lunedì 29 maggio 2017

LA DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE A DISPOSIZIONE DEI CONDOMINI - CASSAZIONE 18 MAGGIO 2017, N. 12579

La Suprema Corte specifica come la richiesta mossa dalla ricorrente di vagliare la correttezza dell’interpretazione del giudice di appello rispetto alle norme regolamentali non è ammissibile in grado di Cassazione, deputato unicamente al vaglio di legittimità e non anche di merito.
In particolare secondo la Corte «le disposizioni contenute in un regolamento di condominio hanno natura regolamentare, organizzativa o contrattuale, sicché l’interpretazione o l’applicazione di esse fatta dal giudice del merito non può essere denunciata in sede di legittimità, come se si trattasse di violazione o falsa applicazione di norme di diritto».
Nel merito della questione, la Suprema Corte afferma la validità dell’operato dell’amministratore in quanto anche se la norma prevedeva l’invio di documentazione, questa era stata per un decennio interpretata piuttosto come una messa a disposizione della contabilità anche per evitare inutili intralci all’attività dell’amministratore.
Secondo la Corte, quindi, la tacita accettazione di tale condotta da parte dell’amministratore aveva rilievo ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c. che prevede che «per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».
In buona sostanza l’accettazione per dieci anni da parte dei condomini di tale comportamento da parte dell’amministratore aveva di fatto comportato la modificazione del regolamento condominiale, per lo meno riguardo alla sua interpretazione.

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