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venerdì 9 febbraio 2018

LEGISLAZIONE TECNICA - Il contratto di servizio energia



Il Contratto di Servizio Energia “base” e “plus” 
Il Contratto di Servizio Energia (CSE) è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Il CSE si inserisce in un quadro di misure volte al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo costi e benefici delineato dal citato decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla tutela dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Infatti, tra l’altro, il citato Decreto:
a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell’energia;
b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica agli utenti finali.

Prima di procedere alla trattazione è opportuno precisare quanto segue: 

- per «efficienza energetica» si deve intendere il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l’immissione di energia;
- per «miglioramento dell’efficienza energetica» si deve intendere un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
- per «risparmio energetico» si deve intendere: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una o più misure di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
- per «servizio energetico» si deve intendere: la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili.

Ai sensi dell’articolo 16 comma IV del citato Decreto 115/2008, fra i contratti che possono essere proposti nell’ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall’allegato II al decreto 115/2008.
Il Contratto Servizio Energia è quindi l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.
Al Contratto di Servizio Energia così detto “base”, si aggiunge il contratto servizio energia «Plus» che, con ulteriori condizioni, si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico (EPC). 

Fornitori abilitati
Sono abilitate all’esecuzione del contratto servizio energia i fornitori di servizi energetici che dispongono dei seguenti requisiti:
a) abilitazione professionale ai sensi del Decreto Ministeriale 37/2008, testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:

1) Settore «A» (impianti elettrici);
2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
3) Settore «D» (impianti idrosanitari);
4) Settore «E» (impianti gas);

b) rispondenza ai requisiti previsti per il terzo responsabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), ovvero la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
Si ricordi, infatti, che ai sensi del DPR 74/2013 articolo 6 comma 7, il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Il Fornitore del contratto servizio energia è obbligatoriamente tenuto a dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei citati requisiti, fornendo esplicita attestazione delle relative informazioni identificative.

Durata
Il contratto servizio energia “base” e “plus” devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.

Tuttavia, la durata può essere superiore:
a) qualora nel contratto vengano incluse fin dall’inizio prestazioni che prevedano l’estinzione di prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata massima sopra indicata erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti.
b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto.
c) Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi all’investimento per l’integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio per oltre il 50 per cento della sua superficie.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN 
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lunedì 4 dicembre 2017

Bilancio e Decreto Fiscale, le misure di interesse del MIT

La Legge di Bilancio appena approvata in prima lettura dal Senato, ecco cosa prevede per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  • abbonamenti TPL detraibili per pendolari e datori di lavoro
  • Proroga di tutti gli incentivi per la casa, della cedolare secca affitti, del superammortamento per il rinnovo dei mezzi, sismabonus per condomini Erp
  • Approvato il Piano nazionale invasi
La Legge di Bilancio appena approvata in prima lettura dal Senato contiene diversi provvedimenti di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

Introduce in particolare importanti novità per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale e puntare sempre più su una mobilità sostenibile ed economicamente più vantaggiosa per i milioni di pendolari che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici.


Agevolazioni abbonamenti e “ticket trasporti”

Innanzitutto, la detraibilità al 19% dalle imposte delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un costo dell’abbonamento sino a 250 euro annuali. La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e il suo limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Dopo 8 anni viene reintrodotta l’agevolazione, in base a una norma in vigore nel 2009.

Una novità assoluta è l’introduzione del “ticket trasporti”, che prevede che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto di abbonamenti del dipendente e dei familiari, per effetto della contrattazione integrativa aziendale di imprese e organizzazioni pubbliche, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Superammortamento per acquisto mezzi

In tema di trasporto, è prevista anche la proroga di un anno del superammortamento al 130%, inclusi i veicoli industriali, sia per autotrasporto merci che adibiti al trasporto pubblico locale, al fine di favorire il rapido rinnovo del vetusto parco mezzi italiano, in una logica di sostenibilità ambientale e maggiori standard di sicurezza. In questo ambito, la finanziaria include il finanziamento (dal 2019 fino al 2033) di progetti sperimentali innovativi di mobilità sostenibile con mezzi ad alimentazione alternativa, proposti da comuni e città metropolitane, sino a 100 milioni di euro annui.

Casa, cedolare, agevolazioni edilizie, mobili, verde

Per quanto riguarda il comparto casa, il pacchetto economico della finanziaria del prossimo anno, prevede l’importante proroga di due anni della cedolare seccaridotta al 10% per gli alloggi a canone concordato, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi in affitto a canone calmierato.

Inoltre, è stata approvata la proroga delle agevolazioni fiscali concernenti il patrimonio edilizio, in materia energetica, di lavori di manutenzione straordinaria, di classificazione sismica con l’estensione delle stesse ai condomini di edilizia residenziale pubblica (ecobonus – sismabonus).

Proroga di un anno, fino al dicembre 2018, anche delle agevolazioni fiscali al 50% legate all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata A+ (A per i forni), destinati ad un immobile oggetto di ristrutturazione.

È prevista, inoltre, l’introduzione dell’agevolazione fiscale anche per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici e immobili esistenti, per impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi, copertura a verde e giardini pensili. E’ prevista una detrazione del 36% fino a un massimo di 5.000 euro per unità abitativa e nei condomini per un massimo di 5.000 per ogni unità immobiliare a uso abitativo.

Fondo affitti

Durante i lavori del Senato è stata prevista l’assegnazione di una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Si prevede anche che le regioni possano destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli all’incremento del suddetto Fondo nazionale

Edilizia scolastica

Per i Comuni sono previsti interventi di ampliamento degli spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare edilizia scolastica.

Piano nazionale invasi

Infine, è stato approvato il Piano nazionale invasi mirato al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti degli acquedotti, con uno stanziamenti di 50 milioni annui dal 2018 al 2022.

Per le Motorizzazioni civili, al fine di assolvere parzialmente alla cronica carenza di personale, sono state autorizzate le assunzioni di 100 persone di cui 40 nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020.

DL FISCALE – NUOVI FONDI A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE

Il decreto fiscale appena approvato in via definitiva dà una spinta decisiva alla capacità di realizzazione di progetti di qualità da parte degli enti locali per adeguamento sismico, dissesto idrogeologico e per la predisposizione dei Piani Strategici delle Città Metropolitane e dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile.

Fondi per progettazione

Sono stati finanziati, infatti, 55 milioni in due anni per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere infrastrutturali e per l’adeguamento antisismico degli immobili pubblici per i Comuni a rischio sismico e forte è stata la semplificazione amministrativa per garantire minori vincoli finanziari per la progettazione di investimenti infrastrutturali per gli enti locali, con fondi propri delle amministrazioni ed anche attraverso l’utilizzo da parte degli enti locali del Fondo Progetti previsto dal Nuovo Codice degli appalti (art. 202).

