martedì 17 ottobre 2017

CASSAZIONE 23 NOVEMBRE 2016, N. 23903 - in tema di impugnativa


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CASSAZIONE 23 NOVEMBRE 2016, N. 23903

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. MANNA Felice -  Presidente   
Dott. LOMBARDO  Luigi Giovanni -  Consigliere  
Dott. ORICCHIO  Antonio -  Consigliere  
Dott. PICARONI  Elisa  -  Consigliere  
Dott. SCARPA  Antonio -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente:     
                                     
SENTENZA

sul ricorso 14159-2012 proposto da: 
N.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato L. M. che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M. L.; 
- ricorrente – 

Contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. M., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G. B.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 271/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/02/2012; 
e sul ricorso 14360-2012 proposto da: 
N.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato A. B. rappresentato e difeso unitamente all'avvocato L. R.; 
- ricorrente - 
Contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. M., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G. B.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 479/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/03/2012; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA; 
udito l'Avvocato M. per il ricorso R.G. 14159/2012; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso R.G. 14159/2012 e comunque per il rigetto di entrambi ricorsi.        
                
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso recante numero R.G. 14159/2012, N.G. impugna la sentenza n. 271/2012 del 15 febbraio 2012 resa dalla Corte d'Appello di Torino, la quale ha rigettato l'appello proposto dallo stesso N. avverso la sentenza depositata il 21 gennaio 2008 del Tribunale di Torino. Il Tribunale aveva respinto l'impugnazione della deliberazione adottata nell'adunanza del 7 luglio 2002 dall'assemblea del convenuto Condominio (OMISSIS), avendo ritenuto il N. regolarmente convocato, e per di più presente, a quella assemblea, e validamente indicati a verbale i nominativi dei condomini contrari e favorevoli alla relativa deliberazione, con la rispettiva maggioranza. In ordine al gravame proposto da Giuseppe N., la Corte d'Appello superava le censure circa il contenuto del verbale dell'assemblea straordinaria del 7 luglio 2005, dal quale risultavano intervenuti o rappresentati per delega 59 condomini, pari a 685,70 millesimi; circa la presenza e la partecipazione alla discussione dello stesso N.; circa le contestazioni da questo mosse sulla convocazione di altri condomini; circa le irregolarità o incompletezze dell'ordine del giorno; circa le inesattezze delle indicazioni dei nomi dei condomini intervenuti; circa il quorum deliberativo occorrente per ratificare la costituzione in giudizio del Condominio nei giudizi intrapresi dal medesimo N., come per la conferma dell'amministratore; circa l'omessa consegna di documenti da parte dell'amministratore;
circa la mancata specificazione di spese, diritti ed onorari di lite posti a carico dell'attore.
Avverso la sentenza n. 271/2012 del 15 febbraio 2012 della Corte d'Appello di Torino, N.G. ha proposto il ricorso R.G. 14159/2012, articolato in dieci motivi. Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
Con il ricorso recante numero R.G. 14360/2012, N.G. impugna la sentenza n. 479/2012 del 14 marzo 2012 resa dalla Corte d'Appello di Torino, la quale ha rigettato l'appello proposto dallo stesso N. avverso la sentenza depositata il 17 ottobre 2006 del Tribunale di Torino, che aveva respinto l'impugnazione delle deliberazioni adottate nell'adunanza del 20 febbraio 2003 dall'assemblea del convenuto Condominio (OMISSIS). Il Tribunale aveva disatteso i motivi di impugnativa attinenti alla nomina del presidente dell'assemblea, alla mancata convocazione di tutti i condomini, alla illegittima approvazione di tende lato strada, all'invalidità per eccesso di potere in relazione all'approvazione del conto consuntivo 2002 e preventivo 2003. La Corte d'Appello ha poi ribadito l'insussistenza dei vizi del procedimento di convocazione assembleare, della violazione del regolamento condominiale quanto all'approvazione dell'apposizione delle tende lato strada, delle invalidità dell'approvazione del consuntivo 2002 e del preventivo 2003.
Avverso la sentenza n. 479/2012 del 14 marzo 2012 della Corte d'Appello di Torino, N.G. ha proposto il ricorso R.G. 14360/2012, articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Può procedersi alla riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., dei due ricorsi recanti numero R.G. 14159/2012 e R.G. 14360/2012, seppur proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, trattandosi di cause comunque connesse per l'identità dei soggetti e la parziale coincidenza delle questioni di diritto.
