Si avvicina il termine per adempiere agli obblighi previsti dall’Art. 9 del D.Lgs. 102/2014 che, recependo la direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, stabilisce una serie di misure volte a favorire il contenimento dei consumi energetici negli edifici condominiali attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese per riscaldamento in base ai consumi effettivi.
Il decreto prevede infatti che nei condomini riforniti
da una fonte di riscaldamento centralizzata sia
obbligatoria l’installazione entro il 31/12/2016 di
contatori individuali (la così detta contabilizzazione
diretta) per misurare l’effettivo consumo di
calore per ciascuna unità immobiliare, nella misura
in cui sia tecnicamente possibile ed efficiente in
termini di costi. Il decreto prevede anche che nei
casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini
di costi, per la misura del riscaldamento si possa
ricorrere all’installazione di sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore individuali (la
così detta contabilizzazione indiretta) per regolare
e misurare il consumo di calore in corrispondenza
di ciascun radiatore posto all’interno delle unità
immobiliari dei condomini. Il decreto stabilisce
inoltre che, in tutti i casi di condomini alimentati
da sistemi di riscaldamento centralizzati,
per la corretta suddivisione delle spese connesse
al consumo di calore per il riscaldamento, l’importo
complessivo venga suddiviso in relazione
agli effettivi prelievi volontari di energia termica
utile e ai costi generali per la manutenzione e
conduzione dell’impianto secondo quanto previsto
dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi
aggiornamenti.
Come previsto dall’Art. 16 dello stesso decreto
D.Lgs. 102/2014, l’assemblea condominiale è
tenuta a deliberare l’installazione dei sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione, pena l’applicazione
di cospicue sanzioni amministrative
pecuniarie che possono variare da 500 a 2.500
Euro per unità immobiliare nei casi di inadempimento,
entro il termine previsto, tanto dell’obbligo
di installazione di sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione, quanto dell’obbligo di ripartizione
delle spese conformemente alla norma.
Una volta deliberata l’installazione dei suddetti
sistemi, nessun condòmino potrà rifiutarsi di procedere
all’installazione.
Viceversa, nel caso in cui l’assemblea non deliberi,
il condòmino favorevole all’intervento, ma
costretto a subire la volontà dell’assemblea, non
potrà essere esentato dal pagamento della sanzione
amministrativa.
Dato l’articolato panorama normativo, il ruolo
dell’amministratore è fondamentale e diventa
certamente determinante al fine di garantire il
coordinamento fra i vari attori coinvolti. Infatti
all’amministratore non compete soltanto informare
l’assemblea in merito agli obblighi previsti
dalla legge, ma anche: far redigere il progetto
conforme alla norma UNI 10200 e il capitolato
dei lavori da un tecnico abilitato, sottoporre il
capitolato a diverse aziende installatrici e verificare
le proposte tecnico-commerciali ricevute
prima di sottoporle all’assemblea condominiale.
Dal punto di vista tecnico, l’Amministratore dovrà
in particolare verificare la bontà delle soluzioni
proposte e valutare i seguenti aspetti: affidabilità
e conformità dei dispositivi, solidità
e garanzie offerte dalle aziende produttrici dei
dispositivi stessi, specializzazione e competenza
delle ditte incaricate di effettuare le attività
di installazione, manutenzione e di lettura dei
consumi, completezza, tipologia e qualità del
servizio offerto.
Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto,
è bene valutare la tecnologia proposta e la tipologia
di servizio correlato: sistemi in grado di effettuare
una lettura dei dati da remoto comportano
certamente un costo di investimento iniziale più
alto, ma presentano al contempo costi di gestione
delle letture meno onerosi per tutta la vita dell’impianto,
comportando al contempo l’indubbio vantaggio
di disporre di letture frequenti e consentire
così un monitoraggio dei consumi continuo.
Un aspetto di non trascurabile importanza è inoltre
la qualità del progetto (obbligatorio ai sensi
della legge n.10 del gennaio 1991) che deve essere
redatto da un tecnico abilitato iscritto ad
un Albo professionale e che deve includere non
soltanto la progettazione dell’intervento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione e
dei lavori di adeguamento della centrale termica
(tipologia di valvole termostatiche e contatori da
adottare, dimensionamento delle pompe, bilanciamento,
regolazione e trattamento dei circuiti
idraulici), ma anche la determinazione dei criteri
di ripartizione delle spese e il rilievo dei corpi
scaldanti e della relativa potenza installata per
ciascuna unità immobiliare. La norma tecnica UNI
10200 prevede infatti che i criteri di ripartizione
non possano più essere definiti sulla base di parametri
ratificati dall’assemblea, ma che vengano
determinati dal progettista sulla base della norma.
Da questo punto di vista, un progetto accurato
non soltanto tutela tutti i soggetti coinvolti
– amministratore, condòmini, progettista, installatore
- ma soprattutto assicura che l’intervento
risulti essere eseguito dall’azienda installatrice
incaricata correttamente. Si ricorda infatti che
sono ritenuti non a norma di legge, e pertanto
sanzionabili, tutti i sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione non conformi alla norma tecnica
UNI 10200 vigente.
di ing. Cristian Acquistapace
Chief Sales Officier di E.ON Italia
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