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lunedì 19 marzo 2018

CASSAZIONE: La condominialita’ del lastrico va ricercata nella funzione di copertura dell’edificio - 01/03/2018, N. 4906



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. GIUSTI  Alberto  -  Presidente   
Dott. PICARONI  Elisa  -  Consigliere  
Dott. GRASSO  Giuseppe  -  Consigliere 
Dott. SCARPA  Antonio  -  Consigliere  
Dott. CRISCUOLO Mauro  -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente: 
                                         
ORDINANZA

sul ricorso 9344/2016 proposto da: 
B.A.,    BA.AN. elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell'avvocato A. D. A., rappresentate e difese dall'avvocato R. M. giusta procura a margine del ricorso; 
- ricorrenti - 
E CONTRO
S.M.A.; 
- intimata - 

avverso la sentenza n. 4501/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/03/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

S.M.A. ha agito nel dicembre 1998 contro le sorelle Ba. An. e A. per far accertare la proprietà comune del lastrico solare del fabbricato sito in (omissis), nel quale ella è proprietaria dell’appartamento avente ingresso da via (omissis), sottostante quello delle convenute, avente ingresso da via (omissis).
Lamentava che dal 1991-92 le convenute avevano realizzato una scala per accedere al lastrico, impedendole di recarvisi.
Nella resistenza delle convenute che affermavano di essere le costruttrici del lastrico in luogo dell’originario tetto in legno, eccependone l’usucapione, il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda principale, rilevando che l’opposizione all’accesso della S. risaliva a sei - sette anni prima dell’atto di citazione e che la costruzione della scala di accesso risaliva al 1980, epoca insufficiente al maturare dell’usucapione in favore delle B. .
La Corte di appello di Cagliari con sentenza dell’8 aprile 2008 ha confermato la sentenza di primo grado, osservando che era irrilevante che l’attrice non avesse accesso diretto al lastrico, ma vi giungesse attraverso un edificio confinante di proprietà della sorella.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4501/2015 ha rigettato il ricorso delle B., osservando che correttamente era stata ravvisata la comproprietà del bene in capo alla S. in applicazione della previsione di cui all’art. 1117 c.c., rientrando il bene conteso tra quelli appunto contemplati dalla norma in questione.
A nulla poi rilevava che la S. non avesse un accesso diretto al lastrico, circostanza che a detta delle ricorrenti avrebbe permesso di vincere la presunzione di cui all’art. 1117 c.c..
Tale norma, con riferimento ai beni in esso indicati e a quegli altri che assolvano in vario modo alle medesime funzioni (tra i quali rientrano i tetti e i lastrici solari, v. art. 1117 n. 1), atteso il carattere non tassativo dell’elencazione, non sancisce una mera presunzione di condominialità, ma afferma in modo positivo detta natura condominiale, che può essere esclusa non già con qualsiasi mezzo di prova (come sarebbe nell’ipotesi di presunzione), ma solo in forza di un titolo specifico, inevitabilmente in forma scritta, riguardando beni immobili. Correttamente i giudici di merito avevano concentrato la loro indagine sull’esistenza o meno di un titolo che riservasse la proprietà del lastrico solare ai danti causa nell’atto costitutivo del condominio, con la conseguenza che in assenza di un titolo siffatto, la proprietà era comune.
Dopo avere disatteso anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si affermava che la S. non avrebbe contitolarità del lastrico solare dell’edificio condominiale poiché esso "dal punto di vista soggettivo è nel godimento esclusivo dei titolari del piano superiore", mancando "possibilità di accesso dal piano terreno", riteneva non decisiva l’affermazione dei giudici di merito che avevano ritenuto che non costituisse indebito esercizio di servitù, l’accesso al lastrico esercitato dalla S. passando attraverso un edificio alieno confinante. Ed, infatti trattasi di condotta che manifesta l’asservimento del lastrico solare, in comunione tra le parti, a favore del fondo posto a confine, e che contrasta con la costante giurisprudenza della Corte che reputa illegittima l’apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell’edificio condominiale dal comproprietario per mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva ubicato nel medesimo fabbricato con altro immobile pure di sua proprietà estraneo al condominio.
Tuttavia tale affermazione non inficia la ratio della decisione, relativa alla proprietà condominiale del lastrico solare conteso. Infine, quanto al sesto motivo, la Corte chiariva che l’effettivo contenuto della decisione impugnata era nel senso che una volta riconosciuta la comproprietà di un bene condominiale, andava consentito al comproprietario di utilizzare il bene con le modalità di cui all’art. 1102 c.c., pur palesandosi illegittimo l’accesso attraverso altro fabbricato. Restava dunque ferma la validità della generica condanna delle convenute a non impedire l’accesso, se ed in quanto esercitato con modalità compatibili con tale norma.
Ba.An. e B.A. hanno proposto ricorso per revocazione avverso tale sentenza sulla base di un motivo. S.M.A. non ha svolto difese in questa fase. L’unico motivo di ricorso per revocazione denunzia l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa questa Corte, laddove è stata rigettata l’eccezione di usucapione formulata dalle ricorrenti.
Si rileva che erroneamente si sarebbe ritenuto non maturato il termine utile a tal fine, avuto riguardo al fatto che il primo atto di interversione del possesso sarebbe avvenuto solo 6-7 anni prima dell’introduzione del giudizio, risalendo invece la costruzione della scala esterna solo al 1980.
Si deduce a contrario che le ricorrenti avevano sempre sostenuto di avere utilizzato il lastrico in maniera esclusiva e da almeno 50 anni, in quanto, anche prima della creazione della scala esterna, il lastrico era raggiungibile tramite una scala a pioli sistemata all’interno dell’appartamento delle B., come peraltro confortato anche dalla deposizione testimoniale di A.M. .
Ne consegue che le ricorrenti avevano escluso la S. dal godimento del lastrico, utilizzandolo come proprietarie esclusive.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la doglianza non si confronta con il tenore della decisione impugnata.
La Corte ha, invero, affermato che la natura comune del lastrico discendeva dalla sua qualificazione come bene condominiale rientrando evidentemente tra quelli di cui all’art. 1117 c.c., ed in assenza di un titolo contrattuale che deponesse in maniera inequivoca in senso contrario.
In tal senso, la sentenza impugnata, nell’esaminare il quarto motivo di ricorso che appunto mirava a contestare la natura comune del bene, sul presupposto che fosse stato goduto in maniera esclusiva dalle B., ha evidenziato che il lastrico assolveva alla sua naturale funzione di copertura di un fabbricato comune, che vedeva la sovrapposizione delle proprietà esclusive sia dell’attrice che delle convenute.
Non esistevano quindi obiettive caratteristiche strutturali che potessero far propendere per un asservimento esclusivo del lastrico all’uso ed al godimento solo di una parte dell’immobile, ribadendosi quindi, a pag. 7, che deve essere tenuto ben distinto "il profilo della destinazione strutturale dei tetti e lastrici solari, che fonda la condominialità, da quello del godimento di fatto, che esclude la condominialità solo se il bene non esplichi nel contempo funzione essenziale (ad es. di copertura) anche per la porzione di immobile dal quale non vi si acceda direttamente".
Alla luce di tali motivazioni, anche laddove voglia ravvisarsi un errore di fatto (il che non è dato affermare, non avendo la Corte sostenuto in sentenza l’esistenza di circostanze di fatto in contrasto con quanto dedotto dalle ricorrenti), lo stesso sarebbe del tutto privo del carattere della decisorietà, posto che l’acceso esclusivo al lastrico, ancorché risalente ad oltre cinquanta anni prima dell’introduzione del giudizio, non avrebbe menomato il compossesso della S. (e dei suoi danti causa), essendo la condominialità legata alla sola funzione obiettiva della copertura dell’immobile, essendo invece necessario ai fini dell’usucapione, come appunto evidenziato dalla pronuncia gravata, il compimento di uno specifico atto di interversione da parte del condomino, che non può essere ravvisato nel fatto che le sole B. potessero accedervi direttamente.
Il motivo appare quindi surrettiziamente volto a denunciare un errore di giudizio e ciò in contrasto con i limiti e le finalità dell’istituto della revocazione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese atteso che l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2018
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mercoledì 7 marzo 2018