Banca dati

E, sempre in questo ambito, sono previsti interventi in tema di trasparenza degli appalti pubblici, con stanziamenti di 1,6 milioni di euro per l’implementazione della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, in vista della stipula di una convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità nazionale anticorruzione.

Sicurezza ferroviaria

Interventi importanti sono previsti, poi, in tema di sicurezza ferroviaria e marittima con l’ampliamento delle competenze ed il potenziamento dell’organico della Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).

Ponti e collegamenti sul Po

Previsto anche uno stanziamento di 35 milioni di euro per le Province interessate per realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di connessione insistenti sul fiume Po.

Tpl isole

Conferma poi della centralità del diritto alla mobilità dei cittadini che vivono in luoghi particolarmente disagiati o nelle isole, assicurando la continuità di servizi svolti in regime di onere di Servizio Pubblico.

Incrementate, infine, di 4,5 milioni di euro per l’anno 2017 le risorse per la compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci e dei servizi ad esso connessi.
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lunedì 20 novembre 2017

Per l'emissione di un decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione del verbale - Cassazione 16 Novembre 2017, N. 27233 - Commento


La Cassazione conferma che ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo avverso un condomino moroso nel pagamento delle spese scadute è sufficiente produrre il verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché i relativi documenti.
Nello stesso giudizio il condomino aveva cercato di disconoscere i documenti in forza dei quali era stato emesso il decreto ingiuntivo spiegando che si trattava solo di fotocopie. Sotto altro profilo aveva eccepito l'invalidità delle delibere assembleari. In questo caso la Suprema Corte osserva che la conformità dei documenti in fotocopia agli originali va eccepita dal debitore nella prima risposta successiva alla sua produzione, che in caso di opposizione al decreto ingiuntivo si rinviene nella stessa citazione di opposizione.

per scaricare la Sentenza CLICCA QUI
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lunedì 30 ottobre 2017

Affidamento SIA: per il CNI è inapplicabile e non obbligatorio il ricorso ai mercati elettronici



Lo chiarisce un documento elaborato dal Dipartimento Centro Studi della Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri. Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha diramato una circolare (n.133/2017) attraverso la quale ha diffuso un documento, a cura del Dipartimento Centro Studi della sua Fondazione, che sostiene la non obbligatorietà e l’inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura dopo le modifiche dell’art.36 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016). 

Il documento offre un’accurata analisi circa il funzionamento dei mercati elettronici, con particolare riferimento a quello della Pubblica Amministrazione (cd. MEPA), ed approfondisce la materia alla luce della peculiare disciplina dei servizi di ingegneria ed architettura. Esaminando le tre distinte modalità procedurali attraverso le quali può avvenire l'acquisto di beni e servizi sul MEPA (l’ordine di acquisto, la richiesta di offerta e la trattativa diretta), viene illustrato il ricorso agli strumenti di acquisto e/o negoziazione elettronici nel regime normativo previgente al D.Lgs. 50/2016, ponendo in evidenza che tale ricorso, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, non rappresentava un obbligo assoluto, ma era limitato a determinate condizioni. Sulla base di questa analisi il CNI è giunto a due conclusioni. 

La prima è che l'art. 36, comma 6 del Codice dei contratti, nella parte in cui prescrive la sola facoltà dei soggetti aggiudicatori di ricorrere ai mercati elettronici (ivi incluso il MEPA), fa ritenere abrogate le norme che prescrivono l'obbligatorio prioritario ricorso a detti mercati. La seconda conclusione è che l'ambito di operatività del principio dell'obbligatorio ricorso ai mercati elettronici soffre di alcune limitazioni collegate alla particolare natura dei beni e servizi oggetto di affidamento ed i servizi di progettazione (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati, ma la cui esigenza è quella di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifico e che, pertanto, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica. 

Roma 27 ottobre 2017
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domenica 10 settembre 2017

Autorità portuali: riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina

Il CdM ha approvato le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 169



8 settembre 2017 - Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

Lo schema di decreto detta misure integrative e correttive al decreto legislativo 169/2016 ad un anno dalla sua entrata in vigore nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega relativamente alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, con particolare riferimento alla governance e alla semplificazione.

I punti di maggiore interesse riguardano:
Nuova classificazione dei porti

Si prevede una riqualificazione dei porti introducendo, rispetto all’attuale, un criterio più snello e semplificato. Vengono, pertanto, previste tre sole categorie:

- Porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

- Porti commerciali di rilevanza internazionale o nazionali costituenti nodi delle grandi reti dei trasporti e della navigazione;

- Porti di rilevanza interregionale e regionale nei quali le Regioni esercitano funzioni gestorie.
Adeguamento delle funzioni del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale in materia di governance del lavoro portuale

Allo stesso sono prevalentemente trasferite le funzioni che prima erano svolte dall’Ente gestore. In particolare:

Il Presidente adotta il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 84/94 sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati da dette imprese;
A queste si affiancano le funzioni che il Presidente può adottare circa le misure di politiche attive del lavoro indirizzate a migliorare i fattori di criticità del mercato del lavoro tramite dei piani. Tali piani hanno per oggetto:
la formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione del personale interessato;
eventuali misure di sostegno al reddito volto ad accompagnare , per un periodo massimo di cinque anni, i lavoratori interessati ai trattamenti previdenziali di legge;
la ricollocazione del personale inidoneo a ciascuna delle mansioni previste e richieste nell’ambito della fornitura del lavoro portuale.

• Estensione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ai membri del Comitato di gestione dell’AdSP

E’ previsto che ai membri del Comitato di gestione si applichino le disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Si prevede, inoltre, che il Comitato di gestione sia comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti.
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lunedì 14 agosto 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 LUGLIO 2017


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 LUGLIO 2017
Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.
(Gazzetta Ufficiale n.175 del 28-07-2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi dovuti in base allo stesso decreto;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  le modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, che  all'articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed  i  versamenti previsti  da  disposizioni  relative  a   materie   amministrate   da articolazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze,  comprese le  Agenzie  fiscali,  ancorche'  previsti  in   via   esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei  confronti  delle medesime articolazioni o presso i  relativi  uffici,  i  cui  termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in materia di statuto dei diritti del contribuente»;  
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato  sul  sito  internet  dell'Agenzia  delle entrate nella medesima data, con il quale e' stato approvato, con  le 
relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all'anno 2016; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con i quali sono stati  approvati  i  modelli  di  dichiarazione  con  le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali  da  porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;  
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
Decreta:
Art. 1
 
Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni  o   altri elementi 
 
  1. E' disposta la proroga dei seguenti termini: 
    a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui  all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio 1998,  n.  322,  relativa  all'anno  2016,  e'  presentata   in   via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di  cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del  Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017; 
    b) le dichiarazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di imposta regionale sulle attivita' produttive  dei  soggetti  indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonche' dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere  presentate  dal  1°  luglio 2017  ed  entro  il  termine  di   cui   all'articolo   13-bis,   del decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  sono  presentate entro il 31 ottobre 2017. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 26 luglio 2017 
 
                                                                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                                                                                 Boschi                  
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017, n. 1636
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giovedì 13 luglio 2017

Le liti nel condominio - decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo deve essere richiesto esclusivamente nei confronti di colui che è condomino al momento della sua proposizione e non di colui che abbia perduto tale qualifica per aver alienato l’immobile.