Non è fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso R.G. 14159/2012, formulata dal Pubblico Ministero all'udienza di discussione, risultando rispettata la previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione.
Il primo motivo del ricorso R.G. 14159/2012di N.G. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.c. per omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello su istanza di cancellazione di frasi offensive contenute nella memoria di replica del Condominio appellato.
Il motivo è inammissibile.
Poichè la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d'ufficio a norma dell'art. 89 c.p.c., l'istanza di cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'esercizio dell'anzidetto potere discrezionale, di guisa che non può formare oggetto di impugnazione l'omesso esame di essa nè l'omesso esercizio del suddetto potere (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22186 del 20/10/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12035 del 12/09/2000).
2. Il secondo motivo del ricorso R.G. 14159/2012 censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, dell'art. 1105 c.c., comma 3, e dell'art. 31 del regolamento di condominio, nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso. Il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello non si è espressa sulle sue doglianze circa le modalità di convocazione assembleare adottate (lettera raccomandata); si elenca anche una lunga serie di irregolarità relative alle convocazioni di altri condomini. Si trascrive il contenuto dell'art. 31 del Regolamento di condominio, che, tuttavia, non è altro che la testuale riproduzione dell'art. 1136 c.c., comma 6 (formulazione vigente ratione temporis, poi modificata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220), norma di legge che, invece, il ricorrente non invoca a sostegno della sua censura. Si censurano nella parte espositiva del motivo, senza alcuna coerenza con il contenuto della rispettiva rubrica, infedeltà ed irregolarità del verbale assembleare.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e comunque è infondato. Tale motivo non denota, invero, i caratteri della tassatività e della specificità imposti dagli artt. 360 e il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Esso sviluppa, piuttosto, una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, talvolta non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (allorchè propugna spiegazioni alternative delle risultanze istruttorie di causa, richiamando difese dei gradi di merito), oppure consistenti in censure erroneamente sussunte nel vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione.
Si aggiunga che le disposizioni contenute in un regolamento di condominio hanno natura regolamentare, organizzativa o contrattuale, sicchè l'interpretazione o l'applicazione di esse fatta dal giudice del merito non può essere denunciata in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, come se si trattasse di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per tali intendendosi soltanto quelle risultanti dal sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico. L'omesso o errato esame di una disposizione del regolamento di condominio da parte del giudice di merito è, piuttosto, sindacabile in sede di legittimità soltanto per inosservanza dei canoni di ermeneutica oppure per errori logici sub specie del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1406 del 23/01/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9355 del 14/07/2000).
Il secondo motivo, per quanto poi comprensibile, è in ogni caso infondato.
Già la Corte d'Appello di Torino aveva spiegato all'appellante N. come egli risultasse presente all'assemblea del 7 luglio 2005, senza svolgere contestazioni sulla propria convocazione o sull'ordine del giorno, così sanando ogni difetto formale; e come lo stesso appellante non fosse legittimato a far valere l'irregolare convocazione relativa ad altri condomini.
Ora, è noto come l'art. 66 disp. att. c.c., comma 3 a seguito della riformulazione operatane dalla L. n. 220 del 2012 (nella specie, non applicabile razione temporis) precisa che, in caso di avviso omesso, tardivo o incompleto degli aventi diritto, la deliberazione adottata è annullabile, ma su istanza (soltanto) dei dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati. La Riforma del 2012 ha così tratto le necessarie conseguenze sotto il profilo processuale dalla sistemazione della fattispecie dell'omessa convocazione nell'ambito dei rimedi sostanziali operata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005. Una volta condiviso il principio per cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporti non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso. L'interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell'assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: la delibera assembleare è annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell'atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto-ordinamento.
Da tali premesse, a confutazione delle doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso, richiamando orientamenti già propri di questa Corte, deve affermarsi che:
1) l'annullabilità della delibera assembleare per mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea non può essere fatta valere allorchè il condomino, nei cui confronti la comunicazione è stata omessa, sia presente in assemblea, dovendosi presumere che lo stesso ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l'eventuale irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4531 del 27/03/2003).
2) il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66 disp. att. c.c., comma 3 modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 20 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9082 del 18/04/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10338 del 13/05/2014).