La distanza tra edificio e strada, il marciapiede va conteggiato - TAR Calabria 17/01/2018 N. 138 - Il testo


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TAR CALABRIA 17 GENNAIO 2018, N. 138

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEZIONE SECONDA


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 645 del 2016, proposto da:
Soc. Maredilia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatoAlfonso Guaragna, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi,76/B;

CONTRO

Comune di Tortora, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Parise, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
per l'annullamento
del provvedimento n.1727/16 di diniego definitivo della richiesta di permesso a costruire.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tortora;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per leparti i difensori come specificato nel verbale;
La ditta ricorrente impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, il diniego di permesso di costruire, opposto dal Comune di Tortora, in relazione alla realizzazione di un immobile in contrada Riviera.

I motivi di diniego riguardano:
- l’impossibilità di accedere alla cessione della cubatura mancante, in applicazione dell’art. 13 del regolamento edilizio, secondo cui nei singoli lotti non è in ogni caso possibile superare l’indice territoriale di 0,70 mc/mq;
- il mancato rispetto della distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate di edifici;
- il mancato rispetto della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale.
In proposito, sostiene la società ricorrente: che non sono consentiti, da parte dell’autorità comunale, limiti ad un istituto civilistico, qual è la cessione di cubatura; che la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate di edifici non opera per le luci e quando solo una delle pareti antistanti risulta finestrata; che, nel computo della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale, non si deve tenere conto del marciapiede.

Resiste il Comune di Tortora.

Il ricorso è infondato e va respinto.
I rilievi della P.A. sono infatti da ritenere tutti legittimi, posto che:
a) lo strumento della cessione di cubatura (o asservimento), quale espressione dell’autonomia negoziale delle parti, è limitabile dalla Pubblica amministrazione solo espressamente ed a chiare e specifiche condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 27 ottobre 2015 n. 2260) che, nella fattispecie, si rinvengono nel disposto dell’art. 13 del regolamento edilizio, secondo cui nei singoli lotti non è in ogni caso possibile superare l’indice territoriale di 0,70 mc/mq;
b) le distanze tra pareti di edifici ex art. 9, comma 1, D.M. 1444/1968 valgono non solo per le finestre, ma anche per le luci (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 4015; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 dicembre 2010 n. 4374) e trovano applicazione anche quando solo una delle pareti antistanti risulta finestrata e non entrambe (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 16 marzo 2010 n. 823). Inoltre, essendo finalizzate a stabilire un’idonea intercapedine tra edifici nell’interesse pubblico, e non a salvaguardare l’interesse privato del frontista alla riservatezza (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26 gennaio 2001 n. 1108), la circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio, ovvero di edifici distinti, non può dispiegare alcun effetto distintivo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2005 n. 6909 e T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 8 luglio 2010 n. 2461);
c) la distanza degli edifici dal limite della strada, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3 agosto 1984 n. 4624), deve tenere conto del marciapiede, il quale fa parte della strada, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del codice stradale.
La particolarità della fattispecie consente di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente
Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella Nicola Durante
IL SEGRETARIO
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La distanza tra edificio e strada, il marciapiede va conteggiato - TAR Calabria 17/01/2018 N. 138 - Il commento

I marciapiedi devono essere conteggiati nel calcolo delle distanze tra l’edificio e la strada. Nella determinazione della distanza tra le pareti di due edifici bisogna tenere in considerazione l’interesse pubblico e non la privacy degli abitanti.



I giudici hanno spiegato che il marciapiede fa parte della strada, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni. Fatta questa premessa, hanno concluso che la distanza degli edifici dal limite della strada, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via, deve tenere conto del marciapiede.

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Se si costituisce una servitù non è possibile aprire la recinzione per accesso diretto alla proprietà - Cassazione 12/02/2018, N. 3345 - Il testo



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CASSAZIONE 12 FEBBRAIO 2018, N. 3345

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. BIANCHINI Bruno   -  Presidente   
Dott. MANNA   Felice  -  rel. Consigliere 
Dott. LOMBARDO  Luigi Giovanni  -  Consigliere 
Dott. CORRENTI  Vincenzo  -  Consigliere 
Dott. CRISCUOLO Mauro  -  Consigliere  
ha pronunciato la seguente:                                          
                     
ORDINANZA
                                   
sul ricorso 1396-2013 proposto da: 

C.F., domiciliata in ROMA ex lege, P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa dagli avvocati G. B., C. P.; 
- ricorrente - 

CONTRO
CO.LU., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. A., rappresentata e difesa dall'avvocato C. D'A.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 586/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/05/2012; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F., partecipante al condominio di via (OMISSIS), agiva nei confronti di Co.Lu., proprietaria di un fondo confinante con il fabbricato condominiale, per l'accertamento negativo (tra altre pretese non più in questione) del diritto di lei a scaricare acque nere nella condotta fognaria condominiale e di accedere al cortile del medesimo condominio tramite un cancello aperto tra quest'ultimo e la ridetta proprietà individuale.

