giovedì 22 febbraio 2018

Due condanne per mancata verifica di idoneità professionale

L’amministratore, consapevole che l’artigiano chiamato ad eseguire, sia per conto del Condominio sia per conto dei singoli condomini, opere che richiedevano l’uso di un cannello a fiamma libera a GPL, avrebbe dovuto verificare che il soggetto fosse in grado di realizzare i lavori affidati e munito delle attrezzature idonee



Il 21 settembre è iniziato l’autunno anche in Cassazione penale, dove la sezione quarta ha emesso due sentenze di condanna verso amministratori di condominio, entrambi in qualità di committenti che non hanno verificato correttamente l’idoneità tecnico professionale di esecutori di opere edili. Presentiamo le due sentenze come promemoria per un obbligo sempre presente quando si ordinano lavori in edilizia, ai sensi dell’art.90 comma 9 del decreto legislativo 81/2008 ed in capo al committente, a meno che venga formalmente e correttamente nominato un responsabile dei lavori, ovviamente terzo rispetto all’amministratore pro tempore.

La sentenza n.43452/2017

La notizia del fatto
Nell’agosto 2010 un manovale al momento disoccupato, “procacciato” da un condòmino, mentre esegue un lavoro su una copertura piana condominiale priva di protezioni cade al suolo da dieci metri di altezza e muore.
In primo grado l’amministratore condominiale e il condòmino “procacciatore” vengono assolti per insufficienza di prove sull’affidamento dell’incarico. L’appello però ribalta la sentenza assolutoria, ritenendo provati i ruoli di datore di lavoro per il condòmino e di committente delle opere per l’amministratore: “… l’incarico era stato affidato informalmente a due operai in stato di disoccupazione (per quanto potesse trattarsi di manovali esperti) e non ad un’impresa regolarmente registrata nel registro delle imprese della camera di Commercio. Si può pertanto affermare che incombeva sul [l’amministratore] l’obbligo di cui all’art. 90 co. 9 lett. a) D.L.vo n. 81/2008 [...] Inoltre sullo stesso [l’amministratore] sempre quale datore di lavoro committente incombeva ai sensi dell’art. 26 co. 3 D.L.vo cit. l’obbligo di elaborare in fase di progettazione un documento per la valutazione dei rischi indicanti le misure adottate per eliminarli.”. Per completezza è giusto precisare che il committente non è mai automaticamente datore di lavoro se manca il dipendente condominiale e che il DUVRI di cui all’art.26 comma 3 non avrebbe comunque dovuto occuparsi del rischio specifico di caduta dall’alto: piccoli errori davanti a una morte, forse, che comunque la sentenza di Cassazione non ripropone.
L’amministratore ricorre contro la condanna ma la Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che l’amministratore “diede in effetti incarico alla vittima di svolgere lavori condominiali”, che “non verificò in alcun modo la formazione, le competenze e l’idoneità tecnico-professionale dell’operaio e che non adottò, nonostante si trattasse di lavori sostanzialmente in quota, nessun tipo di precauzione”. Non avrebbe certo dovuto adottare direttamente alcuna precauzione, ma avrebbe dovuto – questo sì – rivolgersi a un’impresa in grado di adottare precauzioni, verificandone preliminarmente l’idoneità tecnico-professionale.

La sentenza n.43500/2017 
La notizia del fatto
Nel giugno 2010 scoppia un incendio presso un tetto con struttura in legno: i danni interessano anche molti appartamenti sottostanti; al momento dell’innesco erano in corso lavori di impermeabilizzazione con bombole e cannello.
“La Corte d’Appello di Torino, con sentenza in data 29 giugno 2016, confermava la condanna resa dal Tribunale cittadino nei confronti di (omissis), titolare dell’omonima impresa artigiana, e (omissis), amministratore del Condominio, responsabili, con condotte colpose indipendenti, del delitto di incendio colposo che il 21 giugno 2010 aveva interessato il piano mansardato ed il tetto dell’edificio condominiale e da cui erano derivati imponenti danni anche a diverse unità abitative poste ai piano sottostanti; confermava altresì le statuizioni civili. In particolare, al [l’artigiano] era stata addebitata la mancata adozione di cautele in tema di sicurezza antincendio nel corso dei lavori di impermeabilizzazione di alcuni lucernai posti sul tetto, a lui commissionati e da lui personalmente eseguiti, avendo egli effettuato la posa della guaina catramata con cannello collegato a bombola di gas propano, creando così surriscaldamento, in assenza di mezzi antincendio (quali estintori od altro). Al (omissis) invece, amministratore del Condominio e committente delle opere di impermeabilizzazione, era stato addebitato di aver conferito l’incarico senza verificare l’idoneità tecnico-professionale del [l’artigiano], in violazione dell’art.90, comma 9 lett.a) e All. XVII del D.Lgs.n.81/2008, non avendo acquisito documentazione relativa alla conformità alle normativa antinfortunistica delle attrezzature usate e dei dispositivi di protezione in dotazione, né attestati inerenti la formazione del [l’artigiano] e neppure il documento di regolarità contributiva (c.d. DURC).”

La difesa dell’amministratore ricorre affermando che l’incarico condominiale all’artigiano, pur esistendo, non prevedeva lavori di impermeabilizzazione con bombole e cannello per i quali, anzi, i committenti dovevano essere ricercati nei singoli proprietari dei nove lucernari privati oggetto di intervento. Inoltre, pur ammettendo la mancanza dell’autocertificazione dell’artigiano riguardante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, evidenzia che comunque sulla veridicità della stessa l’amministratore non avrebbe potuto effettuare alcuna verifica.

La Suprema Corte ritiene infondato il ricorso. E’ infatti emerso in secondo grado che, anche se in modo non formale, all’artigiano era stato affidato l’incarico di risolvere un problema infiltrativo di natura condominiale, e ciò l’operaio aveva fatto con le stesse modalità con cui stava procedendo alla impermeabilizzazione del tetto in corrispondenza delle mansarde di proprietà privata. Di qui la conclusione – confermata in Cassazione – che l’amministratore, consapevole che l’artigiano “era chiamato ad eseguire, sia per conto del Condominio sia per conto dei singoli condomini, opere che richiedevano l’uso di un cannello a fiamma libera a GPL, avrebbe dovuto - in qualità di amministratore e di committente - verificare che il soggetto da lui stesso individuato fosse effettivamente dotato della necessaria capacità di realizzare i lavori affidati e munito delle attrezzature idonee, anche in relazione ai dispositivi di sicurezza e prevenzione incendi, data la infiammabilità del materiale utilizzato (…). Già questa Corte si è pronunciata nel senso che l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del Condominio è tenuto, quale committente, all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale dell’Impresa appaltatrice”.

di Cristoforo Moretti
Componente CSN

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