lunedì 3 settembre 2018

Cassazione: le spese per la richiesta della documentazione sono a carico del condominio richiedente. Non spetta nessun compenso per tale attività se non stabilito nel conferimento dell'incarico. CASSAZIONE 28 FEBBRAIO 2018, N. 4686



L'esercizio della facoltà del singolo condomino di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili non deve risolversi in un onere economico per il condominio, sicchè i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale, e non invece costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell'amministratore, trattandosi comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale. Fattispecie ante riforma 220 del 2012.


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