Nel resistere in giudizio la convenuta eccepiva l'acquisto della servitù di scarico fognario per usucapione e deduceva di aver sempre esercitato il passaggio dal proprio fondo al cortile condominiale. (Proponeva anche domande riconvenzionali sul cui rigetto non vi è più questione in causa).

Le suddette domande della C., accolte in primo grado (insieme con altre), erano disattese dalla Corte d'appello dell'Aquila con sentenza n. 586 pubblicata il 4.5.2012. Riteneva la Corte distrettuale, limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che la prova della maturazione del termine di usucapione della servitù di scarico fognario derivava dalla nuova produzione in appello, ammissibile ex art. 345 c.p.c., comma 3, per la sua indispensabilità, che dimostrava come l'allaccio della proprietà Co. alla fognatura condominiale era avvenuto nel 1968 (e non nel 1996, allorchè furono soltanto sostituite le vecchie tubazioni).

In merito al contestato passaggio, detta Corte osservava che non di una servitù di passo si trattava, ma del più inteso uso del cortile comune, compatibile con la prescrizione dell'art. 1102 c.c., giacchè "il passaggio della Co., attraverso il cancello pedonale dalla proprietà esclusiva sino al piazzale condominiale (ove la stessa è condomina), non intralcia(va) l'utilizzazione del cortile degli altri condomini" (v. pag. 12 sentenza impugnata).

La cassazione di quest'ultima sentenza è chiesta da C.F. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Co.Lu..

Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1, introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2), la ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo di ricorso espone la violazione o falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce parte ricorrente che nella sentenza impugnata è richiamata, a sostegno della decisione, giurisprudenza (Cass. n. 8830/03) che riferendosi al collegamento tra proprietà condominiale e proprietà esclusiva facente parte del medesimo fabbricato condominiale, non è pertinente alla fattispecie. Infatti, prosegue, il cancello di cui si discute mette in collegamento tra loro il cortile condominiale con altro immobile della Co. che non è ricompreso nell'edificio condominiale. E richiama, pertanto, altra giurisprudenza di questa Corte sulla relativa questione.

1.1. - Il motivo è fondato.

Dalla sentenza impugnata si ricava che il contestato cancello pedonale mette in comunicazione tra loro una proprietà esclusiva della Co. con il cortile del condominio cui quest'ultima partecipa (v. pag. 12 sentenza impugnata, nella parte sopra testualmente trascritta in narrativa). Dal che si ricava che tale collegamento avviene tra un'area condominiale ed una proprietà estranea al condominio stesso, da non confondersi con un'altra unità immobiliare appartenente alla stessa Co., ma facente parte del condominio di via (OMISSIS).

Questo essendo l'accertamento di fatto operato dalla Corte di merito, si rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto che tale apertura sia legittima in quanto non pregiudica il pari godimento del cortile da parte degli altri condomini. Conclusione, questa, cui i giudici d'appello sono pervenuti richiamando in particolare (oltre ad altre sentenze del tutto non pertinenti al caso in esame) Cass. nn. 8591/99 e 42/00.

Entrambe dette sentenze, però, si riferiscono al diverso caso di modifiche apportate su di un muro o una recinzione comune che separavano un cortile condominiale deputato proprio all'utilità delle proprietà individuali.

In particolare, la prima delle due suddette sentenze, al di là di quanto riportato nella massima (non sufficientemente precisa), chiarisce in motivazione che "negli edifici soggetti al regime del condominio, ciascun partecipante ha il diritto di servirsi delle cose comuni a vantaggio del proprio piano o appartamento. Spesso il godimento si attua mediante l'imposizione sulla cosa comune di un vero e proprio peso a vantaggio della cosa propria: di uno di quei pesi che, al di fuori del condominio, darebbero luogo al sorgere di una servitù prediale (apertura di porte, finestre, luci, vedute sul cortile comune). Al singolo condomino non è consentito costituire sulla cosa comune una servitù a vantaggio della cosa propria, essendo richiesto per la costituzione della servitù il consenso (negoziale) di tutti i partecipanti (art. 1059 c.c.). Peraltro, non si fa luogo a costituzione di servitù quando la destinazione della cosa comune è precisamente quella di fornire alle unità immobiliari in proprietà esclusiva, site nell'edificio, quella specifica utilità, che formerebbe il contenuto di una servitù prediale. Per conseguenza, fino a che il partecipante, esercitando il suo diritto, rispetta la destinazione della cosa, di questa gode iure proprietatis. Non sussiste, infatti, imposizione di servitù sulla cosa comune, posto che il potere rientra tra quelli inerenti al diritto di condominio. Se invece il godimento del singolo partecipante si concreta in un peso sulla cosa comune, che la destinazione della cosa in sè non consente, tale forma di godimento non può essere giustificata con il diritto di condominio. In questo caso inevitabilmente si pone in essere una servitù e, per conseguenza, ogni atto di godimento di fatto assoggetta la cosa comune ad un peso, che le norme sul condominio non permettono".

Di qui l'inapplicabilità di tali precedenti al caso di specie. Il fatto che la Co. per altro titolo partecipi al condominio di via (OMISSIS), e perciò abbia al pari degli altri condomini libero accesso al cortile condominiale, non le attribuisce il potere di asservire tale bene comune al diverso ed adiacente altro suo immobile, che di tale condominio non fa parte.

E di conseguenza l'applicabilità, invece, del costante indirizzo di questa Corte in base al quale in tema di uso della cosa comune, viola l'art. 1102 c.c. l'apertura praticata da un condomino nella recinzione del cortile condominiale, senza il consenso degli altri condomini al fine di creare un accesso dallo spazio interno comune ad un immobile limitrofo di sua esclusiva proprietà, determinando, tale utilizzazione illegittima della corte condominiale, la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo estraneo alla comunione ed in pregiudizio della cosa comune (v. Cass. n. 24243/08).