Qualora un soggetto fornito di soggettività giuridica, quale è un condominio, ritenga che un suo diritto sia leso, può rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché disponga la cessazione di tale lesione e disponga, se ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni patiti.
Il legislatore, al fine di statuire le regole del procedimento giudiziale, ha innanzi tutto focalizzato tre criteri che consentono di individuare esattamente l’autorità giudiziaria alla quale rivolgersi.
Questi sono: Competenza per valore: in relazione al valore della causa si può radicare il giudizio o avanti il Giudice di Pace, competente sino al valore di euro 5.000,00=, per quanto attiene la disciplina condominiale latu sensu intesa, o avanti il Tribunale in composizione monocratica, solo in rare eccezioni in composizione collegiale, se la causa ha un valore superiore alla predetta cifra.
Competenza per materia: per alcune particolari questioni é lo stesso legislatore ad indicare il giudice competente; così in materia condominiale è competente, qualsiasi valore possa essere attribuito alla vertenza, il Giudice di Pace per la regolamentazione dell’uso delle parti comuni e per le immissioni di fumi e rumori provenienti da privati e non da attività industriali.
Per tutte le altre materie è competente il Tribunale nel rispetto delle disposizioni inerenti alla competenza per valore.
Competenza per territorio: la causa deve essere radicata avanti a una determinata autorità giudiziaria territoriale al fine di evitare un possibile arbitrio nella sua scelta; nel caso specifico è sempre competente il Tribunale o il Giudice di Pace nel cui mandamento si trova l’immobile condominiale, anche ai fini della normativa concernente la tutela dei consumatori ex D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, essendo il condominio un consumatore equiparato, quindi, a una persona fisica (Cass. Civ. Sez. II 22 maggio 2015).
Il legislatore del 2012 ha modificato l’art. 23 c.p.c., inserendo anche le cause tra condomini e condominio, recependo la tesi giurisprudenziale sul punto.
Considerato, poi, che la parte soccombente nel giudizio di primo grado può ritenere che il giudice abbia errato nella valutazione della fattispecie concreta, sottoposta al suo esame, il legislatore gli ha concesso di ricorrere in appello. L’appello deve essere radicato rispettivamente avanti il Tribunale per le sentenze emesse dal Giudice di Pace e avanti la Corte d’Appello per quelle emesse dal Tribunale.
Nel giudizio di appello non sono ammessi nuove prove o depositi di ulteriori documenti, sempre che la parte non sia stata nell’impossibilità assoluta di articolarle o produrli in primo grado.
Allo scopo, però, di scoraggiare il ricorso in appello al solo fine di prolungare il giudizio, il legislatore ha disposto che le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive e, dunque, devono essere eseguite, eccettuata l’ipotesi nella quale, in relazione ad apposita istanza, la Corte d’Appello non ne disponga la sospensione in attesa del giudizio definitivo di secondo grado.
Non solo, il legislatore, con l’art. 348-bis c.p.c., introdotto nel codice di rito dall’art. 54, comma primo, d. l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha stabilito che l’appello può essere dichiarato, con ordinanza succintamente motivata, inammissibile o improcedibile, quando l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
È, infine, ammesso anche il ricorso per Cassazione, con unica sede in Roma, avverso le sentenze di secondo grado esclusivamente per errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello e il ricorso deve essere adeguatamente motivato; non è, quindi, ammesso il ricorso per Cassazione per presunta errata valutazione sul fatto o sulle prove assunte in causa.
Anche l’atto introduttivo del giudizio può avere forma diversa: citazione e ricorso.
L’atto di citazione viene notificato direttamente dal legale dell’attore, colui che promuove la causa, al convenuto, parte passiva del giudizio, indicando la data dell’udienza di comparizione e poi viene iscritta la causa a ruolo; con il ricorso l’avvocato della parte iscrive a ruolo immediatamente la causa e poi, fissata l’udienza dal magistrato, viene notificato al convenuto
– resistente la copia sia del ricorso sia del pedissequo decreto del magistrato.
L’atto introduttivo ordinario è l’atto di citazione, mentre il ricorso è preventivamente stabilito dallo stesso legislatore: richiesta di un decreto ingiuntivo; opposizione ad un decreto ingiuntivo in materia locatizia, se, ad esempio, il condominio conduce in locazione l’alloggio di servizio del portiere; revoca dell’amministratore.
Le controversie che possono interessare un condominio sono interne, con un condomino, o esterne, con un terzo fornitore o professionista che sia; in entrambi i casi è lo stesso condominio parte del giudizio e quindi i singoli condomini non hanno la capacità di testimoniare, costituendo loro stessi la parte in causa ex art. 246 cod. proc. civ. e avendo un interesse a che la causa si decida in modo a loro favorevole.
Il legale rappresentante del condominio è l’amministratore e la legittimazione processuale di costui non esclude quella concorrente dei singoli condomini, non avendo il condominio personalità giuridica.
Nel caso nelle more del giudizio sia sostituito l’amministratore, il nuovo non deve rilasciare una nuova procura al legale poiché parte in causa è il condominio.
Qualora si controverta in tema di diritti reali o contrattuali dei singoli condomini, si determina un litisconsorzio necessario tra loro e la vertenza giudiziaria deve inerire a tutti loro, con esclusione, quindi, dell’amministratore di condominio; tipiche fattispecie sono le controversie concernenti le clausole contrattuali del regolamento di condominio.

Le controversie che si riferiscono ai rapporti interni tra i condomini sono inerenti a:

1) recupero crediti nei confronti dei condomini morosi; per il recupero delle spese condominiali non corrisposte da un condomino l’amministratore può chiedere un decreto ingiuntivo che costituisce un procedimento speciale rispetto a quello ordinario sopra esaminato.
Il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere documentato con la convocazione dell’assemblea, il verbale che approva il rendiconto consuntivo e/o preventivo con il relativo riparto, la messa in mora del condomino debitore.
Il magistrato, senza sentire la parte ingiunta, emette il decreto, che può essere opposto dall’ingiunto ove sussistano suoi fondati motivi.
L’amministratore, in questo caso, ha il potere autonomo di ricorrere all’autorità giudiziaria, senza necessità, pertanto, di alcuna delibera dell’assemblea.
Il decreto ingiuntivo deve essere richiesto esclusivamente nei confronti di colui che è condomino al momento della sua proposizione e non di colui che abbia perduto tale qualifica per aver alienato l’immobile.
Qualora il condomino non provveda a pagare quanto riportato nel decreto ingiuntivo, l’amministratore procede con l’azione esecutiva concernente un:
a) pignoramento mobiliare consistente nel sequestrare beni mobili, per esempio, il televisore, una poltrona e così via, nella casa del debitore, con le esclusioni ex lege previste, ad esempio, il letto e la cucina, e venderli all’asta soddisfacendosi con il ricavato;
b) pignoramento immobiliare che si differenzia dal primo poiché il sequestro investe direttamente l’unità immobiliare del debitore;
c) pignoramento di beni mobili iscritti in pubblici registri, ad esempio, un motoveicolo o un autoveicolo;
d) pignoramento presso terzi quale può essere lo stipendio a mani del datore di lavoro o un conto deposito titoli presso un istituto di credito.

