Visualizzazione post con etichetta avvocati. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta avvocati. Mostra tutti i post

sabato 28 settembre 2019

Mascherin: "Soddisfatti accelerazione esame riforma patrocinio a spese dello Stato”

“Siamo soddisfatti di questa accelerazione e della volontà della attuale maggioranza, e ritengo di tutte le altre forze parlamentari, di perfezionare in tempi rapidi il disegno di legge Bonafede sul patrocinio a spese dello Stato, strumento di tutela del diritto alla difesa dei più deboli. Naturalmente il Cnf non mancherà di fornire il proprio contributo per ulteriori migliorie durante il percorso parlamentare”.
Lo afferma Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense in merito all’avvio dell’esame sulla riforma del patrocinio a spese dello Stato stabilito oggi dall'Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia della Camera dei deputati e calendarizzato per giovedì prossimo. 
Continua a leggere...

mercoledì 7 marzo 2018

La distanza tra edificio e strada, il marciapiede va conteggiato - TAR Calabria 17/01/2018 N. 138 - Il testo


per leggere il commento CLICCA QUI

TAR CALABRIA 17 GENNAIO 2018, N. 138

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEZIONE SECONDA


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 645 del 2016, proposto da:
Soc. Maredilia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatoAlfonso Guaragna, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi,76/B;

CONTRO

Comune di Tortora, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Parise, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
per l'annullamento
del provvedimento n.1727/16 di diniego definitivo della richiesta di permesso a costruire.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tortora;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per leparti i difensori come specificato nel verbale;
La ditta ricorrente impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, il diniego di permesso di costruire, opposto dal Comune di Tortora, in relazione alla realizzazione di un immobile in contrada Riviera.

I motivi di diniego riguardano:
- l’impossibilità di accedere alla cessione della cubatura mancante, in applicazione dell’art. 13 del regolamento edilizio, secondo cui nei singoli lotti non è in ogni caso possibile superare l’indice territoriale di 0,70 mc/mq;
- il mancato rispetto della distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate di edifici;
- il mancato rispetto della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale.
In proposito, sostiene la società ricorrente: che non sono consentiti, da parte dell’autorità comunale, limiti ad un istituto civilistico, qual è la cessione di cubatura; che la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate di edifici non opera per le luci e quando solo una delle pareti antistanti risulta finestrata; che, nel computo della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale, non si deve tenere conto del marciapiede.

Resiste il Comune di Tortora.

Il ricorso è infondato e va respinto.
I rilievi della P.A. sono infatti da ritenere tutti legittimi, posto che:
a) lo strumento della cessione di cubatura (o asservimento), quale espressione dell’autonomia negoziale delle parti, è limitabile dalla Pubblica amministrazione solo espressamente ed a chiare e specifiche condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 27 ottobre 2015 n. 2260) che, nella fattispecie, si rinvengono nel disposto dell’art. 13 del regolamento edilizio, secondo cui nei singoli lotti non è in ogni caso possibile superare l’indice territoriale di 0,70 mc/mq;
b) le distanze tra pareti di edifici ex art. 9, comma 1, D.M. 1444/1968 valgono non solo per le finestre, ma anche per le luci (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 4015; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 dicembre 2010 n. 4374) e trovano applicazione anche quando solo una delle pareti antistanti risulta finestrata e non entrambe (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 16 marzo 2010 n. 823). Inoltre, essendo finalizzate a stabilire un’idonea intercapedine tra edifici nell’interesse pubblico, e non a salvaguardare l’interesse privato del frontista alla riservatezza (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26 gennaio 2001 n. 1108), la circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio, ovvero di edifici distinti, non può dispiegare alcun effetto distintivo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2005 n. 6909 e T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 8 luglio 2010 n. 2461);
c) la distanza degli edifici dal limite della strada, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3 agosto 1984 n. 4624), deve tenere conto del marciapiede, il quale fa parte della strada, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del codice stradale.
La particolarità della fattispecie consente di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente
Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella Nicola Durante
IL SEGRETARIO
Continua a leggere...

La distanza tra edificio e strada, il marciapiede va conteggiato - TAR Calabria 17/01/2018 N. 138 - Il commento

I marciapiedi devono essere conteggiati nel calcolo delle distanze tra l’edificio e la strada. Nella determinazione della distanza tra le pareti di due edifici bisogna tenere in considerazione l’interesse pubblico e non la privacy degli abitanti.



I giudici hanno spiegato che il marciapiede fa parte della strada, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni. Fatta questa premessa, hanno concluso che la distanza degli edifici dal limite della strada, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via, deve tenere conto del marciapiede.

per scaricare la Sentenza CLICCA QUI
Continua a leggere...

venerdì 1 settembre 2017

Equo compenso, presidente Cnf Mascherin dopo incontro con sottosgretaria Boschi: "convinto che governo opererà per rapida calendarizzazione della legge"



Il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin ha incontrato nella mattinata di oggi la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. "Nel corso del colloquio ho rappresentato alla sottosegretaria l'importanza del fatto che il Governo in questo scorcio di legislatura dia seguito alla approvazione della legge sull'equo compenso proposta dal ministro Orlando e condivisa dal l'allora presidente del consiglio e attuale segretario del PD Matteo Renzi", spiega il presidente del Cnf. "Ho sottolineato - aggiunge Mascherin - "come l'approvazione rapida della normativa sarebbe prima di tutto un segnale culturale di rispetto per la funzione dell'avvocato a cui una Politica matura ed indipendente da logiche esasperatamente mercatiste non dovrebbe sottrarsi".