Nello stesso senso si è altresì affermato che l'azione con cui un condomino metta in comunicazione il cortile condominiale con una sua proprietà estranea alla comunione, determina uno stato di fatto corrispondente ad una servitù di passaggio sul cortile a favore di tale proprietà con la conseguenza che, come può subire l'eliminazione della predetta sua posizione di vantaggio ove i condomini esercitino vittoriosamente l'actio negatoria servitutis, così può consolidarla mercè l'esercizio continuato della servitù per il periodo utile all'usucapione, senza in ogni caso poter porre in essere, per il divieto dell'art. 1067 c.c., una situazione di aggravamento della servitù di fatto esercitata, sicchè questa si configura come molestia del possesso dei comproprietari del cortile (Cass. n. 5888/79; analogamente, v. anche Cass. nn. 23608/06, 9036/06, 17868/03, 360/95, 2773/92 e 5790/88).

2. - Il secondo motivo allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, e art. 134 c.p.c., n. 4, nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale abbia erroneamente identificato il riferimento all'anno 1968, contenuto nelle cartelle esattoriali relativi ai consumi idrici dell'immobile di proprietà Co., prodotte solo in appello, come dimostrativo dell'epoca di primo allaccio, lì dove, invece, tali documenti proverebbero soltanto che l'utenza della fornitura domestica del fabbricato della convenuta è stata attivata, con l'installazione del relativo contatore, nel 1968.

2.1. - Il motivo è inammissibile, in quanto implica un accertamento di puro fatto (relativo all'epoca di primo allaccio dell'utenza domestica dell'odierna parte controricorrente), precluso a questa Corte Suprema per i limiti interni che connotano il suo sindacato.

3. - L'accoglimento del primo motivo, imponendo con la cassazione parziale della sentenza impugnata un nuovo regolamento complessivo delle spese di giudizio, assorbe l'esame del terzo mezzo di censura, relativo, appunto, al capo della sentenza impugnata inerente alle spese.

4. - Per le considerazioni fin qui esposte, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente al motivo accolto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, per cui l'odierna controricorrente va condannata a rimuovere il cancello che collega la sua proprietà, adiacente al condominio di via (OMISSIS), con il cortile del medesimo condominio.

5. - Considerato che l'esito complessivo della lite registra una soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti stesse le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, respinto il secondo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna Co.Lu. a rimuovere il cancello che collega la sua proprietà, adiacente al cortile del condominio di via (OMISSIS), con il cortile del medesimo condominio; compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2018
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Se si costituisce una servitù non è possibile aprire la recinzione per accesso diretto alla proprietà - Cassazione 12/02/2018, N. 3345 - Il commento



La Suprema Corte ha stabilito che al singolo condomino non è consentito costituire sulla cosa comune una servitù a vantaggio della cosa propria, essendo richiesto per la costituzione della servitù il consenso (negoziale) di tutti i partecipanti (art. 1059 c.c.). Peraltro, non si fa luogo a costituzione di servitù quando la destinazione della cosa comune è quella di fornire alle unità immobiliari in proprietà esclusiva, site nell'edificio, quella specifica utilità, che formerebbe il contenuto di una servitù prediale. Per conseguenza, fino a che il partecipante, esercitando il suo diritto, rispetta la destinazione della cosa, di questa gode iure proprietatis. Non sussiste, infatti, imposizione di servitù sulla cosa comune, posto che il potere rientra tra quelli inerenti al diritto di condominio. Se invece il godimento del singolo partecipante si concreta in un peso sulla cosa comune, che la destinazione della cosa in sè non consente, tale forma di godimento non può essere giustificata con il diritto di condominio. In questo caso inevitabilmente si pone in essere una servitù e, per conseguenza, ogni atto di godimento di fatto assoggetta la cosa comune ad un peso, che le norme sul condominio non permettono".

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martedì 17 ottobre 2017

NON PUÒ IMPUGNARE PER VIZIO DI CONVOCAZIONE IL CONDOMINO CHE COMUNQUE PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA -

La mancata convocazione all’assemblea di uno o più condomini può essere fatta valere, come motivo di annullabilità delle delibere ivi assunte, esclusivamente dai soggetti che non sono stati regolarmente convocati, a condizione, però che gli stessi non siano, intervenuti alla riunione, in quanto ciò varrebbe a sanare i vizi o la carenza della convocazione. A tale principio giunge la Corte di Cassazione confermando l’evoluzione normativa alle controversie iniziate prima dell’entrata in vigore della riforma così come disposto dall’art. 66 terzo comma delle DD.AA del c.c.

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CASSAZIONE 23 NOVEMBRE 2016, N. 23903 - in tema di impugnativa


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CASSAZIONE 23 NOVEMBRE 2016, N. 23903

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. MANNA Felice -  Presidente   
Dott. LOMBARDO  Luigi Giovanni -  Consigliere  
Dott. ORICCHIO  Antonio -  Consigliere  
Dott. PICARONI  Elisa  -  Consigliere  
Dott. SCARPA  Antonio -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente:     
                                     
SENTENZA

sul ricorso 14159-2012 proposto da: 
N.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato L. M. che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M. L.; 
- ricorrente – 

Contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. M., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G. B.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 271/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/02/2012; 
e sul ricorso 14360-2012 proposto da: 
N.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato A. B. rappresentato e difeso unitamente all'avvocato L. R.; 
- ricorrente - 
Contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. M., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G. B.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 479/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/03/2012; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA; 
udito l'Avvocato M. per il ricorso R.G. 14159/2012; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso R.G. 14159/2012 e comunque per il rigetto di entrambi ricorsi.        
                
