martedì 10 ottobre 2017

Le nuove disposizioni in materia di lavoro occasionale e libretto di famiglia

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2017 n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

A tal riguardo si evidenzia quanto conterrà in materia di “reintroduzione” delle prestazioni di lavoro occasionale autonomo.

Il limite economico
Per “nuova attività” s’intenderanno le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull’eventuale stato di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori a:
  • 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Alle prestazioni occasionali vi potranno fare ricorso:
  • le persone fisiche, NON nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia;
  • gli altri utilizzatori, mediante “Contratto di prestazione occasionale”, purché non abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (pari a circa 9 euro ora), il rapporto di lavoro si trasforma in un contratto di lavoro di natura SUBORDINATA a tempo pieno e indeterminato. Inoltre sarà prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.
Per quanto attiene il limite di reddito degli utilizzatori, alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% del loro importo:
  • dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario) a tal riguardo;
  • delle persone disoccupate (ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015);
  • dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Se i contratti sono rivolti a pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, tale importo aumenta fino a 6.666 euro.
Il prestatore AVRA’ diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
È previsto l’obbligo di registrazione (con relativi adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali, in un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS.
Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori.

Il Libretto di Famiglia
Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell’ambito di:
  • piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.
Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un’ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell’utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione.

Le Prestazioni Autonome Occasionali (acronimo: prestO)
Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione autonoma occasionale. La misura minima del compenso è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Qual è il compenso minimo per contratti di prestazione occasionale nel 2017?
Il compenso non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.
Il compenso orario minimo è pari a 9 euro netti e 12,37 euro lordi (Infatti, l’impresa verserà alla Gestione separata Inps i contributi previdenziali pari al 33% e la quota per la copertura assicurativa Inail pari al 3,5%).
Possono attivare i contratti di prestazione occasionale solo le microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, professionisti ed Enti non profit.

Esclusioni
Il contratto non può essere stipulato da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Non si può ricorrere a questi contratti nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché alla tutela della salute e della sicurezza.

La piattaforma informatica Inps
Si sottolinea che per il “libretto di famiglia” la gestione della prestazione è “a consuntivo” (attraverso la piattaforma informatica Inps) entro tre giorni dal mese successivo allo svolgimento della prestazione; per le imprese l’utilizzatore è tenuto a trasmettere “almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi di contact center …” una dichiarazione riguardante:
  • dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • oggetto della prestazione;
  • data e ora di inizio e termine della prestazione.
Il Governo comunica che la circolare INPS su PrestO e libretto famiglia verrà pubblicata entro il 30 giugno, la piattaforma di gestione verrà attiva il 10 luglio.

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