venerdì 9 febbraio 2018

LEGISLAZIONE TECNICA - Il contratto di servizio energia



Il Contratto di Servizio Energia “base” e “plus” 
Il Contratto di Servizio Energia (CSE) è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Il CSE si inserisce in un quadro di misure volte al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo costi e benefici delineato dal citato decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla tutela dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Infatti, tra l’altro, il citato Decreto:
a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell’energia;
b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica agli utenti finali.

Prima di procedere alla trattazione è opportuno precisare quanto segue: 

- per «efficienza energetica» si deve intendere il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l’immissione di energia;
- per «miglioramento dell’efficienza energetica» si deve intendere un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
- per «risparmio energetico» si deve intendere: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una o più misure di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
- per «servizio energetico» si deve intendere: la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili.

Ai sensi dell’articolo 16 comma IV del citato Decreto 115/2008, fra i contratti che possono essere proposti nell’ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall’allegato II al decreto 115/2008.
Il Contratto Servizio Energia è quindi l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.
Al Contratto di Servizio Energia così detto “base”, si aggiunge il contratto servizio energia «Plus» che, con ulteriori condizioni, si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico (EPC). 

Fornitori abilitati
Sono abilitate all’esecuzione del contratto servizio energia i fornitori di servizi energetici che dispongono dei seguenti requisiti:
a) abilitazione professionale ai sensi del Decreto Ministeriale 37/2008, testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:

1) Settore «A» (impianti elettrici);
2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
3) Settore «D» (impianti idrosanitari);
4) Settore «E» (impianti gas);

b) rispondenza ai requisiti previsti per il terzo responsabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), ovvero la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
Si ricordi, infatti, che ai sensi del DPR 74/2013 articolo 6 comma 7, il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Il Fornitore del contratto servizio energia è obbligatoriamente tenuto a dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei citati requisiti, fornendo esplicita attestazione delle relative informazioni identificative.

Durata
Il contratto servizio energia “base” e “plus” devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.

Tuttavia, la durata può essere superiore:
a) qualora nel contratto vengano incluse fin dall’inizio prestazioni che prevedano l’estinzione di prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata massima sopra indicata erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti.
b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto.
c) Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi all’investimento per l’integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio per oltre il 50 per cento della sua superficie.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN 

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