L’art. 11 del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50 contenente la manovra correttiva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 prevede la possibilità di chiudere agevolmente le liti fiscali pendenti dinanzi a commissioni tributarie e Cassazione la cui unica controparte è l’Agenzia delle Entrate.
Per poter aderire al nuovo istituto è necessaria la
costituzione in giudizio del contribuente entro il
31 dicembre 2016, e ovviamente che il processo
non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Per definire la lite dovrà essere effettuato il pagamento
di tutti gli importi di cui all’atto impugnato
che hanno formato oggetto di contestazione in
primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione
a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo
alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate
al tributo e gli interessi di mora.
Il pagamento è possibile in tre rate: entro il 30
settembre 2017 (40%), entro fine novembre l’altro
40% e al 30 giugno 2018 il restante 20%.
Attenzione però agli importi fino a 2 mila euro
laddove la rottamazione andrà fatta soltanto in
un’unica soluzione.
In caso di controversia relativa esclusivamente a:
- interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;
- sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Altresì, qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ovvero “rottamazione cartelle” (aderendo entro il 21 aprile 2017), ed il contribuente se ne sia avvalso, può il contribuente in ogni caso avvalersi anche di quest’ultima definizione, essendo entrambe le agevolazioni autonome. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti di cui sopra o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Peraltro, con riferimento alle liti aventi ad oggetto le sole sanzioni la nuova rottamazione delle liti è più onerosa della rottamazione cartelle.
Orbene, dagli importi dovuti si scomputano quelli
già versati per effetto delle disposizioni vigenti
in materia di riscossione in pendenza di giudizio
nonché quelli dovuti per la rottamazione delle
cartelle. La definizione delle liti non dà comunque
luogo alla restituzione delle somme già versate
ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per
la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata
prevalgono su quelli delle eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato
prima dell’entrata in vigore della norma sulla
chiusura delle liti.
Entro il 30 settembre 2017 va presentata la domanda
per la definizione delle liti pendenti laddove
per ciascuna controversia autonoma è presentata
una distinta domanda di definizione esente
dall’imposta di bollo. Va evidenziato che per controversia
autonoma si intende quella relativa a
ciascun atto impugnato.
L’eventuale diniego della definizione va notificato
entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste
per la notificazione degli atti processuali. Il diniego
è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi
all’organo giurisdizionale presso il quale pende la
lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta
in pendenza del termine per impugnare, la
pronuncia giurisdizionale può essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla notifica di quest’ultimo.
Il processo si estingue in mancanza di istanza di
trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018
dalla parte che ne ha interesse.
L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e
del diniego, qualora la controversia risulti non definibile,
valgono anche come istanza di trattazione.
Le spese del processo estinto restano a carico
della parte che le ha anticipate.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo
che il contribuente faccia apposita richiesta
al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle
disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.
Se entro tale data il contribuente avrà depositato
copia della domanda di definizione e del versamento
degli importi dovuti o della prima rata, il
processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Per le controversie definibili sono sospesi per sei
mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione
che scadono dalla data di entrata in vigore della
nuova norma fino al 30 settembre 2017.
Da una lettura della disciplina qui esaminata, si possono
avanzare delle riflessioni che mettono in luce
alcuni punti critici del nuovo strumento legislativo.
Ed allora, si osserva che il beneficio è rappresentato
dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi
di mora.
Allo stesso tempo, sono irrilevanti però le pronunce
depositate medio termine ovvero non si tiene
conto di quanto già deciso dai giudici nell’iter
processuale laddove è penalizzato il contribuente
che ha parzialmente ragione giacchè non avrebbe
motivo di pagare tutte le imposte se il giudice
gliele ha già annullate. Altresì il contribuente in
attesa dell’udienza in Ctp difficilmente troverà
conveniente l’abbattimento delle sole sanzioni.
Oppure, basti pensare a come sia sconveniente
per chi ha scelto la via del contenzioso per le sole
imposte prestando acquiescenza alle sanzioni.
Ecco che, la conseguenza purtroppo sarebbe rebus
sic stantibus un beneficio soltanto per gli evasori
ovvero per coloro che sanno di non avere possibilità
di successo col contenzioso, e uno svantaggio, invece, per i contribuenti che si ritrovano
a fronteggiare un accertamento errato dovendo
proseguire nel processo. Non si può infatti pensare
di trattare chiunque ha una lite indipendentemente
dalla storia processuale.
Le disparità proseguono, poi, per i contribuenti
che hanno intrapreso il procedimento di adesione
con l’ufficio per usufruire dell’abbattimento della
pretesa e la riduzione delle sanzioni, e per coloro
che obbligatoriamente hanno intrapreso la via
della mediazione. Infatti per poter accedere alla
rottamazione delle liti è essenziale, come detto
sopra, che avvenga la costituzione in giudizio in
primo grado del contribuente entro il 31 dicembre
2016. Ebbene, in entrambi i casi se la notifica
dell’atto impugnabile sia avvenuta nella seconda
metà dello scorso anno, e se di importo inferiore
ai 20.000 euro, difficilmente conteggiando tutti
i termini processuali si riuscirà a rientrare nell’ipotesi
di costituzione in giudizio entro la data
prevista dal condono.
In sostanza, considerato che una delle finalità
della chiusura agevolata delle liti fiscali è lo
snellimento dell’enorme contenzioso esistente (si
pensi che a fine 2016 risultano oltre 450 mila
liti pendenti col fisco nelle sezioni provinciali e
regionali delle corti tributarie), andrebbero riviste
le date per aderire alla definizione, ed altresì
si dovrebbe intervenire in maniera diversa su chi
non è stato sottoposto ad alcun vaglio processuale
e chi, invece, ha avuto un esito provvisorio
favorevole.
di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
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