Le ricevute di “accettazione” e di “avvenuta consegna” sono essenziali per provare la rituale notificazione della cartella via Pec. Ed infatti, qualora il contribuente eccepisca in giudizio la illegittimità della procedura prevista, l’Ufficio dovrà versare in atti copie conformi agli originali delle ricevute, pena l’accoglimento del ricorso del contribuente.
Il decreto fiscale D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche con L. 1° dicembre 2016, n. 225 ha aggiunto all’art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il nuovo comma 7 il quale prevede che, in deroga all’art. 149-bis del Codice di procedura civile, la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, potrà essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Ciò significa, che a decorrere dal 1° luglio 2017
anche gli uffici dell’agenzia delle Entrate potranno
notificare gli avvisi di accertamento e gli altri
atti impositivi direttamente all’indirizzo di Pec
dei contribuenti laddove la notifica si intenderà
perfezionata:
- per l’Ufficio-mittente, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette automaticamente la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio;
- er il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di pec del destinatario trasmette all’ufficio o, nel caso di casella di posta elettronica satura o di indirizzo di posta elettronica del destinatario non valido o attivo, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet di InfoCamere così come già accade per le cartelle esattoriali.
Ed è proprio a questo proposito, che non si può
fare a meno di evidenziare che le recenti decisioni
delle commissioni tributarie di merito muovono
nella direzione di una invalidità della notifica delle
cartelle esattoriali per un serie di motivi di cui
di qui a breve.
Orbene, la nullità della cartella di pagamento notificata
con posta elettronica certificata deriva dal
fatto che il messaggio email non contiene l’originale
dell’atto di Equitalia ma solo una copia priva
di attestazione di conformità. Ciò significa, che la
posta elettronica certificata, non offre le garanzie
tipiche della raccomandata tradizionale, in quanto
non contiene l’originale della cartella, ma solo
una copia informatica, priva peraltro di alcuna
attestazione di conformità. Detta copia, quindi,
non può assumere alcun valore giuridico perché
non garantisce il fatto che il documento inoltrato
sia identico, in tutto e per tutto, all’originale
che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia.
Invece, con la notifica a mezzo di raccomandata
a.r., l’originale finisce sempre nelle mani del contribuente.
(Ctp Latina n. 992/01/16).
Ecco che, le ricevute di <accettazione> e di
<avvenuta consegna> sono essenziali per provare
la rituale notificazione della cartella via Pec.
Ed infatti, qualora il contribuente eccepisca in
giudizio la illegittimità della procedura prevista,
l’Ufficio dovrà versare in atti copie conformi agli
originali delle ricevute di <accettazione> e di
<avvenuta consegna> del messaggio contenente
l’atto notificando, pena l’accoglimento del ricorso
del contribuente. (Ctp Roma n. 1715 del 26
gennaio 2017).
Secondo l’art. 26, co. 2, D.P.R. 602/1973, come
modificato dall’art. 14, D.Lgs. 25.9.2015, n. 159,
dall’ 1.6.2016, in virtù di quanto previsto originariamente
dall’art. 38, co. 4, lett. b), D.L. 31.5.2010,
n. 78, la notifica degli atti di riscossione destinati
alle imprese individuali o costituite in forma societaria
e ai professionisti iscritti in albi ed elenchi,
deve avvenire esclusivamente via Pec.
Nonostante la previsione di legge, non è affatto
pacifica la possibilità di notificare la cartella di
pagamento tramite Pec, in quanto vi sono delle
questioni di legittimità costituzionale che sono
emerse da diverse pronunce dalla combinata lettura
degli artt. 20, co. 1 e 2 e 53, co. 2, D.Lgs. 546/1992, come pure dalla circ. 12.5.2016, n. 2/D
(Ctr Lombardia (Milano), sent. 1711/34/2016, Ctr
Lazio (Roma), sent. 54/10/2010, Ctr Emilia Romagna
(Bologna), sent. 2065/1/2015 e Ctr Campania
(Benevento, sent. 395/1/13). Altresì, la
notifica tramite Pec non consente al destinatario
di scegliere modalità, tempi e dinamica di ricezione
– vista la scomparsa dell’irreperibilità relativa
e assoluta - né di opporre un legittimo rifiuto. Si
pensi al caso della mancata possibilità di visione
della email a causa dello smarrimento della password
di accesso all’account di Pec o al caso di
degenza ospedaliera del destinatario. Importanti
sentenze (Corte Cost., sent. 14.1.2010, n. 3; Corte
Cost., 26.11.2002, n. 477; Cass., SS.UU., ord.
21.10.2004, n. 458) sono state poste a sostegno
di una eccezione della illegittimità in sede giudiziale
della operatività della notifica via Pec.
Oltretutto va detto che, dirigenti, funzionari e
dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali
e, pertanto, non spetterebbe ad essi apporre
l’autentica sulle copie delle cartelle di Equitalia.
Ciò significa che una semplice copia non può mai
assumere un valore giuridico, poiché abbisogna dell’attestazione di un pubblico ufficiale autorizzato
per essere ritenuti conformi all’originale,
potere che non spetta ai funzionari di Equitalia
(Cass. 27.4.2015, n. 8446; contra Ctr Calabria (Catanzaro),
sent. 1674/2014) come pure non spetta
ai postini (Cass. 6395/2014; Cass. 8333/2015; Ctr
Lazio (Roma) sent. 3711/2014).
Il sistema Pec non può garantire infatti che il documento
allegato sia effettivamente l’originale.
Non solo, è nulla la cartella notificata via pec con
l’allegato in estensione <<.pdf>> e non <<.p7m>>
che rappresenta l’equivalente del primo ma firmato
digitalmente (Ctp Milano sentenza 1023/1/17
del 3 febbraio 2017) giacchè ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 26 Dpr 602/73, articoli
20 e 71 Dlgs 82/05, Dpcm 22 febbraio 2013, il
<<.pdf>> non soddisfa da solo i requisiti di integrità
dell’allegato. Ed ancora, è nulla la cartella
di pagamento via Pec, in quanto il documento allegato
in <<.pdf>> non può essere considerato un
valido documento informatico, bensì una semplice
copia informatica e come tale priva di qualsivoglia
valore probatorio. (Ctp Savona sentenze n.
100/2017 e n. 101/201 del 10 febbraio 2017).
di Iolanda Pansardi
Avvocato Tributarista in Lecce
Sullo stesso argomento:
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.