3) l'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale, non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24456 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5889 del 20/04/2001). L'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale, ovvero della partecipazione dei singoli condomini alla discussione sulla deliberazione dell'assemblea riguardante tema non indicato nel relativo avviso di convocazione, è, poi, in ogni caso demandato all'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
3. Il terzo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del Regolamento di condominio. Tale articolo prevede che il verbale delle deliberazioni assembleari deve contenere cognome e nome dei condomini intervenuti o rappresentati, con le rispettive quote. Dopo di ciò, si rappresentano le insufficienze ed irregolarità del verbale di assemblea 7 luglio 2005.
Il quarto motivo del ricorso R.G. 14159/2012 denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 c.c. e art. 1372 c.c., comma 1, nonchè dell'art. 32 del Regolamento di condominio, ed omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento al relativo motivo d'appello.
Il quinto motivo sostiene l'omessa ed insufficiente motivazione in ordine alle inveritere indicazioni a verbale circa la presenza di alcuni condomini.
Terzo, quarto e quinto motivo di ricorso possono trattarsi congiuntamente, perchè connessi, in quanto basati su identiche considerazioni.
I tre motivi in esame sono anch'essi in parte inammissibili e comunque infondati.
Ancora una volta si censura la violazione e falsa applicazione di disposizioni contenute nel regolamento di condominio come se si trattasse di norme di diritto, da far valere in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Quindi i motivi proseguono richiamando le considerazioni svolte dal N. nell'atto di appello, senza darsi cura del disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 4, ovvero senza indicare specificamente le carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa il rispettivo capo della sentenza della Corte d'Appello di Torino censurato, facendo valere, nella sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti emergenti dal verbale della deliberazione assembleare sulla base dell'opinione che di essi ha il ricorrente. Si indicano, ancora, nella rubrica del quarto motivo, sub specie di vizio di violazione e falsa applicazione, norme del Codice Civile in tema di validità delle deliberazioni dell'assemblea di condominio e di efficacia del contratto, senza poi esporsi le specifiche argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumano in contrasto con l'interpretazione di tali disposizioni di legge fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, quanto, semmai, allegando un'erronea, carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze probatorie di causa.
Il quarto motivo, poi, lamenta l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine alle doglianze proposte nell'atto di appello, senza fare menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all'art. 112 c.p.c., e senza neppure fare univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, argomentando, piuttosto, che la motivazione sia mancante o insufficiente o prospettando violazioni di legge (cfr. Cass. Sez. t), Sentenza n. 17931 del 24/07/2013). Inoltre, va considerato come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - integra, in senso proprio, un difetto di attività del giudice, che non andrebbe fatto valere dal ricorrente congiuntamente al vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, e col vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte ultime censure presuppongono, piuttosto, che il giudice del merito abbia preso in esame la questione, di diritto o di fatto, oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa.
La Corte di Torino ha affermato che la censura dell'appellante sul fatto che i condomini intervenuti fossero talvolta indicati nel verbale solo col cognome, senza il nome, fosse infondata, trattandosi di incompletezza innocua, non profilandosi alcuna incertezza, seminai dovuta ad omonimie, sull'identità dei soggetti intervenuti o presenti per delega (pagina 7 di sentenza). I giudici d'appello hanno aggiunto che la doglianza del N. sulla diversa circostanza che nel verbale risultassero come presenti condomini in realtà, a suo dire, assenti, fosse generica ed imprecisa, valendo il verbale stesso, comunque, come prova di quanto in esso riportato fino a querela di falso. Con tali distinti ed autonome ragioni della decisioni della Corte di Torino l'attuale ricorrente non si confronta, limitandosi, ad invocare per "smentire quanto statuito" da essa un precedente giurisprudenziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24132 del 13/11/2009). In ogni modo, il presumibile intento critico su cui fonda il terzo motivo di ricorso è privo di rilievo giuridico. Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della validità delle deliberazioni assembleari di condominio, devono essere individuati e riprodotti nel relativo verbale i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, nonchè i valori delle rispettive quote millesimali, ciò pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso. Tale individuazione è, però, unicamente funzionale alla verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale ed all'elemento personale, come ad identificare i condomini assenti, dissenzienti o astenuti, cui è riservato il potere di impugnazione ex art. 1137 c.c., o a rilevare situazioni di eventuale conflitto di interessi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 810 del 29/01/1999). Non può allora assumersi che sia stata omessa l'indicazione dei singoli condomini, favorevoli e contrari, e che perciò solo risulti sovvertita la presunzione di validità della delibera assembleare contenente gli elementi indispensabili ai fini della verifica della sua legittima approvazione, allorchè, come nel caso di specie, nel relativo verbale di adunanza alcuni di essi siano individuati con riferimento unicamente al cognome ed alla loro quote di partecipazione al condominio, a meno che non sia dedotta l'esistenza di altro condomino avente il medesimo cognome ed equivalente quota millesimale, spettando, in ogni caso, il relativo onere di allegazione e prova al condomino che impugni il deliberato. Il ricorrente al quinto motivo contesta che non sia "motivato il rimando alla querela di falso atteso che il verbale assembleare non è un atto pubblico". La Corte d'Appello di Torino ha effettivamente affermato che "il verbale fa fede fino a querela di falso di quanto ivi riportato". E' vero, invece, che il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicchè l'eventuale falso ideologico in esso non è integra nè il delitto di cui all'art. 485 c.p., nè altre ipotesi di falso documentale punibile (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 1274 del 20/11/1986). Pertanto, il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova (arg. da cass. Sez. 2, Sentenza n. 747 del 15/03/1973). Incombe, tuttavia, come detto, sul condomino che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale.
