Il Contratto di Servizio Energia (CSE) è disciplinato
dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115
recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia e
i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE.
Il CSE si inserisce in un quadro di misure volte
al miglioramento dell’efficienza degli usi finali
dell’energia sotto il profilo costi e benefici delineato
dal citato decreto, al fine di contribuire
al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento
energetico e alla tutela dell’ambiente
attraverso la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra
Infatti, tra l’altro, il citato Decreto:
a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi,
gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario
e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le
imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano
un efficiente uso finale dell’energia;
b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione
di un mercato dei servizi energetici e la
fornitura di altre misure di miglioramento dell’efficienza
energetica agli utenti finali.
Prima di procedere alla trattazione è opportuno
precisare quanto segue:
- per «efficienza energetica» si deve intendere il
rapporto tra i risultati in termini di rendimento,
servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione
fornita, e l’immissione di energia;
- per «miglioramento dell’efficienza energetica» si
deve intendere un incremento dell’efficienza degli
usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti
tecnologici, comportamentali o economici;
- per «risparmio energetico» si deve intendere:
la quantità di energia risparmiata, determinata
mediante una misurazione o una stima del consumo
prima e dopo l’attuazione di una o più misure di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando
nel contempo la normalizzazione delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo
energetico;
- per «servizio energetico» si deve intendere: la
prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante
dalla combinazione di energia con tecnologie
ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente
l’energia, che possono includere le attività
di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie
alla prestazione del servizio, la cui fornitura
è effettuata sulla base di un contratto e che
in circostanze normali ha dimostrato di portare
a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi
energetici primari verificabili e misurabili
o stimabili.
Ai sensi dell’articolo 16 comma IV del citato Decreto
115/2008, fra i contratti che possono essere
proposti nell’ambito della fornitura di un servizio
energetico rientra il contratto di servizio energia
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito
dall’allegato II al decreto 115/2008.
Il Contratto Servizio Energia è quindi l’atto contrattuale
che disciplina l’erogazione dei beni e
servizi necessari a mantenere le condizioni di
comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti
leggi in materia di uso razionale dell’energia, di
sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo
nel contempo al miglioramento del processo
di trasformazione e di utilizzo dell’energia.
Al Contratto di Servizio Energia così detto
“base”, si aggiunge il contratto servizio energia
«Plus» che, con ulteriori condizioni, si configura
come fattispecie di un contratto di rendimento
energetico (EPC).
Fornitori abilitati
Sono abilitate all’esecuzione del contratto servizio
energia i fornitori di servizi energetici che
dispongono dei seguenti requisiti:
a) abilitazione professionale ai sensi del Decreto
Ministeriale 37/2008, testimoniata da idoneo certificato
rilasciato dalle CCIAA competenti, per le
seguenti categorie:
1) Settore «A» (impianti elettrici);
2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
3) Settore «D» (impianti idrosanitari);
4) Settore «E» (impianti gas);
b) rispondenza ai requisiti previsti per il terzo responsabile
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o),
ovvero la persona fisica o giuridica che, essendo in
possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti
e comunque di idonea capacità tecnica, economica,
organizzativa, è delegata dal proprietario
ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della
manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie
al contenimento dei consumi energetici.
Si ricordi, infatti, che ai sensi del DPR 74/2013
articolo 6 comma 7, il ruolo di terzo responsabile
di un impianto è incompatibile con il ruolo di
venditore di energia per il medesimo impianto, e
con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di
venditore, in qualità di partecipate o controllate
o associate in ATI o aventi stessa partecipazione
proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione,
a meno che la fornitura sia effettuata
nell’ambito di un contratto di servizio energia, di
cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
in cui la remunerazione del servizio fornito non
sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri
oggettivi preventivamente concordati. Nel
contratto di servizio energia deve essere riportata
esplicitamente la conformità alle disposizioni del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Il Fornitore del contratto servizio energia è obbligatoriamente
tenuto a dichiarare dalla fase di
proposta contrattuale il possesso dei citati requisiti,
fornendo esplicita attestazione delle relative
informazioni identificative.
Durata
Il contratto servizio energia “base” e “plus” devono
avere una durata non inferiore ad un anno e
non superiore a dieci anni.
Tuttavia, la durata può essere superiore:
a) qualora nel contratto vengano incluse fin dall’inizio
prestazioni che prevedano l’estinzione di
prestiti o finanziamenti di durata superiore alla
durata massima sopra indicata erogati da soggetti
terzi ed estranei alle parti contraenti.
b) qualora nel corso di vigenza di un contratto
di servizio energia, le parti concordino l’esecuzione
di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività
conformi e corrispondenti ai requisiti del presente
decreto, la durata del contratto potrà essere
prorogata nel rispetto delle modalità definite dal
presente decreto.
c) Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio
energia partecipi all’investimento per l’integrale
rifacimento degli impianti e/o la realizzazione
di nuovi impianti e/o la riqualificazione
energetica dell’involucro edilizio per oltre il 50
per cento della sua superficie.
di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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