2) Adempimento di obbligazioni per costringere un condomino, o anche un conduttore, a rispettare il regolamento di condominio o a cessare un comportamento illegittimo per un uso abusivo dei beni comuni ovvero per costringere il condominio a effettuare le manutenzioni dello stabile e/o dei suoi singoli impianti.

3) Difesa del diritto di possesso e di proprietà dei beni condominiali per un’occupazione abusiva degli stessi; in queste ipotesi l’amministratore deve essere preventivamente autorizzato dall’assemblea di condominio.

4) Impugnazione di una delibera condominiale o di un provvedimento autonomo dell’amministratore. In ogni caso il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari, non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, ma deve limitarsi al risconto della sua legittimità.

5) Revoca dell’amministratore condominiale e/o richiesta di risarcimento danni per una non corretta gestione o per un suo inadempimento al contratto di mandato.

6) Provvedimenti di urgenza al fine di evitare che il comportamento di un condomino possa arrecare e aggravare un pregiudizio per il condominio. Le azioni contro i terzi ineriscono a:
  • adempimento coatto di un contratto, o risoluzione del medesimo, con contestuale richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi in relazione ad un inadempimento contrattuale; si rammenta che la risoluzione può essere giudiziale o di diritto (clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere, termine essenziale) e che una vola richiesta la risoluzione del contratto non ne può più essere richiesto l’adempimento. Ricorrendone i presupposti l’azione ordinaria può essere preceduta da un accertamento tecnico preventivo per determinare le cause di vizi e di contestazioni lamentati e, se del caso, può essere richiesto al consulente tecnico d’ufficio di esperire un tentativo di conciliazione inter partes.
  • Azioni reali e richieste di provvedimenti d’urgenza del condominio contro terzi, o viceversa, con identiche motivazioni delle cause tra condomini, ut supra dedotto.
  • Recupero dei crediti vantati dai terzi nei confronti del condominio; in quest’ipotesi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza dell’8 aprile 2008, n. 9148, ha deciso la parziarietà dei debiti del condominio, il terzo deve procedere in sede esecutiva nei confronti dei singoli condomini morosi e l’amministratore, a richiesta, deve fornirgli il loro nominativo, senza incorrere in alcuna violazione della normativa della privacy, considerato il disposto del novellato art. 63 disp. att. c.c.. Una delle esigenze dei nostri tempi è quella della velocità nel conseguimento dei risultati. Se alla rapidità si affiancano la riservatezza e la garanzia, si rinvengono tre ragioni che hanno favorito in questi ultimi anni l’istituto dell’arbitrato.
Considerato, quindi, che il condominio è una fucina di conflitti interpersonali aventi natura economica e che gravi sono i ritardi per la soluzione delle liti giudiziarie, non meraviglia che la società civile si sia indirizzata alle cosiddette “Alternative Dispute Resolutions” che offrono metodi rapidi per risolvere al meglio le controversie di natura civile. D’altronde i maggiori costi dell’arbitrato sono compensati dalla celerità del lodo arbitrale (240 giorni ex art. 820 c.p.c.).
L’arbitrato, che può essere irrituale e rituale, si distingue dall’arbitraggio, della perizia tecnica, della conciliazione, della mediazione, che del resto sono sempre impugnabili, e pertanto deve essere previsto espressamente nel regolamento di condominio. L’arbitrato però non è utilizzabile nell’ipotesi di controversia con un dipendente subordinato del condominio.
Nell’arbitrato rituale, nel quale gli arbitri possono decidere secondo diritto e che è disciplinato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, gli arbitri possono essere uno o più, ma sempre in numero dispari; una volta istruita la causa, i giudici devono emettere il lodo che, vistato dal Tribunale, è già un titolo esecutivo.
Il lodo può essere impugnato avanti la Corte di Appello solo per nullità, per le fattispecie previste dallo stesso legislatore, per revocazione e per opposizione di terzo.
Da ultimo si deve evidenziare che, a far data dal 2011, le controversie in materia condominiale possono essere precedute da un tentativo di conciliazione.
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ha introdotto la mediazione obbligatoria per le controversie, tra le altre, in materia di condominio, locazione e diritti reali.
Il tentativo di conciliazione, per queste fattispecie, rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale successiva domanda giudiziale.
Al fine di diffondere l’istituto della conciliazione il legislatore ha posto un obbligo a carico degli avvocati di segnalare ai propri clienti la facoltà di avvalersi della procedura de qua; l’informativa deve essere allegata al fascicolo di parte nell’eventuale successiva causa.
Il procedimento della mediazione da adottare è quello previsto dal regolamento del quale ogni organismo deve munirsi; lo stesso è del tutto informale e deve avere una durata non superiore a tre mesi non soggetta alla sospensione feriale dei termini processuali.
Al fine di agevolare il ricorso alla mediazione, il legislatore concede alle parti un credito d’imposta per le spese sostenute, seppure con il limite di 500,00= euro, purché, però, abbiano raggiunto un accordo conciliativo, nonché delle spese di bollo e dell’imposta di registro sino a 50,00= euro.
Inoltre il verbale de quo costituisce titolo esecutivo per la procedura esecutiva anche degli obblighi di fare e per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale in caso di inosservanza della raggiunta conciliazione, se sottoscritto dagli avvocati delle parti.
Sono esclusi dal tentativo di mediazione gli accertamenti tecnici preventivi, qualora sia chiesto che il C.T.U. tenti una conciliazione, e i procedimenti per decreti ingiuntivi poiché sono procedimenti sommari che non richiedono il contraddittorio delle parti e si risolvono in breve; tuttavia, nel caso di opposizione dell’ingiunto, trasformandosi il rito in giudizio a cognizione ordinaria, il tentativo di conciliazione deve essere esperito.
Non si applicano, inoltre, ai procedimenti possessori e cautelari.
La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, l’incostituzionalità, della normativa in esame, per eccesso di delega, limitatamente all’informativa dell’avvocato al cliente e all’obbligatorietà del tentativo di mediazione, con le conseguenze procedurali che ne derivano, ma il Governo ha reiterato questa procedura con il D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98.
Tuttavia, il legislatore, con l’art. 71-quater disp. att. cod. civ, ha dettato la procedura che il condominio deve adottare per pervenire, eventualmente, a una soluzione conciliativa insorta.
Innanzi tutto, ha precisato che per vertenze, in materia condominiale, devono intendersi esclusivamente quelle inerenti alla disciplina codicistica in tema di condominio, con esclusione, conseguentemente, delle diverse vertenze nella quali una parte è un condominio quale può essere una causa per la richiesta di risarcimento danni, tra un condominio e un appaltatore, in conseguenza di vizi all’opera eseguita, e tra un condomino e il condominio per infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto per una sua mancata manutenzione.
Inoltre, ha stabilito che la domanda di mediazione deve essere presentata a un organismo con sede nella circoscrizione del Tribunale nella quale è sito il condominio, derogando in tal modo alla disposizione generale prevista dal d.lgs. n. 28/2010 concernente la libertà di scelta dell’organismo in tutto il territorio nazionale.
Infine, ha stabilito che la partecipazione dell’amministratore alla mediazione e la sottoscrizione da parte sua del verbale di conciliazione debbano essere approvate dalla maggioranza dei presenti in assemblea rappresentante almeno la metà del valore millesimale del condominio.
Si deve ritenere che la mediazione inerente alla comproprietà di un bene comune, per esempio del sottotetto, debba essere ugualmente approvata con l’unanimità dei consensi dei condomini.
L’amministratore, che può convocare più riunioni consecutive dell’assemblea, ai sensi del quinto comma dell’art. 66 disp. att. c.c., può, nel caso specifico, fissare più riunioni al fine sia di farsi autorizzare a presenziare alla mediazione sia di riferire l’andamento della procedura sia, infine, per farsi autorizzare a sottoscrivere la proposta di conciliazione.

