Qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall'ingiunto e voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del condominio occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato. Il principio di cui all'art. 654 cit., secondo comma, secondo il quale ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile solo nei confronti dell'ingiunto.
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