- Omesso versamento delle ritenute Previdenziali
La corte di cassazione con la sentenza n° 39882 del
29 agosto 2017 ha affermato che in caso di omesso
versamento all’Inps delle ritenute previdenziali,
l’accertamento ispettivo deve seguire il criterio
della competenza contributiva nell’anno solare per
individuare l’importo e, quindi, la natura della sanzione.
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con
la lettera circolare n. 8376 del 25 settembre 2017,
divergendo dall’interpretazione data dal ministero
del Lavoro con la lettera circolare n. 9099/2016,
si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione
39882/2017. Pertanto, alla luce di tale Sentenza,
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che
dovranno essere presi in considerazione i versamenti
a partire da quelli relativi al mese di gennaio
(con versamento entro il 16 febbraio) fino a quelli
relativi al mese di dicembre (con versamento entro
il 16 gennaio dell’anno successivo.
Si ricorda ,infine, che secondo la previsione contenuta
nel decreto legislativo n.8/2016 l’omissione
in un anno superiore a 10.000 euro è punita con la
reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032
euro, mentre, se inferiore, l’illecito viene depenalizzato
con una sanzione amministrativa compresa
tra 10.000 e 50.000 euro.
- Lavoro autonomo Deducibilità delle spese per la FORMAZIONE
Questa la soluzione che è possibile dare alla questione
del tetto massimo di deducibilità annua in presenza di attività professionali svolte in forma
associata, una delle tante che scaturiscono dall’introduzione,
a opera del c.d. Jobs act del lavoro autonomo,
dell’integrale deducibilità delle spese di
formazione entro il limite annuo di 10.000 euro.
- Infortuni brevi da segnalare all’Inail
In precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi
per gli infortuni oltre i tre giorni, termine
che costituisce la soglia minima di intervento
dell’Istituto. Inizialmente il nuovo obbligo sarebbe
dovuto partire il 12 aprile 2017: il termine è stato
poi rinviato di 6 mesi dalla L.19/2017 di conversione
del D.L. Milleproroghe 244/2016.
- In precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi per gli infortuni oltre i tre giorni, termine che costituisce la soglia minima di intervento dell’Istituto. Inizialmente il nuovo obbligo sarebbe dovuto partire il 12 aprile 2017: il termine è stato poi rinviato di 6 mesi dalla L.19/2017 di conversione del D.L. Milleproroghe 244/2016
Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 22925
pubblicata il 29 settembre 2017,hanno bocciato il
ricorso dell’azienda la quale affermava che i permessi
previsti dalla Legge n. 104/1992 per l’assistenza a familiari, nel caso di lavoratore con contratto a
tempo parziale verticale, sono da riproporzionarsi
solamente se l’orario di lavoro svolto è inferiore al
50% dell’orario contrattuale del lavoratore a tempo
pieno. I giudici della S.C. hanno sostenuto che
gli oneri connessi al tempo parziale devono essere
divisi pariteticamente tra azienda e lavoratore e, di
conseguenza, e vista la necessità di contemperare
i diversi interessi coinvolti, non da ultimo anche la
necessità di assistenza a familiari dalla quale deriva
il diritto ai permessi disciplinati dalla Legge n.
104/1992, stabilendo, così, un criterio oggettivo
per il riproporzionamento dei permessi medesimi:
se l’orario di lavoro del lavoratore part time verticale
prevede un numero di giornate inferiore al
50% rispetto all’orario ordinario, i permessi possono
essere riproporzionati, viceversa il lavoratore
avrà diritto a tutti i permessi.
- L’amministratore di SRL iscritto alla gestione commercianti solo se lavora in via continuativa nell’azienda
Ovvero è’ richiesta una partecipazione rilevante -
in termini di tempo e reddito – alla attività operativa
aziendale, nel suo momento esecutivo quindi
quando il socio partecipi “personalmente al lavoro
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”:
dunque, un’attività saltuaria o la mera attività di
amministrazione non sono di per sé sufficienti a
configurare l’obbligo assicurativo, che invece si riscontra
nel momento in cui il socio amministratore
svolge una “partecipazione rilevante, in termini di
tempo e di reddito, alla stessa attività operativa
aziendale, nel suo momento esecutivo.
- Il datore di lavoro può esser denunciato solo per calunnia
Nella sentenza i giudici della S.C. asseriscono che i
fatti devono essere riconducibili al contesto aziendale
ed idonei a integrare giusta causa di licenziamento
solo se ne emerga il carattere calunnioso,
nel senso che il lavoratore che ha sporto la querela
deve essersi mosso nella consapevolezza della non
veridicità dei fatti ascritti al legale rappresentante.
- Se il recesso del rapporto di lavoro è comunicato al lavoratore al vecchio indirizzo e da considerarsi valido a tutti gli effetti
- Lavoro occasionale (presto), il minimo raddoppia
- Al dipendente incolpato obbligo di visionare i documenti necessari alla difesa dalla contestazione del datore
di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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