lunedì 3 settembre 2018

Cassazione: le spese per la richiesta della documentazione sono a carico del condominio richiedente. Non spetta nessun compenso per tale attività se non stabilito nel conferimento dell'incarico. CASSAZIONE 28 FEBBRAIO 2018, N. 4686 - Il testo



Per leggere il commento clicca qui



CASSAZIONE 28 FEBBRAIO 2018, N. 4686

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. GIUSTI   Alberto  -  Presidente     
Dott. PICARONI Elisa  -  Consigliere 
Dott. SCALISI  Antonino  -  Consigliere  
Dott. TEDESCO  Giuseppe -  Consigliere   
Dott. SCARPA  Antonio -  rel. Consigliere    
ha pronunciato la seguente:          
                                
ORDINANZA

sul ricorso 22147/2014 proposto da: 
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato P. L. rappresentato e difeso dall'avvocato S. S.; 
- ricorrente - 
CONTRO

CONDOMINIO; 
- intimato - 

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, 
depositata il 06/02/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.


FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. F.G. ha proposto ricorso in cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 138/2014 resa il 21.01.2014. Rimane intimato, senza svolgere attività difensive, il Condominio (OMISSIS).

Il giudizio ebbe inizio con citazione del 6 giugno 2004, con cui F.G. convenne innanzi al Tribunale di Pescara il Condominio (OMISSIS), domandando la declaratoria di nullità totale della Delib. Assembleare adottata il 18 marzo 2004 o, in subordine, la declaratoria di nullità o annullamento dei soli punti 1, 2, 3, 6 e 13 della stessa. Il Tribunale, con sentenza del 25 marzo 2008, annullò la delibera dell'assemblea limitatamente al punto n. 6, relativo al compenso previsto in favore dell'amministratore per il rilascio di copia di atti della gestione condominiale, rigettando le restanti domande. F.G. appellò in via principale la pronuncia di primo grado, quanto, in particolare, alla mancata dichiarazione di invalidità della deliberazione impugnata circa i punti 1, 2, 3 e 13. La Corte di Appello rigettò l'impugnazione principale, mentre accolse l'appello incidentale del Condominio relativo al compenso spettante all'amministratore per il rilascio di copia di atti della gestione condominiale.

2. Il primo motivo di ricorso di F.G. denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Il ricorrente deduce che con l'atto di appello egli aveva reiterato la richiesta di annullare i punti della Delib. Condominiale 18 marzo 2004, relativi ai compensi riconosciuti all'amministratore per il recupero forzoso del credito e per l'impedimento nella lettura del contatore (temi indicati nella stessa sentenza impugnata come contenuto del secondo motivo di appello); tuttavia, la Corte di L'Aquila ha omesso qualsiasi pronuncia su tali specifiche censure, limitandosi ad argomentare in ordine al punto della Delib. relativo al compenso per il rilascio di copia di atti della gestione condominiale.

Con il secondo motivo ricorso, articolato in due punti, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1713 c.c., nonchè degli artt. 194 e 195 c.p.c.. In particolare il ricorrente, sul presupposto dell'accoglimento dell'appello incidentale, sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che la legge consenta di limitare il diritto del condominio al controllo sull'attività di gestione dell'amministratore. Ancora, la Corte di Appello de L'Aquila avrebbe omesso di pronunciarsi su specifiche questioni processuali sollevate con l'atto di appello (in particolare quelle relative alla nullità della C.T.U.), il cui contenuto il ricorrente ritrascrive integralmente a pagine 7 e 8 di ricorso, essendosi i giudici di secondo grado limitati a statuire esclusivamente sul rilievo relativo al rinvio delle operazioni peritali.

2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

E' nota la ripartizione tra cause di nullità e di annullabilità delle delibere condominiali autorevolmente operata da Cass. Sez. U, 07/03/2005, n. 4806. La sussistenza di un vizio di annullabilità della delibera condominiale comporta la necessità di espressa e tempestiva domanda "ad hoc" proposta dal condomino interessato nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.. Va aggiunto che l'assemblea dei condomini, ancorchè sia redatto un unico processo verbale per l'intera adunanza, pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione indicate nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, con la conseguente astratta configurabilità di ragioni di invalidità attinenti all'una o all'altra Delib.. Di tal che, ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell'assemblea dei condomini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti, ovvero per una propria "causa petendi", che rende diversa, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., la richiesta di annullamento di una delibera dell'assemblea per un motivo difforme da quello inizialmente dedotto in giudizio, e che allo stesso tempo impedisce al giudice la dichiarazione di annullamento della deliberazione dell'organo collegiale per un motivo di contrarietà alla legge o alle regole statutarie distinto da quello indicato dalla parte (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1378 del 18/02/1999; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5101 del 20/08/1986).