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso recante numero R.G. 14159/2012, N.G. impugna la sentenza n. 271/2012 del 15 febbraio 2012 resa dalla Corte d'Appello di Torino, la quale ha rigettato l'appello proposto dallo stesso N. avverso la sentenza depositata il 21 gennaio 2008 del Tribunale di Torino. Il Tribunale aveva respinto l'impugnazione della deliberazione adottata nell'adunanza del 7 luglio 2002 dall'assemblea del convenuto Condominio (OMISSIS), avendo ritenuto il N. regolarmente convocato, e per di più presente, a quella assemblea, e validamente indicati a verbale i nominativi dei condomini contrari e favorevoli alla relativa deliberazione, con la rispettiva maggioranza. In ordine al gravame proposto da Giuseppe N., la Corte d'Appello superava le censure circa il contenuto del verbale dell'assemblea straordinaria del 7 luglio 2005, dal quale risultavano intervenuti o rappresentati per delega 59 condomini, pari a 685,70 millesimi; circa la presenza e la partecipazione alla discussione dello stesso N.; circa le contestazioni da questo mosse sulla convocazione di altri condomini; circa le irregolarità o incompletezze dell'ordine del giorno; circa le inesattezze delle indicazioni dei nomi dei condomini intervenuti; circa il quorum deliberativo occorrente per ratificare la costituzione in giudizio del Condominio nei giudizi intrapresi dal medesimo N., come per la conferma dell'amministratore; circa l'omessa consegna di documenti da parte dell'amministratore;
circa la mancata specificazione di spese, diritti ed onorari di lite posti a carico dell'attore.
Avverso la sentenza n. 271/2012 del 15 febbraio 2012 della Corte d'Appello di Torino, N.G. ha proposto il ricorso R.G. 14159/2012, articolato in dieci motivi. Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
Con il ricorso recante numero R.G. 14360/2012, N.G. impugna la sentenza n. 479/2012 del 14 marzo 2012 resa dalla Corte d'Appello di Torino, la quale ha rigettato l'appello proposto dallo stesso N. avverso la sentenza depositata il 17 ottobre 2006 del Tribunale di Torino, che aveva respinto l'impugnazione delle deliberazioni adottate nell'adunanza del 20 febbraio 2003 dall'assemblea del convenuto Condominio (OMISSIS). Il Tribunale aveva disatteso i motivi di impugnativa attinenti alla nomina del presidente dell'assemblea, alla mancata convocazione di tutti i condomini, alla illegittima approvazione di tende lato strada, all'invalidità per eccesso di potere in relazione all'approvazione del conto consuntivo 2002 e preventivo 2003. La Corte d'Appello ha poi ribadito l'insussistenza dei vizi del procedimento di convocazione assembleare, della violazione del regolamento condominiale quanto all'approvazione dell'apposizione delle tende lato strada, delle invalidità dell'approvazione del consuntivo 2002 e del preventivo 2003.
Avverso la sentenza n. 479/2012 del 14 marzo 2012 della Corte d'Appello di Torino, N.G. ha proposto il ricorso R.G. 14360/2012, articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Può procedersi alla riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., dei due ricorsi recanti numero R.G. 14159/2012 e R.G. 14360/2012, seppur proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, trattandosi di cause comunque connesse per l'identità dei soggetti e la parziale coincidenza delle questioni di diritto.
Non è fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso R.G. 14159/2012, formulata dal Pubblico Ministero all'udienza di discussione, risultando rispettata la previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione.
Il primo motivo del ricorso R.G. 14159/2012di N.G. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.c. per omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello su istanza di cancellazione di frasi offensive contenute nella memoria di replica del Condominio appellato.
Il motivo è inammissibile.
Poichè la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d'ufficio a norma dell'art. 89 c.p.c., l'istanza di cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'esercizio dell'anzidetto potere discrezionale, di guisa che non può formare oggetto di impugnazione l'omesso esame di essa nè l'omesso esercizio del suddetto potere (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22186 del 20/10/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12035 del 12/09/2000).
2. Il secondo motivo del ricorso R.G. 14159/2012 censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, dell'art. 1105 c.c., comma 3, e dell'art. 31 del regolamento di condominio, nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso. Il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello non si è espressa sulle sue doglianze circa le modalità di convocazione assembleare adottate (lettera raccomandata); si elenca anche una lunga serie di irregolarità relative alle convocazioni di altri condomini. Si trascrive il contenuto dell'art. 31 del Regolamento di condominio, che, tuttavia, non è altro che la testuale riproduzione dell'art. 1136 c.c., comma 6 (formulazione vigente ratione temporis, poi modificata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220), norma di legge che, invece, il ricorrente non invoca a sostegno della sua censura. Si censurano nella parte espositiva del motivo, senza alcuna coerenza con il contenuto della rispettiva rubrica, infedeltà ed irregolarità del verbale assembleare.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e comunque è infondato. Tale motivo non denota, invero, i caratteri della tassatività e della specificità imposti dagli artt. 360 e il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Esso sviluppa, piuttosto, una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, talvolta non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (allorchè propugna spiegazioni alternative delle risultanze istruttorie di causa, richiamando difese dei gradi di merito), oppure consistenti in censure erroneamente sussunte nel vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione.
Si aggiunga che le disposizioni contenute in un regolamento di condominio hanno natura regolamentare, organizzativa o contrattuale, sicchè l'interpretazione o l'applicazione di esse fatta dal giudice del merito non può essere denunciata in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, come se si trattasse di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per tali intendendosi soltanto quelle risultanti dal sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico. L'omesso o errato esame di una disposizione del regolamento di condominio da parte del giudice di merito è, piuttosto, sindacabile in sede di legittimità soltanto per inosservanza dei canoni di ermeneutica oppure per errori logici sub specie del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1406 del 23/01/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9355 del 14/07/2000).
Il secondo motivo, per quanto poi comprensibile, è in ogni caso infondato.
Già la Corte d'Appello di Torino aveva spiegato all'appellante N. come egli risultasse presente all'assemblea del 7 luglio 2005, senza svolgere contestazioni sulla propria convocazione o sull'ordine del giorno, così sanando ogni difetto formale; e come lo stesso appellante non fosse legittimato a far valere l'irregolare convocazione relativa ad altri condomini.
