martedì 16 maggio 2017

SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO RETRIBUTIVO INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI MANODOPERA

Con la sentenza della Corte di Cassazione n.3368 dell’8 febbraio 2017 viene chiarito che qualora il Datore di Lavoro che nell’ipotesi di interposizione fittizia di manodopera i lavoratori sono da ritenersi, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che ne ha utilizzato effettivamente le prestazioni e non sussiste la responsabilità del datore apparente.

Nel caso specifico la S.C. ha chiarito che solo sul committente, e non anche sull’appaltatore, gravano gli obblighi in tema di assicurazioni sociali nati dal rapporto lavorativo; infatti, nei casi di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è configurabile un’obbligazione concorrente del datore apparente in merito ai contributi dovuti agli enti previdenziali, ferma restando l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi.

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