4. Il sesto motivo del ricorso R.G. 14159/2012 allega violazione e falsa applicazione dell'art. 1136 c.c., omessa ed insufficiente motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. Vi si assume l'omessa pronuncia della Corte d'Appello in ordine alla violazione dell'art. 1136 c.c. denunciata da pagina 9 a pagina 12 del ricorso in appello e da pagina 11 a pagina 15 della comparsa conclusionale.
Questo sesto motivo di ricorso è inammissibile per inosservanza dell'art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, in quanto non indica la parte della sentenza impugnata che incorrerebbe in violazione o falsa applicazione dell'art. 1136 c.c., nè quale sia l'insufficienza motivazionale ravvisata, nè in cosa consistesse esattamente l'istanza riguardo alla quale si deduce in questa sede l'omessa pronunzia ad opera del giudice di merito.
5. Il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1136 e 1137 c.c., art. 66 disp. att. c.c., e degli artt. 28, 31, 32 e 34 del Regolamento di condominio, nonchè omessa ed insufficiente motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. Si assume nel motivo di ricorso l'irregolare convocazione di numerosi condomini, coi relativi dettagli sulle raccomandate a ciascuno spedite.
L'ottavo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1136, 1137 e 1372 c.c., art. 66 disp. att. c.c., e degli artt. 28, 31, 32 e 34 del Regolamento di condominio. Si contesta la affermazione della Corte di Torino che ha negato al N. la legittimazione a far valere i vizi inerenti la regolare convocazione degli altri condomini.
Settimo e ottavo motivo vanno traumi congiuntamente perchè affrontano le stesse questioni di diritto e di fatto.
Il settimo motivo e l'ottavo motivo sono inammissibili, per quanto già spiegato con riguardo ai precedenti motivi, nella parte in cui ipotizzano la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, di quattro disposizioni del regolamento di condominio, delle quali neppure si trascrive la portata. Parimenti inammissibile è la doglianza di omissione di pronuncia, sempre per quanto riportato prima su) contrasto logico di una contemporanea censura di tal fatta con quelle di violazione di legge e di insufficienze motivazionali.
Il settimo e l'ottavo motivo sono, poi, in ogni modo infondati, secondo quanto già illustrato a proposito del secondo motivo di ricorso, atteso che il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come confermato dal sopravvenuto art. 66 disp. att. c.c., comma 3 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9082 del 18/04/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10338 del 13/05/2014).
6. Il nono motivo del ricorso R.G. 14159/2012 denuncia la mancata indicazione nel verbale di assemblea dei condomini assenti e l'omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 c.p.c. imputabile alla Corte d'Appello.
Il motivo è inammissibile, giacchè non indica, come impone l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, quale fosse l'integrale contenuto della specifica censura all'uopo formulata nell'atto di appello, della quale si lamenta il mancato esame, nè fa univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
7. Il decimo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. Il ricorrente assume che sia il Tribunale che la Corte d'Appello lo abbiano condannato al pagamento delle spese processuali in somma complessiva, senza distinguere tra diritti, onorari, spese imponibili ed anticipazioni.
La Corte d'Appello di Torino, avendo pronunciato nella vigenza del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ha ritenuto superata la questione posta dall'appellante, e, non disponendo ancora dei parametri, cui commisurare il compenso dell'avvocato in luogo delle abrogate tariffe professionali, ha fatto applicazione analogica dell'art. 2233 c.c., ritenendo di poter così determinare un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata dal difensore della parte vittoriosa.
Il decimo motivo di ricorso ignora questa ratio decidendi esplicitata nella sentenza impugnata, e perciò si rivela inammissibile.