Ora, è noto come l'art. 66 disp. att. c.c., comma 3 a seguito della riformulazione operatane dalla L. n. 220 del 2012 (nella specie, non applicabile razione temporis) precisa che, in caso di avviso omesso, tardivo o incompleto degli aventi diritto, la deliberazione adottata è annullabile, ma su istanza (soltanto) dei dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati. La Riforma del 2012 ha così tratto le necessarie conseguenze sotto il profilo processuale dalla sistemazione della fattispecie dell'omessa convocazione nell'ambito dei rimedi sostanziali operata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005. Una volta condiviso il principio per cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporti non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso. L'interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell'assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: la delibera assembleare è annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell'atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto-ordinamento.
Da tali premesse, a confutazione delle doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso, richiamando orientamenti già propri di questa Corte, deve affermarsi che:
1) l'annullabilità della delibera assembleare per mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea non può essere fatta valere allorchè il condomino, nei cui confronti la comunicazione è stata omessa, sia presente in assemblea, dovendosi presumere che lo stesso ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l'eventuale irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4531 del 27/03/2003).
2) il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66 disp. att. c.c., comma 3 modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 20 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9082 del 18/04/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10338 del 13/05/2014).
3) l'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale, non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24456 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5889 del 20/04/2001). L'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale, ovvero della partecipazione dei singoli condomini alla discussione sulla deliberazione dell'assemblea riguardante tema non indicato nel relativo avviso di convocazione, è, poi, in ogni caso demandato all'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
3. Il terzo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del Regolamento di condominio. Tale articolo prevede che il verbale delle deliberazioni assembleari deve contenere cognome e nome dei condomini intervenuti o rappresentati, con le rispettive quote. Dopo di ciò, si rappresentano le insufficienze ed irregolarità del verbale di assemblea 7 luglio 2005.
Il quarto motivo del ricorso R.G. 14159/2012 denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 c.c. e art. 1372 c.c., comma 1, nonchè dell'art. 32 del Regolamento di condominio, ed omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento al relativo motivo d'appello.
Il quinto motivo sostiene l'omessa ed insufficiente motivazione in ordine alle inveritere indicazioni a verbale circa la presenza di alcuni condomini.
Terzo, quarto e quinto motivo di ricorso possono trattarsi congiuntamente, perchè connessi, in quanto basati su identiche considerazioni.
I tre motivi in esame sono anch'essi in parte inammissibili e comunque infondati.
Ancora una volta si censura la violazione e falsa applicazione di disposizioni contenute nel regolamento di condominio come se si trattasse di norme di diritto, da far valere in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Quindi i motivi proseguono richiamando le considerazioni svolte dal N. nell'atto di appello, senza darsi cura del disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 4, ovvero senza indicare specificamente le carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa il rispettivo capo della sentenza della Corte d'Appello di Torino censurato, facendo valere, nella sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti emergenti dal verbale della deliberazione assembleare sulla base dell'opinione che di essi ha il ricorrente. Si indicano, ancora, nella rubrica del quarto motivo, sub specie di vizio di violazione e falsa applicazione, norme del Codice Civile in tema di validità delle deliberazioni dell'assemblea di condominio e di efficacia del contratto, senza poi esporsi le specifiche argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumano in contrasto con l'interpretazione di tali disposizioni di legge fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, quanto, semmai, allegando un'erronea, carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze probatorie di causa.
Il quarto motivo, poi, lamenta l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine alle doglianze proposte nell'atto di appello, senza fare menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all'art. 112 c.p.c., e senza neppure fare univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, argomentando, piuttosto, che la motivazione sia mancante o insufficiente o prospettando violazioni di legge (cfr. Cass. Sez. t), Sentenza n. 17931 del 24/07/2013). Inoltre, va considerato come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - integra, in senso proprio, un difetto di attività del giudice, che non andrebbe fatto valere dal ricorrente congiuntamente al vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, e col vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte ultime censure presuppongono, piuttosto, che il giudice del merito abbia preso in esame la questione, di diritto o di fatto, oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa.
La Corte di Torino ha affermato che la censura dell'appellante sul fatto che i condomini intervenuti fossero talvolta indicati nel verbale solo col cognome, senza il nome, fosse infondata, trattandosi di incompletezza innocua, non profilandosi alcuna incertezza, seminai dovuta ad omonimie, sull'identità dei soggetti intervenuti o presenti per delega (pagina 7 di sentenza). I giudici d'appello hanno aggiunto che la doglianza del N. sulla diversa circostanza che nel verbale risultassero come presenti condomini in realtà, a suo dire, assenti, fosse generica ed imprecisa, valendo il verbale stesso, comunque, come prova di quanto in esso riportato fino a querela di falso. Con tali distinti ed autonome ragioni della decisioni della Corte di Torino l'attuale ricorrente non si confronta, limitandosi, ad invocare per "smentire quanto statuito" da essa un precedente giurisprudenziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24132 del 13/11/2009). In ogni modo, il presumibile intento critico su cui fonda il terzo motivo di ricorso è privo di rilievo giuridico. Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della validità delle deliberazioni assembleari di condominio, devono essere individuati e riprodotti nel relativo verbale i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, nonchè i valori delle rispettive quote millesimali, ciò pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso. Tale individuazione è, però, unicamente funzionale alla verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale ed all'elemento personale, come ad identificare i condomini assenti, dissenzienti o astenuti, cui è riservato il potere di impugnazione ex art. 1137 c.c., o a rilevare situazioni di eventuale conflitto di interessi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 810 del 29/01/1999). Non può allora assumersi che sia stata omessa l'indicazione dei singoli condomini, favorevoli e contrari, e che perciò solo risulti sovvertita la presunzione di validità della delibera assembleare contenente gli elementi indispensabili ai fini della verifica della sua legittima approvazione, allorchè, come nel caso di specie, nel relativo verbale di adunanza alcuni di essi siano individuati con riferimento unicamente al cognome ed alla loro quote di partecipazione al condominio, a meno che non sia dedotta l'esistenza di altro condomino avente il medesimo cognome ed equivalente quota millesimale, spettando, in ogni caso, il relativo onere di allegazione e prova al condomino che impugni il deliberato. Il ricorrente al quinto motivo contesta che non sia "motivato il rimando alla querela di falso atteso che il verbale assembleare non è un atto pubblico". La Corte d'Appello di Torino ha effettivamente affermato che "il verbale fa fede fino a querela di falso di quanto ivi riportato". E' vero, invece, che il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicchè l'eventuale falso ideologico in esso non è integra nè il delitto di cui all'art. 485 c.p., nè altre ipotesi di falso documentale punibile (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 1274 del 20/11/1986). Pertanto, il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova (arg. da cass. Sez. 2, Sentenza n. 747 del 15/03/1973). Incombe, tuttavia, come detto, sul condomino che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale.
