venerdì 9 febbraio 2018

Flash Lavoro - Notizie di aggiornamento dal mondo del lavoro


  • Omesso versamento delle ritenute Previdenziali
La corte di cassazione con la sentenza n° 39882 del 29 agosto 2017 ha affermato che in caso di omesso versamento all’Inps delle ritenute previdenziali, l’accertamento ispettivo deve seguire il criterio della competenza contributiva nell’anno solare per individuare l’importo e, quindi, la natura della sanzione. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la lettera circolare n. 8376 del 25 settembre 2017, divergendo dall’interpretazione data dal ministero del Lavoro con la lettera circolare n. 9099/2016, si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione 39882/2017. Pertanto, alla luce di tale Sentenza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che dovranno essere presi in considerazione i versamenti a partire da quelli relativi al mese di gennaio (con versamento entro il 16 febbraio) fino a quelli relativi al mese di dicembre (con versamento entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

Si ricorda ,infine, che secondo la previsione contenuta nel decreto legislativo n.8/2016 l’omissione in un anno superiore a 10.000 euro è punita con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro, mentre, se inferiore, l’illecito viene depenalizzato con una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 e 50.000 euro.
  • Lavoro autonomo Deducibilità delle spese per la FORMAZIONE
Il limite annuo di 10.000 euro va attribuito a ogni singolo professionista esercente l’attività professionale sia in forma individuale che associata.
Questa la soluzione che è possibile dare alla questione del tetto massimo di deducibilità annua in presenza di attività professionali svolte in forma associata, una delle tante che scaturiscono dall’introduzione, a opera del c.d. Jobs act del lavoro autonomo, dell’integrale deducibilità delle spese di formazione entro il limite annuo di 10.000 euro.
  • Infortuni brevi da segnalare all’Inail
In base a quanto stabilito, come stabilito dal D.M. n. 183/2016 – istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), da giovedì 12 ottobre l’obbligo di comunicare all’Inail – a fini statistici e informativi - gli infortuni subiti dai lavoratori con prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio. Pertanto i datori saranno obbligati a comunicare all’Istituto, sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori anche se della durata di un solo giorno, oltre a quello dell’evento.
In precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi per gli infortuni oltre i tre giorni, termine che costituisce la soglia minima di intervento dell’Istituto. Inizialmente il nuovo obbligo sarebbe dovuto partire il 12 aprile 2017: il termine è stato poi rinviato di 6 mesi dalla L.19/2017 di conversione del D.L. Milleproroghe 244/2016.

  • In precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi per gli infortuni oltre i tre giorni, termine che costituisce la soglia minima di intervento dell’Istituto. Inizialmente il nuovo obbligo sarebbe dovuto partire il 12 aprile 2017: il termine è stato poi rinviato di 6 mesi dalla L.19/2017 di conversione del D.L. Milleproroghe 244/2016