di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN ANACI 
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giovedì 29 giugno 2017

Pubbliche manifestazione, cosa cambia con la Circolare Gabrielli - Decreto Minniti (il testo commentato)

Ci ricordiamo tutti la sera della finale di Champions League, forse per la partita di calcio, ma sopratutto, per quello che è successo in piazza San Carlo a Torino, dove 50'000 persone prese del panico hanno causato 1500 feriti, un morto e un ragazzo che forse non si riprenderà mai più.  Dopo quello che è successo, per evitare che possa di nuovo accadere, il Capo della Polizia, Gabrielli, ha emanato a tutte le prefetture una circolare con la quale vengono obbligati i comuni a richiedere a chiunque organizzi un evento di dotarsi di appositi dispositivi di sicurezza. Cercheremo di analizzare i vari punti della circolare, cercando di tirare fuori una quadra.

Per prima cosa, se vuoi organizzare un evento, non farti prendere dal panico, sono solo poche cose da fare per rendere sicura la tua manifestazione. La sagra del panfritto di Borgorossi non è a rischio! Si dovrà sempre rispettare il precedente quadro normativo, cioè si dovrà comunque produrre la seguente documentazione, che dovrà altresì essere depositata in comune se richiesta:

STRUTTURE
  • Calcoli di portata
  • Modalità di montaggio e di manutenzione
  • Certificato di idoneità statica
  • Certificato di corretto montaggio


IMPIANTI ELETTRICI
  • Dichiarazioni di conformità a regola 


Tendoni di copertura, teli, ecc…
  • Copia dell’atto di omologazione


BOMBOLE DI GAS
  • Certificato di installazione e verifica 
  • Certificato  di corretto funzionamento
Oltre le domande e il rispetto della normativa sanitaria, che essendo spesso di riferimento regionale non andiamo ad approfondire, si dovrà produrre una serie di documenti e dispositivi di sicurezza. Analizzando la situazione si sarebbe già dovuto pensare a un sistema di emergenza e controllo degli ingressi: difficilmente alle sagrette di paese si possono verificare attacchi terroristici, ma la fobia oggi è altissima; immaginate la situazione di 4 giovanotti in preda al fumo dell'alcool che si mettono a urlare una bomba una bomba,  si ci mette a correre senza verificare la veridicità di ciò. Viceversa, considerando una situazione anche tranquilla, può sempre succedere che a qualcuno possa venire un malore o un infarto: l'ambulanza attrezzata dovrebbe poter accedere liberamente fino ad arrivare a pochi metri dal punto di rischio. 

O ancora, in caso di emergenza vera, si dovrebbero sempre preparare del personale dell'organizzazione dell'evento, volto ad accompagnare, informare, seguire, i visitatori, che sia ben visibile con una pettorina fosforescente e che possa sempre essere coordinata dal responsabile dell'organizzazione dell'evento.

Come comportarsi con le bottiglie di vetro e le lattine di metallo. L'ultimo punto della circolare è chiaro:


Provvedimento di divieto somministrazione e vendita alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro/lattine

Quindi sarebbe il caso di non vendere nulla del genere. Ma alla Sagra del Nebbiolo di Borgobianco non si può dare il vino nel cartone di vetro e darlo al bicchiere. A coloro che vogliono degustare una bottiglia di vino cenando, è possibile fornirgliela liberamente, avvisandolo di non lasciarla per la strada nel tragitto dal bancone al tavolo, e una volta finita, predisporre personale che vada a raccogliere le bottiglie di vetro in giro, il più celermente possibile. E' un discorso ragionevole per una sagra enogastronimica, che logicamente non si può applicare al concerto di Vasco Rossi. Tantissimi feriti di Torino sono stati coloro che scivolando per terra hanno urtato vetro e lattine ferendosi. 
Sarà compito di chi sta all'ingresso verificare che nessuno acceda con delle bottiglie di vetro, ricordandosi che solo le forze dell'Ordine possono fare perquisizioni, si dovrà chiedere di poter visionare il contenuto della borsa senza tuttavia poterci frugare dentro.

PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE dovrà tenere conto del territorio dell'evento, dei possibili rischi, di quali misure preventive adottare e di quali predisporre in caso di emergenza. Dare i compiti appropriati al personale. Quali sono i controlli all'ingresso, e come farli.










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martedì 20 giugno 2017

Processo tributario e C.T.U.