Mascherin aggiunge di essere rimasto più che positivamente colpito dalla convinta adesione al progetto di legge da parte della sottosegretaria Boschi, che ha garantito l'impegno della presidenza del Consiglio per una tempestiva calendarizzazione del testo in Consiglio dei Ministri. "L'idea che mi sono fatto - riferisce Mascherin - è che la sottosegretaria Boschi opererà realmente con celerità. Sono pertanto ottimista che il testo di legge possa fare un passo in avanti fondamentale verso il traguardo finale".
Il presidente del Cnf riferisce altresì di come la sottosegretaria Boschi abbia prestato molta attenzione anche alla esigenza di introdurre nella legislazione il legittimo impedimento per le avvocate in stato di gravidanza.
Continua a leggere...

venerdì 5 febbraio 2016

Come vanno imputate le spese Legali? Le paga il Condòmino o il Condomìnio?


Occorre distinguere tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale per poter imputare correttamente le spese legali. La Suprema Corte stabilisce: ... è legittima la delibera assembleare che, in via ricognitiva, addebiti al singolo condòmino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale (nel fatto Decreto Ingiuntivo) provvisoriamente esecutivo”
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 18 gennaio 2016, n. 751

Fatto e diritto

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 29 dicembre 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 8 giugno 2012, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda di B.G. – in proprio e quale erede di S.I. , deceduta nella pendenza del giudizio – nei confronti del Condominio di via (OMISSIS) e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità della deliberazione assunta dall’assemblea del Condominio nella seduta del 5 maggio 2009 nella parte in cui attribuiva ai ricorrenti originari, quali spese individuali, le spese legali sostenute dal Condominio nelle procedure avverso gli stessi (più precisamente, Sig. B. parcella Avv. Gotta per pratiche decreto ingiuntivo Euro 1.454,61; Sig.ra S. parcelle Avv. Gotta per pratiche decreto ingiuntivo Euro 1.647,05; eredi A. parcella Avv. Gotta per decreto ingiuntivo Euro 692,17).
A tale conclusione il Tribunale è giunto sul rilievo che con la delibera è stato approvato il rendiconto contenente l’imputazione di spese personali-individuali che all’epoca non erano riconosciute a carico di parte ricorrente in una sentenza che ne sancisse la soccombenza, essendosi unicamente in presenza di decreti ingiuntivi emessi nei confronti di parte ricorrente e comprensivi delle spese legali ma non ancora definiti processualmente poiché la relativa opposizione era ancora in corso.
Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 marzo 2014, la Corte di Torino, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha rigettato l’impugnazione della deliberazione assembleare, ponendo a carico di parte appellata le spese del doppio grado.
La sentenza d’appello cosi motiva: “Se realmente una delibera di autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del Condominio è nulla, dal momento che configura null’altro che una sorta di ragion fattasi di un soggetto che non ha tal potere, a contrario è pienamente legittima una delibera condominiale che apposti al passivo del rendiconto la spesa giudiziale per il difensore del Condominio, come liquidata dal giudice nel provvedimento monitorio, e quindi apposti la medesima cifra all’attivo, per essere stata corrisposta dal condomino moroso. Ciò in quanto – si ripete – la liquidazione è giudiziale, irrilevante essendo il fatto che sia contenuta in un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 disp. att. cod. civ., l’istanza di sospensione del quale sia stata respinta, piuttosto che in una sentenza di primo grado, esecutiva ex lege, ma ancora suscettibile di appello, ovvero in una sentenza d’appello, del pari esecutiva ex lege, ma ancora ricorribile”.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 giugno 2014, sulla base di due motivi.
L’intimato Condominio ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, “in relazione alla negata qualificazione nella sfera della nullità della deliberazione assembleare impugnata”. Ad avviso del ricorrente, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, le spese legali sopportate per la difesa del Condominio non possono essere attribuite ed addebitate al singolo condomino.
Il motivo appare infondato. È legittima la deliberazione dell’assemblea condominiale che ponga a totale carico del condomino le spese processuali liquidate dal giudice nei confronti dello stesso condomino moroso con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. II, 26 aprile 1994, n. 3946).
Il secondo motivo – con cui si prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’apprezzamento dei fatti, per quanto attiene alla contabilizzazione dei versamenti effettuati dal B. ed alla richiesta di pagamento di somme già da questo versate – appare inammissibile, perché articola una censura che non ha più spazio con il nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica operata con l’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato”.
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che è bensì vero che è affetta da nullità la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e che detta nullità, a norma dell’art. 1421 cod. civ., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione (Cass., Sez. II, 6 ottobre 2008, n. 24696);
che il caso di specie è tuttavia diverso da quello preso in considerazione dalla citata pronuncia n. 24696 del 2008, nel quale l’assemblea aveva posto a carico del singolo condomino la spesa sostenuta dal condominio per la prestazione professionale fornita dal legale del predetto condominio per il recupero della somma dovuta per il consumo di acqua a carico dello stesso condomino;
che, infatti, nella presente vicenda, non si è di fronte ad una autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del condominio, ma di spese liquidate dal giudice in decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 63 disp. att. cod. civ.;
che è legittima la delibera condominale che, in via ricognitiva, addediti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale – nella specie un decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo;
che, quindi, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...