E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2017 n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
A tal riguardo si evidenzia quanto conterrà in materia di “reintroduzione” delle prestazioni di lavoro occasionale autonomo.
Il limite economico
Per “nuova attività” s’intenderanno le attività lavorative
che danno luogo (in un anno civile) a
compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti
sull’eventuale stato di disoccupazione e
computabili ai fini della determinazione del reddito
necessario per il rilascio o rinnovo del permesso
di soggiorno) complessivamente non superiori a:
- 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
- le persone fisiche, NON nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia;
- gli altri utilizzatori, mediante “Contratto di prestazione occasionale”, purché non abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Per quanto attiene il limite di reddito degli utilizzatori,
alcuni compensi dei prestatori sono computati
al 75% del loro importo:
- dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario) a tal riguardo;
- delle persone disoccupate (ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015);
- dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Il prestatore AVRA’ diritto alla copertura previdenziale,
assicurativa e infortunistica, ed ha l’obbligo
di iscrizione alla Gestione separata INPS.
È previsto l’obbligo di registrazione (con relativi
adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori
che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali,
in un’apposita piattaforma informatica, gestita
dall’INPS.
Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere
le persone fisiche o altri utilizzatori.
Il Libretto di Famiglia
Per quanto concerne le persone fisiche, non
nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa,
possono ricorrere a prestazioni occasionali
utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito
libretto nominativo prefinanziato, acquistabile
presso l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per
il pagamento delle prestazioni occasionali rese
nell’ambito di:
- piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Le Prestazioni Autonome Occasionali (acronimo:
prestO)
Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere
a prestazioni occasionali mediante uno specifico
contratto di prestazione autonoma occasionale.
La misura minima del compenso è pari all’importo
della retribuzione oraria delle prestazioni di natura
subordinata individuata dal contratto collettivo
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale
Qual è il compenso minimo per contratti di prestazione
occasionale nel 2017?
Il compenso non può essere inferiore a 36 euro
per prestazioni di durata non superiore a 4 ore
continuative nell’arco della giornata.
Il compenso orario minimo è pari a 9 euro netti
e 12,37 euro lordi (Infatti, l’impresa verserà alla
Gestione separata Inps i contributi previdenziali
pari al 33% e la quota per la copertura assicurativa
Inail pari al 3,5%).
Possono attivare i contratti di prestazione occasionale
solo le microimprese con non più di cinque
dipendenti a tempo indeterminato, professionisti
ed Enti non profit.
Esclusioni
Il contratto non può essere stipulato da soggetti con
i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato
da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato
o di collaborazione coordinata e continuativa.
Non si può ricorrere a questi contratti nell’ambito
dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto al riposo
giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali,
nonché alla tutela della salute e della sicurezza.
La piattaforma informatica Inps
Si sottolinea che per il “libretto di famiglia” la
gestione della prestazione è “a consuntivo” (attraverso
la piattaforma informatica Inps) entro
tre giorni dal mese successivo allo svolgimento
della prestazione; per le imprese l’utilizzatore è
tenuto a trasmettere “almeno un’ora prima dell’inizio
della prestazione, attraverso la piattaforma
informatica Inps ovvero avvalendosi di contact
center …” una dichiarazione riguardante:
- dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- luogo della prestazione;
- oggetto della prestazione;
- data e ora di inizio e termine della prestazione.
Il Governo comunica che la circolare INPS su PrestO e libretto famiglia verrà pubblicata entro il 30 giugno, la piattaforma di gestione verrà attiva il 10 luglio.
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