Anche nel processo tributario, le norme che lo disciplinano hanno previsto la possibilità per le Commissioni tributarie di avvalersi della consulenza tecnica d’ufficio.
Come noto, infatti, l’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, rubricato “Poteri delle Commissioni tributarie”, al comma 2, espressamente prevede: “Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni”.
Con tale norma, pertanto, viene concesso ai giudici tributari di poter disporre e richiedere:
- sia apposite relazioni ad organi tecnici (dell’Amministrazione dello Stato, altri enti pubblici e Guardia di Finanza);
- sia la consulenza tecnica d’ufficio; con il presupposto fondamentale che tale richiesta è subordinata alla particolare complessità della materia trattata, per la quale risulta necessario acquisire ulteriori elementi.
Orbene, così come strutturata, la consulenza tecnica d’ufficio, in considerazione anche della specializzazione che i giudici di merito dovrebbero avere in materia tributaria, dovrebbe essere utilizzata solo in rare occasioni; tuttavia così non è, con la conseguenza che si assiste sempre più spesso al ricorso al consulente tecnico d’ufficio, giustificato dal fatto che gli odierni giudici tributari non sono in realtà giudici specializzati, essendo nominati direttamente dal MEF, e non accedendo per concorso come tutti gli altri giudici civili, penali, amministrativi.
Anche e proprio per questo si auspica che quanto prima venga riformata la giustizia tributaria, con la previsione di giudici nominati per concorso, a tempo pieno, specializzati e ben retribuiti.
Ciò detto, per quanto attiene alla disciplina del C.T.U., in considerazione dell’espresso rinvio che l’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92 fa al codice di procedura civile, occorre ad esso rifarsi.
Si applicano, quindi, gli articoli 61-64 e gli articoli 191-197 del codice di procedura civile; viceversa, non si applicano gli articoli 198 – 200 c.p.c. che prevedono la possibilità per il C.T.U. di tentare la conciliazione delle parti, in quanto nel processo tributario è prevista la possibilità di conciliazione solo nelle ipotesi previste dagli articoli 48 e 48 bis del D. Lgs. n. 546/92, vale a dire la conciliazione fuori udienza e in udienza, su accordo delle parti o su invito della Commissione.
Quanto, poi, alla funzione della C.T.U. nel processo tributario, occorre sottolineare che essa è da ritenersi più ampia rispetto a quella prevista nel processo civile: mentre, infatti, l’art. 61 c.p.c., che disciplina la competenza tecnica, fa riferimento al compimento di atti, l’art. 7 del D. Lgs. n. 546/92 fa riferimento all’acquisizione di elementi conoscitivi.
Da tanto, giurisprudenza e dottrina hanno ritenuto che l’ausiliario del giudice nel processo tributario possa non solo “valutare” ma anche “accertare” i fatti; in tal senso, la sentenza n. 9522 del 04 novembre 1996 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la quale è stato affermato il seguente principio:
"il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); nel primo caso la consulenza presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono stati già completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente; in questo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all’accertamento".
In ogni caso, la consulenza tecnica d’ufficio non può mai sostituirsi all’attività istruttoria che compete alle parti.
Ed infatti, la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che le parti debbono provare, fermo il presupposto che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può disporla in ogni momento se necessita di chiarimenti o di valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti.
La consulenza tecnica d’Ufficio - in altri termini - si traduce in un esame dei dati specialistici in atti, in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trarne elementi chiarificatori ai fini della sua decisione.
Deriva, da quanto sopra, che la consulenza tecnica d’ufficio:
- non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 16.03.96, n. 2205, ove il rilievo che ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l’onere di precisare, sotto il profilo causale, come l’espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata Cass. 16.03.96, n. 2205);
- non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l’onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. 03.04.98, n. 3423);
- legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un’indagine esplorativa sull’esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (Cass. 15.01.97, n. 342).
Tanto rilevato, si osserva altresì che, in ogni caso, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non vincolano il giudice, il quale resta sempre iudex peritus peritorum, con la conseguenza che allo stesso è consentito dissentire dalle conclusioni cui è giunto il consulente, purché tale dissenso sia adeguatamente motivato.
Ed infatti, mentre nel caso in cui il giudice decida di uniformarsi a quanto espresso e rilevato nella perizia dal C.T.U. non sarà necessaria alcuna motivazione sul punto, ben potendo il giudice limitarsi ad aderire alle elaborazioni del consulente, al contrario, nell’ipotesi in cui o le parti contestino in modo specifico la C.T.U., o il giudice ritenga di non condividere la stessa, sarà necessaria un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Proprio al riguardo, con una recente sentenza, n. 24630 del 03 dicembre 2015 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "il giudice del merito ha il potere discrezionale di disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza dover disporre altra perizia, ma detta decisione può essere censurata in sede di legittimità ove la soluzione prescelta non risulti sufficientemente motivata."
Così del pari, con ordinanza n. 20398 del 12 ottobre 2015, richiamando un principio già espresso (sentenza 03 marzo 2011, n. 5148), la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in tal senso: "in proposito, non può che essere ribadito che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.."
Infine, con altra importante recente sentenza, n. 24903 del 06 novembre 2013, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare anche l’importanza della C.T.U. nell’ipotesi in cui la stessa si rilevi assolutamente necessaria ai fini della decisione, con la conseguenza che deve ritenersi viziata quella pronuncia a cui i giudici di merito sono pervenuti senza l’ausilio della c.t.u., laddove si sia in presenza di argomentazioni di natura squisitamente tecnica.
La Suprema Corte nelle motivazioni ribadisce che "il principio secondo cui il provvedimento che disponga, o no, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, deve essere contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, in relazione alla quale la consulenza può profilarsi come lo strumento più funzionale ed efficiente di indagine. Non va, difatti, tralasciato di considerare che la consulenza tecnica d’ufficio può costituire fonte oggettiva di prova, tutte le volte in cui essa operi - non come strumento di mera valutazione di fatti già accertati, c.d. consulente deducente - bensì come mezzo di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d. consulente percipiente) (cfr. Cass. 3990/06, 6155/09). Sicché’ la consulenza è - in definitiva - un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta. Ne consegue che il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l’istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe, verosimilmente, accertato (Cass. 15136/00, 88/04)." 
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martedì 6 giugno 2017

TRIBUNALE DI TARANTO 22 FEBBRAIO 2017, N. 518 - in tema di pignoramento

TRIBUNALE DI TARANTO 22 FEBBRAIO 2017 N. 518

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO 
TERZA SEZIONE CIVILE

                           
Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del giudice dott. Marcello Maggi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7654/2014 r.g.

TRA
A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'avv. D. C.;
ATTORE OPPONENTE

E
Condominio in T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. D. Q.;
CONVENUTO OPPOSTO

