La trasformazione, da parte di un condomino, di una finestra in porta finestra per accedere al lastrico solare posto a copertura di un edificio e la collocazione di fioriere e ringhiere non costituisce una violazione dell’art. 1102 c.c.. se rapportate alle caratteristiche strutturali dell'immobile. Il condomino è legittimato a servirsi della cosa comune per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, «non potendosi intendere la nozione di “uso paritetico” in termini di assoluta identità di utilizzazione della “res”», lettura che comporterebbe un divieto sostanziale per ogni condomino di fare della cosa comune un miglior uso personale della cosa comune.
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