Ne consegue che la prospettazione in domanda e poi come motivo di appello di una ragione di invalidità della deliberazione assembleare impugnata, consistente, nella specie, nella dedotta illegittimità del compenso riconosciuto all'amministratore per il recupero forzoso del credito e per l'impedimento nella lettura del contatore obbliga il giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), a prendere in esame la questione oggetto di doglianza. Il lamentato difetto di attività del giudice di secondo grado è riscontrato nel fatto che la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila non abbia pronunciato sulla devoluta censura inerente al compenso per il "recupero forzoso del credito" e per l' "impedimento nella lettura del contatore".

11.2. E' invece infondato il secondo motivo di ricorso.

L'art. 1129 c.c., comma 2, dopo la Riforma introdotta con la L. n. 220 del 2012 (nella specie inapplicabile, ratione temporis), prevede ora espressamente che l'amministratore debba comunicare il locale dove si trovano i registri condominiali, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato, su preventiva richiesta, possa, prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia firmata. E' quindi vieppiù meritevole tuttora di conferma l'orientamento di questa Corte secondo cui la vigilanza ed il controllo, esercitati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all'amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza, ex art. 1175 c.c. (Cass. Sez. 6-2, 18/05/2017, n. 12579; Cass. Sez. 2, 21/09/2011, n. 19210; Cass. Sez. 2, 29/11/2001, n. 15159; Cass. Sez. 2, 19/09/2014, n. 19799). Va precisato, peraltro, pur trattandosi di rilievo che esula da quanto specificamente devoluto all'esame di questa Corte con il secondo motivo di ricorso (col quale si lamenta soltanto l'astratta illegittimità di ogni limite apposto al diritto dei condomini ex art. 1713 c.c.), che l'esercizio della facoltà del singolo condomino di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili non deve risolversi in un onere economico per il condominio, sicchè i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale (Cass. Sez. 2, 29/11/2001, n. 15159), e non invece costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell'amministratore, trattandosi comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale (arg. da Cass. Sez. 2, 28/04/2010, n. 10204; Cass. Sez. 2, 12/03/2003, n. 3596). Quanto poi al profilo di doglianza secondo cui il compenso deciso per il rilascio di copia degli atti fosse di "elevatissimo ed oscillante importo", e rivelasse perciò un "carattere dissuasivo e deterrente" rispetto all'esercizio dello stesso diritto di controllo sulla gestione attribuito al singolo partecipante, viene così di fatto sollecitato un controllo non sulla legittimità della scelta operata dall'assemblea, ma sulla congruenza economica della stessa, e quindi sul merito, controllo esulante dai limiti consentiti al sindacato giudiziale ex art. 1137 c.c., se non quando l'eccesso di potere dell'organo collegiale arrechi grave pregiudizio alla cosa comune ed ai servizi che ne costituiscono parte integrante (da ultimo, Cass. Sez. 6-2, 17/08/2017, n. 20135).

La seconda parte delle censure contenute nel secondo motivo di ricorso, relativa alle nullità per il difetto di regolarità del contraddittorio nel corso delle operazioni peritali, è, infine, inammissibile. La sentenza della Corte di L'Aquila ha affermato che non vi fossero stati rinvii delle operazioni di CTU a data da destinarsi, nè sessioni di attività davanti all'ausiliare cui risultasse assente F.G..

In ogni caso, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso avviso della data cui siano rinviate le operazioni del consulente configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell'ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità. Ne discende che, qualora, come nella specie, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa pronuncia del giudice d'appello sull'eccezione di nullità della consulenza tecnica, il ricorrente ha l'onere, in virtù dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, subito dopo il deposito dell'elaborato peritale e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex artt. 342 e 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa, come visto, carattere relativo (arg. da Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23896).

3. Deve, in definitiva, essere accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo motivo. La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione, che pronuncerà sul motivo di appello non esaminato, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...