8. Può ora passarsi all'esame del ricorso R.G. 14360/2012, portato contro la sentenza n. 479/2012. L'esposizione dei quattro motivi di ricorso, che si sviluppa da pagina 61 a pagina 70, è preceduta nelle prime sessanta pagine da una elaborata ricostruzione di "fatto e svolgimento del processo", integrata dalla riproduzione testuale di alcuni degli atti delle fasi di merito.
Il primo motivo del ricorso R.G. 14360/2012 denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1136 c.c. e art. 66 disp. att. c.c., art. 1137 c.c., artt. 2697 e 2727 c.c., artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1368 c.c. in relazione agli artt. 28 e 34 del Regolamento di condominio, nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il complesso motivo critica la sentenza n. 479/2012 della Corte d'Appello di Torino nella parte in cui la stessa ha respinto l'impugnazione sul punto della mancata convocazione di tutti i condomini, sostenendo che tale vizio è rilevabile solo su domanda o eccezione della parte interessata, e non di chi sia stato regolarmente convocato. La Corte del merito ha poi aggiunto che uno degli eredi del condomino Salvatore Bellino risultava presente all'assemblea, evidentemente in rappresentanza dei coeredi comproprietari, il che rendeva plausibile che l'avviso, recapitato alla moglie del condomino deceduto, fosse stato posto a conoscenza dei figli.
Il primo motivo di ricorso R.G. 14360/2012 reca i problemi di contraddittorietà logica, già evidenziati a proposito del ricorso R.G. R.G. 14159/2012, della contemporanea proposizione, in ordine ad una stessa questione, della censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. - la quale suppone un difetto di attività del giudice - con il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, ed il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, i quali postulano, al contrario che il giudice del merito abbia preso in esame quella medesima questione, di diritto o di fatto, oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare la decisione al riguardo resa.
Questo primo motivo è comunque infondato, giacchè, alla stregua di quanto parimenti già affermato con riguardo ad analoga censura svolta nel ricorso R.G. R.G. 14159/2012, il più recente orientamento di questa Corte (in coerenza con la sistemazione già offerta da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005 e, quindi, con l'art. 1441 c.c., nonchè alla luce del contributo interpretativo che può trarsi dal novellato art. 66 disp. att. c.c., comma 3) si è assestato nel senso che il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9082 del 18/04/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10338 del 13/05/2014).
9. Il secondo motivo del ricorso R.G. 14360/2012 denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1354, 1362, 1363, 1366 e 1367 in relazione all'art. 7 del Regolamento di condominio, nonchè alla delibera assunta al punto 6 all'ordine del giorno dell'assemblea del 20 febbraio 2003; ed inoltre omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte di Torino ha negato contenuto decisorio al deliberato su tale punto 6, così riportato in sentenza: "L'Assemblea delega i Consiglieri ed altri Condomini interessati all'individuazione di un modello e colore per le tende da sole... da proporre alla prossima assemblea utile, precisando, ancora una volta, che la posa di dette tende non è vincolante per nessuno". Secondo i giudici dell'appello, da questa deliberazione non si può desumere che le tende fossero state già collocate, nè che venisse accolta una richiesta di autorizzazione alla posa in opera delle stesse.
Il ricorrente contesta tale carattere non decisorio della deliberazione e sostiene che la stessa sarebbe contraria all'art. 7 del Regolamento di condominio, del quale, però, non trascrive il contenuto all'interno del motivo di ricorso, come gli impone l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
In ogni caso, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Le delibere assembleari del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, soltanto nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, utilizzando gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto. Il testo della delibera riportata nell'impugnata sentenza si limita a dare mandato ad alcuni condomini di individuare un modello ed un colore per le tende da sole, riservandone l'approvazione ad una prossima assemblea. E' coerente l'interpretazione della Corte d'appello che ha ravvisato in proposito una deliberazione soltanto programmatica e preparatoria, la quale non aveva ancora nè approvato ne respinto le proposte o richieste di installazione delle tende. L'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula, del resto, che la stessa sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini suscettibile di eventuale pregiudizio. Peraltro, l'interpretazione dell'esatto contenuto della delibera dell'assemblea dei condomini, impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c., come l'accertamento della situazione di fatto che è alla base della determinazione assembleare, sono rimessi all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato.
