Con la sentenza della Corte di Cassazione n.3368 dell’8 febbraio 2017 viene chiarito che qualora il Datore di Lavoro che nell’ipotesi di interposizione fittizia di manodopera i lavoratori sono da ritenersi, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che ne ha utilizzato effettivamente le prestazioni e non sussiste la responsabilità del datore apparente.
Nel caso specifico la S.C. ha chiarito che solo sul committente, e non anche sull’appaltatore, gravano gli obblighi in tema di assicurazioni sociali nati dal rapporto lavorativo; infatti, nei casi di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è configurabile un’obbligazione concorrente del datore apparente in merito ai contributi dovuti agli enti previdenziali, ferma restando l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi.
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