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 22925 pubblicata il 29 settembre 2017,hanno bocciato il ricorso dell’azienda la quale affermava che i permessi previsti dalla Legge n. 104/1992 per l’assistenza a familiari, nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale verticale, sono da riproporzionarsi solamente se l’orario di lavoro svolto è inferiore al 50% dell’orario contrattuale del lavoratore a tempo pieno. I giudici della S.C. hanno sostenuto che gli oneri connessi al tempo parziale devono essere divisi pariteticamente tra azienda e lavoratore e, di conseguenza, e vista la necessità di contemperare i diversi interessi coinvolti, non da ultimo anche la necessità di assistenza a familiari dalla quale deriva il diritto ai permessi disciplinati dalla Legge n. 104/1992, stabilendo, così, un criterio oggettivo per il riproporzionamento dei permessi medesimi: se l’orario di lavoro del lavoratore part time verticale prevede un numero di giornate inferiore al 50% rispetto all’orario ordinario, i permessi possono essere riproporzionati, viceversa il lavoratore avrà diritto a tutti i permessi.
  • L’amministratore di SRL iscritto alla gestione commercianti solo se lavora in via continuativa nell’azienda
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22990 del 2 ottobre 2017, ha chiarito che l’iscrizione alla gestione commercianti da parte del socio amministratore di una SRL è dovuta solamente qualora lo stesso presti attività in via continuativa e con carattere di prevalenza, mentre non è dovuta quando l’attività è sporadica o di mera amministrazione.
Ovvero è’ richiesta una partecipazione rilevante - in termini di tempo e reddito – alla attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo quindi quando il socio partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”: dunque, un’attività saltuaria o la mera attività di amministrazione non sono di per sé sufficienti a configurare l’obbligo assicurativo, che invece si riscontra nel momento in cui il socio amministratore svolge una “partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo.
  • Il datore di lavoro può esser denunciato solo per calunnia
La corte di Cassazione con la sentenza n° 22375 del 26 settembre 2017 ha asserito che Il lavoratore dipendente rischia il licenziamento solo se sporge la denuncia-querela in malafede, sussistendo gli estremi della calunnia, consapevole cioè dell’innocenza del datore di lavoro.
Nella sentenza i giudici della S.C. asseriscono che i fatti devono essere riconducibili al contesto aziendale ed idonei a integrare giusta causa di licenziamento solo se ne emerga il carattere calunnioso, nel senso che il lavoratore che ha sporto la querela deve essersi mosso nella consapevolezza della non veridicità dei fatti ascritti al legale rappresentante.
  • Se il recesso del rapporto di lavoro è comunicato al lavoratore al vecchio indirizzo e da considerarsi valido a tutti gli effetti
La corte dei conti con la sentenza n. 22295 del 25 settembre2017 che per quanto riguarda la valenza quasi “moralizzante” che assume rispetto all’atteggiamento di alcuni lavoratori che non solo si mostrano inadempienti rispetto agli obblighi contrattuali, ma provano anche a trarre vantaggi dalle proprie mancanze. La vicenda verte principalmente sull’interpretazione degli obblighi di comunicazione previsti da un articolo del contratto dei metalmeccanici, il quale - dopo aver disposto che all’atto dell’assunzione i lavoratori debbano produrre un certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi - prevede, a carico del dipendente, l’obbligo di «comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio». Nel caso di specie un’azienda comunicava ad una dipendente il licenziamento disciplinare tramite una raccomandata spedita all’indirizzo indicato dalla stessa all’atto dell’assunzione e mai aggiornato nonostante la stessa avesse cambiato residenza. Per la Cassazione il (primo) licenziamento deve ritenersi validamente comunicato alla lavoratrice, nei cui confronti opera una presunzione di conoscenza della corrispondenza (articolo 1335, cod. civ.).
  • Lavoro occasionale (presto), il minimo raddoppia
E’ stato inoltrato all’INPS un chiarimento sul trattamento economico del prestatore occasionale nei casi in cui l’attività lavorativa inizi prima della mezzanotte e finisca dopo. L’Inps, nella risposta al quesito formulato dall’Ordine dei consulenti del lavoro e da questi pubblicata sul loro sito internet, sembra propendere per questa lettura: le prestazioni da inserire sono due, in quanto le “giornate” sono due, con la conseguenza che la prestazio-ne, anche se dura 4 ore, deve essere pagata come se fossero 8 (quindi, 72 euro) Istituti scolastici: precisazioni INAIL sul premio degli allievi.
  • Al dipendente incolpato obbligo di visionare i documenti necessari alla difesa dalla contestazione del datore
La Corte di cassazione con la sentenza n.23408 del 6 ottobre 2017 ha chiarito ampliando il diritto di difesa del lavoratore dipendente contro una contestazione disciplinare o, addirittura, il licenziamento. In sintesi, la Corte ha stabilito che il lavoratore che subisce uno dei due eventi summenzionati ha diritto di consultare i documenti aziendali utili alla sua difesa. Anche se, si precisa, non esiste, da parte del datore di lavoro, un obbligo preventivo, ma la visione dei documenti deve essere concessa su esplicita richiesta del lavoratore sanzionato.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI

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