10. Il terzo motivo del ricorso R.G. 14360/2012 denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, art. 1131 c.c., u.c., art. 1137 c.c., artt. 1421, 1423, 2377, 1988, 1242 e 2909 c.c., nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si criticano le gravi omissioni della Corte nel considerare l'oggetto del contendere con riferimento ai punti 1 (approvazione consuntivo e riparto), 3 (esame e approvazione preventivo) e 5 (delibera in merito all'accantonamento dell'importo a debito N.). Diffusamente, ma confusamente, il motivo di ricorso richiama dapprima "la lettera f punto 3, a), b), c) d), e punto 4" dell'atto di appello ritrascritto nella parte di apertura del ricorso dedicata all'esposizione sommaria dei fatti della causa, per poi tentare una sintesi finali dei motivi di impugnazione cui "non ha dato nessuna risposta la Corte d'Appello" (pagina 68 di ricorso), ovvero se l'assemblea poteva approvare spese afferenti pregresse gestioni annuali, oppure se essa doveva sottoporre a nuovo esame "quanto approvato nella delibera nulla dell'8.3.1084", se "la Delib. 21 dicembre 2001 fosse solo annullabile e non nulla", e quindi non convalidabile, se "fosse lecito non sottrarre la somma compensata nella sentenza Canaparo nel 1997", e come "sommarsi gli interessi moratori successivi".
Questo terzo motivo di ricorso R.G. 14360/2012 è inammissibile.
A norma dell'art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, nonchè la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali esso sia fondato. Tali requisiti non possono ritenersi soddisfatti ove "l'esposizione sommaria" sia stata operata, come nella specie, mediante richiamo o integrale riproduzione degli atti di parte del ricorrente (memorie difensive, comparse conclusionali, e l'atto di appello completo, da pagine 28 a pagina 51 di ricorso), contenenti solo una parziale ricostruzione dei fatti, selezionati in maniera da essere funzionali alle tesi dallo stesso sostenute. In ogni modo, i requisiti di specificità dettati dall'art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, devono caratterizzare ogni motivo del ricorso singolarmente valutato. Il terzo motivo di ricorso, invece, lamenta l'omessa pronuncia su motivi di appello di cui non riporta l'esatta portata, operando un rinvio per relationem ai punti dell'atto di parte ritrascritto nella parte iniziale del ricorso; esso fa poi continuo riferimento ai punti controversi della deliberazione assembleare impugnata, ovvero a pregresse delibere, senza comunque riportarne analiticamente i contenuti. D'altro canto, lo sviluppo di tale motivo di ricorso è contraddittorio sotto un profilo logico, giacchè attribuisce contestualmente alla sentenza della Corte di Torino l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello e poi, sugli stessi punti, la violazione di molteplici norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 ed il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, censure, queste ultime, che presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame i punti oggetto di quegli stessi motivi di gravame. In effetti, è lo stesso ricorrente a ricordare le considerazioni svolte nelle pagine da 1l a 14 della sentenza della Corte di Torino in relazione alla delibera di approvazione del consuntivo 2002 e del preventivo 2003, supportate anche dalle conclusioni dell'integrazione peritale contabile, risultando un debito totale del N. verso il Condominio di Euro 22.909,28 ed un suo credito per spese giudiziali pari ad Euro 25.555,90, dal che l'accantonamento deliberato dall'assemblea. Il ricorrente nel terzo motivo prospetta come omissione di pronuncia, violazione di legge sostanziale o difetto di motivazione quel che in realtà si dimostra una difformità della sentenza rispetto alle sue attese ed alle sue deduzioni sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, auspicando in pratica di ottenere da questa Corte una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
11. Il quarto motivo del di ricorso R.G. 14360/2012 denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto condanna spese legali. Si dice che l'appellante N. non si fosse limitato a lamentare l'eccessiva entità delle spese liquidate, come ha scritto la Corte d'Appello, ma aveva anche affermato che egli non dovesse considerarsi totalmente soccombente, in quanto solo l'espletata CTU aveva fornito "dei numeri".
Il motivo di ricorso è del tutto infondato.
La Corte d'Appello, in verità, ha affermato che la soccombenza del N. fosse "totale in ordine alle domande di impugnativa della delibera".
E' noto il principio per il quale in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; sicchè, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza parziale o reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre ragioni.
12. Conseguono il rigetto di entrambi i ricorsi numero R.G. 14159/2012 e numero R.G. 14360/2012, e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti numero R.G. 14159/2012 e numero R.G. 14360/2012 e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per il ricorso numero R.G. 14159/2012 in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il ricorso numero R.G. 14360/2012 in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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