sentenza n° 18317 ha sottolineato in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, stabilendo l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per scarso rendimento, allorquando non si riesce a dimostrare, da parte dell’azienda, il grado di efficienza raggiunto dai colleghi, ed anche dello standard produttivo concordato con la persona interessata. I giudici della la Suprema Corte, con la Sentenza in questione, hanno sottolineato che ai fini del scioglimento del rapporto di lavoro, quest’ultimo non può limitarsi a dimostrare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma deve provare che la ragione sia riconducibile ad un colpevole e negligente inadempimento di obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
martedì 27 dicembre 2016
LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO BISOGNA DIMOSTRARE L’EFFICIENZA DEI COLLEGHI
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