I marciapiedi devono essere conteggiati nel calcolo delle distanze tra l’edificio e la strada. Nella determinazione della distanza tra le pareti di due edifici bisogna tenere in considerazione l’interesse pubblico e non la privacy degli abitanti.
I giudici hanno spiegato che il marciapiede fa parte della strada, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni. Fatta questa premessa, hanno concluso che la distanza degli edifici dal limite della strada, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via, deve tenere conto del marciapiede.
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Concordo con la sentenza.
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