P.I. s.p.a. -contumace
CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 3-7-2014 la A.R.C.A. Jonica-Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (subentrata nei rapporti giuridici dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto in forza della legge Regione Puglia n. 20-5-2014 n. 22), ha proposto opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi datato 18-5-2014 e notificato dal Condominio di via (omissis...) in T. nei propri confronti, oltre che del terzo debitore P.I. s.p.a. presso l'Agenzia TA5 di via (omissis...) in Taranto. Nel contraddittorio del Condominio di via (omissis...), il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'esecuzione compensando le spese di lite, ed assegnando, con successivo provvedimento, termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con citazione spedita per la notifica il 10-10-2014 A.R.C.A. Jonica ha riassunto il giudizio per il merito, chiedendo che sia dichiarata la nullità ed inefficacia del pignoramento e dei successivi atti di esecuzione, con condanna del Condominio alla restituzione delle somme assegnategli e riscosse dal terzo, e vittoria di spese. Ha resistito il Condominio di via (omissis...) in T. instando per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite e condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., mentre non si è costituita P.I. s.p.a..
Deduce A.R.C.A. Jonica la nullità del pignoramento in quanto attuato su somme depositate presso uno dei sei conti correnti esistenti presso P.I. s.p.a. filiale di Ta., ove affluivano esclusivamente proventi derivati da canoni di locazione e vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Evidenzia l'opponente che l'art. 2 comma 85 della L. n. 662 del 1996 avrebbe comportato la assoluta impignorabilità delle somme aventi quella provenienza, sulle quali era imposto un vincolo di destinazione rilevante ex art. 828 comma 2 cod. civ. Eccepisce inoltre A.R.C.A. Jonica la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 1-bis della L. n. 720 del 1984 a seguito della modifica apportata dall'art. 66 comma 5 L. n. 388 del 2000, che regolamenta il pignoramento ed il sequestro di somme di denaro delle pubbliche amministrazioni assoggettate al regime di Tesoreria Unica. Espone l'opponente che gli Istituti Autonomi Case Popolari originariamente inclusi nella tabella A allegata alla legge da ultimo citata, con D.P.C.M. del 28 ottobre 1999 erano stati esclusi da tale tabella nella qualità di enti regionalizzati, ma a seguito di quanto disposto dall'art. 66 comma 5 L. n. 388 del 2000 che aveva sancito il passaggio delle Regioni nella tabella A, dovevano ritenervisi nuovamente inclusi, in analogia a quanto previsto per le Regioni, con conseguente applicazione della normativa di cui all'art. 1-bis L. n. 720 del 1984 cit.. Il Condominio di via (omissis...) in T. sostiene invece l'inapplicabilità della L. n. 720 del 1984, ed interpreta la norma dell'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 nel senso che questa non comporterebbe l'impignorabilità delle somme in questione, condizionandola invece all'accertamento di un concreto vincolo contabile apposto da parte dell'ente debitore in riguardo ad una specifica destinazione delle somme in questione per finalità di realizzazione di programmi costruttivi; destinazione specifica della quale il debitore esecutato non avrebbe fornito dimostrazione.
L'opposizione deve trovare accoglimento. Rileva ai fini della decisione l'interpretazione del disposto dell'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996, a tenore del quale "le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi."
Il Condominio di via (omissis...) sostiene che questa norma non potrebbe essere interpretata come previsione diretta di impignorabilità delle somme e dei crediti derivanti all'opponente dai canoni di locazione e dalla alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, evidenziando che, alla previsione astratta di legge, dovrebbe sempre seguire un provvedimento concreto dell'ente che conferisca una specifica destinazione a determinate somme rivenienti da canoni di locazione, essendo anche insufficiente a tale fine il semplice inserimento delle somme nel bilancio di previsione. Per contro l'opposta sostiene che la norma da ultimo citata sancirebbe una ipotesi di impignorabilità ex lege delle somme esistenti sul conto corrente postale presso cui è stato operato il pignoramento, ed evidenzia che su detto conto confluiscono esclusivamente proventi derivanti da canoni di locazione o da vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, essendo poi sufficiente la loro iscrizione in apposito capitolo di bilancio o in contabilità speciale per determinarne l'assoluta impignorabilità.
Ritiene il Tribunale che l'interpretazione della norma sostenuta dall'opponente sia indirettamente confermata dal precedente di Cass. 1694-2006, pure invocato da entrambe le parti a sostegno delle rispettive tesi. In tale pronuncia la Corte dopo avere ritenuto che ai sensi del previgente art. 25 comma 3 L. n. 513 del 1977 ai fini dell'operatività del vincolo di impignorabilità fosse necessaria la dimostrazione da parte dell'ente del previo appostamento contabile e della sua scrupolosa osservanza, ha aggiunto testualmente che "questa conclusione, ove ve ne fosse bisogno, riceve conferma dalla stessa considerazione, dell'evoluzione legislativa successiva, la quale con la L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1-bis, comma 4-bis, aggiunto dal D.L. 18 gennaio 1593, n. 8, art. 11, convertito in L. 19 marzo 1993, n. 68, ebbe a sancire espressamente l'impignorabilità delle somme giacenti presso le sezioni decentrate del bancoposta nell'interesse dell'I.A.C.P. (ente ricompreso fra quelli di cui alla tabella A annessa alla citata legge) e, quindi, delle somme come quelle oggetto dell'opposta esecuzione, rappresentate da canoni locativi. Somme che, successivamente furono oggetto di una specifica previsione di impignorabilità con la L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 85. Tali sopravvenienze legislative - inapplicabili pacificamente ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio - lungi dal costituire una sorta di conferma espressa di quanto sarebbe stato desumibile dall'art. 25 (come vorrebbe l'istituto resistente), evidenziano la consapevolezza da parte del legislatore - che il regime di all'art. 25 non aveva alcuna efficacia direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità". In tal modo la S.C. ha evidenziato la cesura esistente tra la disciplina dell'art. 25 L. n. 513 del 1977 cit. e quella in seguito posta dall'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit., confermando implicitamente che quest'ultima fosse apportatrice di una nuova previsione di impignorabilità assoluta ex lege dei canoni locativi di e.r.p., la quale trova giustificazione nel perseguimento delle finalità di particolare interesse sociale connesse alla disciplina dell'edilizia economica e popolare(cfr. in tal senso ampiamente Corte Appello Lecce Sezione distaccata di Taranto sentenza n. 499 depositata il 4-11-2013; Trib.Taranto 1658-2012).
Quest'ultima interpretazione è stata ancora ribadita dalla più recente giurisprudenza della S.C.. In fattispecie analoga alla presente ha rilevato la Corte che il tenore letterale dell'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit. "è tale da indurre a ritenere che sia la stessa norma di legge ad attribuire alle somme ed ai crediti per canoni di locazione la destinazione istituzionale che li rende impignorabili. E' certo, infatti, che l'impignorabilità sia subordinata alla sussistenza di una condizione, da verificarsi in concreto: che si tratti di somme o crediti iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale - attività, quest'ultima, che presuppone l'individuazione in concreto delle somme e dei crediti di che trattasi. Per contro, mentre non vi è alcun altro riferimento a provvedimenti da adottarsi necessariamente dall'Istituto per la destinazione in concreto delle somme e dei crediti (nè vi è l'indicazione di tempi e di contenuto delle relative delibere), la norma ne riferisce la destinazione "a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza". In effetti, la seconda tipologia di destinazione ben può essere oggetto di un provvedimento amministrativo connotato da specificità. Invece, la previsione di una "categoria