4. Il sesto motivo del ricorso R.G. 14159/2012 allega violazione e falsa applicazione dell'art. 1136 c.c., omessa ed insufficiente motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. Vi si assume l'omessa pronuncia della Corte d'Appello in ordine alla violazione dell'art. 1136 c.c. denunciata da pagina 9 a pagina 12 del ricorso in appello e da pagina 11 a pagina 15 della comparsa conclusionale.
Questo sesto motivo di ricorso è inammissibile per inosservanza dell'art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, in quanto non indica la parte della sentenza impugnata che incorrerebbe in violazione o falsa applicazione dell'art. 1136 c.c., nè quale sia l'insufficienza motivazionale ravvisata, nè in cosa consistesse esattamente l'istanza riguardo alla quale si deduce in questa sede l'omessa pronunzia ad opera del giudice di merito.
5. Il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1136 e 1137 c.c., art. 66 disp. att. c.c., e degli artt. 28, 31, 32 e 34 del Regolamento di condominio, nonchè omessa ed insufficiente motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. Si assume nel motivo di ricorso l'irregolare convocazione di numerosi condomini, coi relativi dettagli sulle raccomandate a ciascuno spedite.
L'ottavo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1136, 1137 e 1372 c.c., art. 66 disp. att. c.c., e degli artt. 28, 31, 32 e 34 del Regolamento di condominio. Si contesta la affermazione della Corte di Torino che ha negato al N. la legittimazione a far valere i vizi inerenti la regolare convocazione degli altri condomini.
Settimo e ottavo motivo vanno traumi congiuntamente perchè affrontano le stesse questioni di diritto e di fatto.
Il settimo motivo e l'ottavo motivo sono inammissibili, per quanto già spiegato con riguardo ai precedenti motivi, nella parte in cui ipotizzano la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, di quattro disposizioni del regolamento di condominio, delle quali neppure si trascrive la portata. Parimenti inammissibile è la doglianza di omissione di pronuncia, sempre per quanto riportato prima su) contrasto logico di una contemporanea censura di tal fatta con quelle di violazione di legge e di insufficienze motivazionali.
Il settimo e l'ottavo motivo sono, poi, in ogni modo infondati, secondo quanto già illustrato a proposito del secondo motivo di ricorso, atteso che il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come confermato dal sopravvenuto art. 66 disp. att. c.c., comma 3 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9082 del 18/04/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10338 del 13/05/2014).
6. Il nono motivo del ricorso R.G. 14159/2012 denuncia la mancata indicazione nel verbale di assemblea dei condomini assenti e l'omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 c.p.c. imputabile alla Corte d'Appello.
Il motivo è inammissibile, giacchè non indica, come impone l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, quale fosse l'integrale contenuto della specifica censura all'uopo formulata nell'atto di appello, della quale si lamenta il mancato esame, nè fa univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
7. Il decimo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. Il ricorrente assume che sia il Tribunale che la Corte d'Appello lo abbiano condannato al pagamento delle spese processuali in somma complessiva, senza distinguere tra diritti, onorari, spese imponibili ed anticipazioni.
La Corte d'Appello di Torino, avendo pronunciato nella vigenza del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ha ritenuto superata la questione posta dall'appellante, e, non disponendo ancora dei parametri, cui commisurare il compenso dell'avvocato in luogo delle abrogate tariffe professionali, ha fatto applicazione analogica dell'art. 2233 c.c., ritenendo di poter così determinare un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata dal difensore della parte vittoriosa.
Il decimo motivo di ricorso ignora questa ratio decidendi esplicitata nella sentenza impugnata, e perciò si rivela inammissibile.
8. Può ora passarsi all'esame del ricorso R.G. 14360/2012, portato contro la sentenza n. 479/2012. L'esposizione dei quattro motivi di ricorso, che si sviluppa da pagina 61 a pagina 70, è preceduta nelle prime sessanta pagine da una elaborata ricostruzione di "fatto e svolgimento del processo", integrata dalla riproduzione testuale di alcuni degli atti delle fasi di merito.
Il primo motivo del ricorso R.G. 14360/2012 denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1136 c.c. e art. 66 disp. att. c.c., art. 1137 c.c., artt. 2697 e 2727 c.c., artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1368 c.c. in relazione agli artt. 28 e 34 del Regolamento di condominio, nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il complesso motivo critica la sentenza n. 479/2012 della Corte d'Appello di Torino nella parte in cui la stessa ha respinto l'impugnazione sul punto della mancata convocazione di tutti i condomini, sostenendo che tale vizio è rilevabile solo su domanda o eccezione della parte interessata, e non di chi sia stato regolarmente convocato. La Corte del merito ha poi aggiunto che uno degli eredi del condomino Salvatore Bellino risultava presente all'assemblea, evidentemente in rappresentanza dei coeredi comproprietari, il che rendeva plausibile che l'avviso, recapitato alla moglie del condomino deceduto, fosse stato posto a conoscenza dei figli.
Il primo motivo di ricorso R.G. 14360/2012 reca i problemi di contraddittorietà logica, già evidenziati a proposito del ricorso R.G. R.G. 14159/2012, della contemporanea proposizione, in ordine ad una stessa questione, della censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. - la quale suppone un difetto di attività del giudice - con il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, ed il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, i quali postulano, al contrario che il giudice del merito abbia preso in esame quella medesima questione, di diritto o di fatto, oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare la decisione al riguardo resa.
Questo primo motivo è comunque infondato, giacchè, alla stregua di quanto parimenti già affermato con riguardo ad analoga censura svolta nel ricorso R.G. R.G. 14159/2012, il più recente orientamento di questa Corte (in coerenza con la sistemazione già offerta da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005 e, quindi, con l'art. 1441 c.c., nonchè alla luce del contributo interpretativo che può trarsi dal novellato art. 66 disp. att. c.c., comma 3) si è assestato nel senso che il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9082 del 18/04/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10338 del 13/05/2014).
9. Il secondo motivo del ricorso R.G. 14360/2012 denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1354, 1362, 1363, 1366 e 1367 in relazione all'art. 7 del Regolamento di condominio, nonchè alla delibera assunta al punto 6 all'ordine del giorno dell'assemblea del 20 febbraio 2003; ed inoltre omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte di Torino ha negato contenuto decisorio al deliberato su tale punto 6, così riportato in sentenza: "L'Assemblea delega i Consiglieri ed altri Condomini interessati all'individuazione di un modello e colore per le tende da sole... da proporre alla prossima assemblea utile, precisando, ancora una volta, che la posa di dette tende non è vincolante per nessuno". Secondo i giudici dell'appello, da questa deliberazione non si può desumere che le tende fossero state già collocate, nè che venisse accolta una richiesta di autorizzazione alla posa in opera delle stesse.
Il ricorrente contesta tale carattere non decisorio della deliberazione e sostiene che la stessa sarebbe contraria all'art. 7 del Regolamento di condominio, del quale, però, non trascrive il contenuto all'interno del motivo di ricorso, come gli impone l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
In ogni caso, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Le delibere assembleari del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, soltanto nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, utilizzando gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto. Il testo della delibera riportata nell'impugnata sentenza si limita a dare mandato ad alcuni condomini di individuare un modello ed un colore per le tende da sole, riservandone l'approvazione ad una prossima assemblea. E' coerente l'interpretazione della Corte d'appello che ha ravvisato in proposito una deliberazione soltanto programmatica e preparatoria, la quale non aveva ancora nè approvato ne respinto le proposte o richieste di installazione delle tende. L'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula, del resto, che la stessa sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini suscettibile di eventuale pregiudizio. Peraltro, l'interpretazione dell'esatto contenuto della delibera dell'assemblea dei condomini, impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c., come l'accertamento della situazione di fatto che è alla base della determinazione assembleare, sono rimessi all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato.
10. Il terzo motivo del ricorso R.G. 14360/2012 denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, art. 1131 c.c., u.c., art. 1137 c.c., artt. 1421, 1423, 2377, 1988, 1242 e 2909 c.c., nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si criticano le gravi omissioni della Corte nel considerare l'oggetto del contendere con riferimento ai punti 1 (approvazione consuntivo e riparto), 3 (esame e approvazione preventivo) e 5 (delibera in merito all'accantonamento dell'importo a debito N.). Diffusamente, ma confusamente, il motivo di ricorso richiama dapprima "la lettera f punto 3, a), b), c) d), e punto 4" dell'atto di appello ritrascritto nella parte di apertura del ricorso dedicata all'esposizione sommaria dei fatti della causa, per poi tentare una sintesi finali dei motivi di impugnazione cui "non ha dato nessuna risposta la Corte d'Appello" (pagina 68 di ricorso), ovvero se l'assemblea poteva approvare spese afferenti pregresse gestioni annuali, oppure se essa doveva sottoporre a nuovo esame "quanto approvato nella delibera nulla dell'8.3.1084", se "la Delib. 21 dicembre 2001 fosse solo annullabile e non nulla", e quindi non convalidabile, se "fosse lecito non sottrarre la somma compensata nella sentenza Canaparo nel 1997", e come "sommarsi gli interessi moratori successivi".
Questo terzo motivo di ricorso R.G. 14360/2012 è inammissibile.
A norma dell'art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, nonchè la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali esso sia fondato. Tali requisiti non possono ritenersi soddisfatti ove "l'esposizione sommaria" sia stata operata, come nella specie, mediante richiamo o integrale riproduzione degli atti di parte del ricorrente (memorie difensive, comparse conclusionali, e l'atto di appello completo, da pagine 28 a pagina 51 di ricorso), contenenti solo una parziale ricostruzione dei fatti, selezionati in maniera da essere funzionali alle tesi dallo stesso sostenute. In ogni modo, i requisiti di specificità dettati dall'art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, devono caratterizzare ogni motivo del ricorso singolarmente valutato. Il terzo motivo di ricorso, invece, lamenta l'omessa pronuncia su motivi di appello di cui non riporta l'esatta portata, operando un rinvio per relationem ai punti dell'atto di parte ritrascritto nella parte iniziale del ricorso; esso fa poi continuo riferimento ai punti controversi della deliberazione assembleare impugnata, ovvero a pregresse delibere, senza comunque riportarne analiticamente i contenuti. D'altro canto, lo sviluppo di tale motivo di ricorso è contraddittorio sotto un profilo logico, giacchè attribuisce contestualmente alla sentenza della Corte di Torino l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello e poi, sugli stessi punti, la violazione di molteplici norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 ed il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, censure, queste ultime, che presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame i punti oggetto di quegli stessi motivi di gravame. In effetti, è lo stesso ricorrente a ricordare le considerazioni svolte nelle pagine da 1l a 14 della sentenza della Corte di Torino in relazione alla delibera di approvazione del consuntivo 2002 e del preventivo 2003, supportate anche dalle conclusioni dell'integrazione peritale contabile, risultando un debito totale del N. verso il Condominio di Euro 22.909,28 ed un suo credito per spese giudiziali pari ad Euro 25.555,90, dal che l'accantonamento deliberato dall'assemblea. Il ricorrente nel terzo motivo prospetta come omissione di pronuncia, violazione di legge sostanziale o difetto di motivazione quel che in realtà si dimostra una difformità della sentenza rispetto alle sue attese ed alle sue deduzioni sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, auspicando in pratica di ottenere da questa Corte una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
11. Il quarto motivo del di ricorso R.G. 14360/2012 denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto condanna spese legali. Si dice che l'appellante N. non si fosse limitato a lamentare l'eccessiva entità delle spese liquidate, come ha scritto la Corte d'Appello, ma aveva anche affermato che egli non dovesse considerarsi totalmente soccombente, in quanto solo l'espletata CTU aveva fornito "dei numeri".
Il motivo di ricorso è del tutto infondato.
La Corte d'Appello, in verità, ha affermato che la soccombenza del N. fosse "totale in ordine alle domande di impugnativa della delibera".
E' noto il principio per il quale in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; sicchè, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza parziale o reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre ragioni.
12. Conseguono il rigetto di entrambi i ricorsi numero R.G. 14159/2012 e numero R.G. 14360/2012, e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti numero R.G. 14159/2012 e numero R.G. 14360/2012 e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per il ricorso numero R.G. 14159/2012 in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il ricorso numero R.G. 14360/2012 in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016
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