generale" ("servizi e finalità di istituto") cui, in alternativa, dovrebbe in concreto essere preordinato il vincolo di destinazione depone in senso contrario a quanto preteso dalla ricorrente. Considerati la normativa di riferimento ed i compiti istituzionali e statutari degli IACP, le somme ed i crediti per canoni di locazione risultano per definizione destinati "a servizi e finalità di istituto": l'espressione adoperata dal legislatore è talmente generica ed omnicomprensiva che non si presta nemmeno a far immaginare come e per quali finalità le somme ed i crediti derivanti da canoni di locazione potrebbero essere distolti dal pagamento dei servizi ovvero dalle finalità di istituto, quasi che siano ammesse dall'ordinamento destinazioni delle entrate per finalità non di istituto. In tanto la richiesta di apposito provvedimento amministrativo di destinazione avrebbe avuto senso in quanto il legislatore avesse previsto, nell'ambito dei servizi e delle finalità di istituto, destinazioni istituzionali privilegiate e specifiche, alle quali volta a volta l'Istituto avrebbe potuto vincolare i propri proventi, a seconda della concreta situazione patrimoniale e di bilancio. Il legislatore ha piuttosto individuato nella categoria delle entrate dell'istituto, quelle provenienti da canoni di locazione e dall'alienazione degli alloggi, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, e per questi proventi ha previsto l'impignorabilità "in guanto destinati" a servizì e finalità di istituto. Sebbene si convenga con la ricorrente che il significato immediato dell'espressione adoperata dal legislatore, in sè considerata, possa essere quello di "nella misura in cui"; non può non obiettarsi, come fa la resistente, che l'art. 12 preleggi prescrive che alla legge debba essere attribuito il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse": orbene, la connessione tra le due parti del primo periodo del comma, nonchè con le restanti parti dello stesso comma, palesa la diretta individuazione da parte del legislatore di "beni destinati a un pubblico servizio" (cioè, per usare la lettera della legge speciale, beni destinati a "servizi e finalità di istituto"), quindi facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 826, u.c. e art. 828 (espressamente richiamato dalla legge) e art. 830 cod. proc. civ..La presunzione legale, in favore degli Istituti, della destinazione a pubbliche finalità delle somme e dei crediti di che trattasi trova riscontro nella parte finale dello stesso comma, che sancisce la nullità ed inefficacia "di pieno diritto" degli atti di sequestro e pignoramento aventi ad oggetto canoni di locazione e prezzi della cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica."(così, Cass. 26-2-2016 n. 3773; e nello stesso senso Cass. 16-3-2016 n. 5266).
Nella specie l'opponente ha fornito prova (la circostanza del resto non è stata contestata in maniera specifica per gli effetti dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) che le somme pignorate su conto corrente postale intestatole presso l'Agenzia 5 di Taranto di P.I. provenissero esclusivamente da canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o da vendita degli stessi. A.R.C.A. Jonica ha infatti prodotto il provvedimento del Commissario Straordinario di IACP di Taranto n. 157 del 18-6-2004, col quale, proprio con riferimento all'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit., si attestava che i canoni di locazione ed i proventi della vendita degli alloggi di e.r.p. sarebbero confluiti in via esclusiva su alcuni conti correnti postali accesi presso P.I. s.p.a. - dei quali non è stato contestato facesse parte quello ove è stato operato il pignoramento - attestandosi che le stesse somme, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, sarebbero rientrate nella citata disposizione normativa, essendo pertanto impignorabili, con il conseguente venir meno da parte del terzo pignorato dell'obbligo di accantonamento.
L'opponente ha inoltre prodotto:
- copia del proprio bilancio di previsione 2013, in cui si attesta che tra le entrate correnti, iscritte in appositi e separati capitoli di bilancio, vi fossero quelle derivanti da canoni di locazione di alloggi costruiti col contributo dello Stato o di altri enti(cfr.parte I titolo II cat.6 di tale bilancio cap.520661) oppure da alienazione di alloggi costruiti col contributo dello Stato o di altri enti (parte I, titolo III, cat.9a di tale bilancio - cap.530902);
- copia del provvedimento del Commissario Straordinario IACP di Taranto n. 132 del 30-12-2013 con il quale era autorizzato per l'anno finanziario 2014 l'esercizio provvisorio per una durata massima di quattro mesi e limitatamente per ogni mese ad un dodicesimo del bilancio di previsione 2013 in precedenza approvato il 17-12-2013, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2014;
- provvedimento n. 66 del 10-6-2014 di ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio sino all'approvazione del bilancio preventivo per quell'anno prevista entro il 31-7-2014.
Sulla scorta di queste evidenze documentali si deve ragionevolmente presumere che le somme confluite sui conti correnti destinati presso P.I. alla raccolta dei canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica pignorate nel mese di maggio 2014 sul conto dell'opponente in essere presso P.I., derivassero dalla gestione di alloggi in locazione relativa a mensilità precedenti sino all'aprile 2014, rispetto alle quali esisteva una iscrizione in appositi capitoli di bilancio(per l'anno 2013), o comunque, per i primi quattro mesi del 2014, una previsione di entrata da rapportare, nella misura di un dodicesimo, all'ultimo bilancio approvato(il quale, a sua volta come detto, prevedeva specifici capitoli per i fondi contemplati dall'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit.).
In definitiva le somme pignorate, in quanto derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, ed iscritte in appositi capitoli di bilancio, non potevano essere pignorate perché destinate sulla scorta dell'art. comma 85 cit., integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2740 c.c., a servizi e finalità di istituto(nonché, eventualmente anche al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza), rientrando nel patrimonio indisponibile dell'Ente secondo i principi già in precedenza evidenziati, con il richiamo alle recenti pronunce di legittimità.
Da quanto detto discende in definitiva che, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata la nullità ed inefficacia del pignoramento presso terzi in questa sede opposto e degli atti susseguenti della procedura esecutiva, con condanna del Condominio di via (omissis...) in T. a restituire all'opponente tutte le somme erogategli dal terzo debitore P.I. in virtù dell'esecuzione forzata presso terzi in oggetto(n. 3161/2014 RGE) e del provvedimento di assegnazione somme del 13-7-2014, maggiorate di interessi legali dalla data della domanda di restituzione(13-10-2014) al saldo.
Rimane assorbito, stante la fondatezza del primo motivo di opposizione, quello ulteriore basato sull'affermata violazione dell'art. 1-bis della L. n. 720 del 1984 in relazione all'applicazione anche allo IACP(ed ora all'Agenzia subentrata) del regime di tesoreria unica.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dall'A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, dichiara la nullità del pignoramento presso terzi in data 18-5-2014 fatto notificare dal Condominio di via (omissis...) in T. all'A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare ed a P.I. s.p.a. sino a concorrenza di € 9000, e dei successivi atti del procedimento esecutivo n. 3161-2014 r.g.e.;
2) condanna il Condominio di via (omissis...) in T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dello A.R.C.A. JONICA di tutte le somme percepite dal terzo debitore in virtù dell'esecuzione forzata n. 3161-2014 rge, e del provvedimento di assegnazione somme del 13-7-2014, maggiorate di interessi legali dal 13-10-2014 al saldo;
3) condanna il Condominio di via (omissis...) in T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2783,17 di cui € 2.500,00 per compensi ed € 283,17 per esborsi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge.
Così deciso in Taranto, il 22 febbraio 2017.
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2017.
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